Atti osceni in luogo pubblico: depenalizzato

Per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 8/2015, che ha depenalizzato il reato di atti osceni in luogo pubblico, masturbarsi in pubblico non è più reato.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36867/16, depositata il 6 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 527 c.p., poiché era stato colto a masturbarsi in corrispondenza del passaggio delle studentesse , e lo condannava a tre mesi di reclusione convertita in euro 3.420,00 di multa. L’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte d’appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., nonostante la particolare tenuità del fatto, a fronte di un comportamento del tutto occasionale in base al quale l’atto di erotismo sarebbe stato compiuto in condizioni di ridotta visibilità, e che la prossimità alla cittadella universitaria non dimostrava l’intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse. Intervenuta abolitio criminis. Va rilevata innanzitutto l’intervenuta depenalizzazione per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. A, del d.lgs. n. 8/2015, del reato di atti osceni di cui all’art. 527 c.p., in quanto il fatto è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000. Ai sensi dell’art. 8 del decreto citato, le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto . Inoltre, ai sensi del successivo art. 9 deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. La Corte annulla dunque senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 giugno – 6 settembre 2016, n. 36867 Presidente Ramacci – Relatore De Masi Ritenuto in fatto Con sentenza del 14/5/2015 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato L.P. colpevole del reato p. e p. dall’art. 527 c.p. - perché dopo aver estratto il proprio membro si masturbava in corrispondenza del passaggio delle studentesse - e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione convertita in Euro 3.420,00 di multa. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’imputato, tramite difensore fiduciario. Con un primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte di Appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. nonostante la particolare tenuità del fatto, a fronte di un comportamento del tutto occasionale, la circostanza che l’atto di autoerotismo fosse stato compiuto in condizioni di ridotta visibilità, dopo il tramonto alle ore 18,30 del 7 di dicembre e che la prossimità alla cittadella universitaria non dimostrava la intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse. Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e c.p.p., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Considerato in diritto In via preliminare ed assorbente, va rilevata l’intervenuta abolitio criminis , per effetto dell’art. 2 comma 1, lett. A D.Lgs 15 gennaio 2015, n. 8, del reato di atti osceni di cui all’art. 527 c.p. Capo B ,in quanto il fatto è ora soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 30.000. Ai sensi dell’art. 8 del decreto citato, le disposizioni del decreto, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto, e, ai sensi del successivo art. 9 citato, deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Ne consegue, che la sentenza impugnata in parte qua va annullata senza rinvio, perché il fatto di cui sopra non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione dell’aumento di pena di mesi due di reclusione applicato per la continuazione con il reato contestato al capo A dell’imputazione. Deve altresì essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di sua competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di competenza.