La mancata indicazione del procedimento nell’atto di nomina del difensore

La mancata indicazione nell’atto di nomina del procedimento non può essere ritenuta quale genericità invalidante, in assenza di specifica previsione al riguardo , e, se lo stesso procedimento dovesse essere poi indicato in atti successivi come una richiesta di comunicazione ex art. 335 c.p.p. , si potrà riferire la nomina al procedimento stesso, rendendo necessaria la notifica del decreto di citazione ai difensori.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. Quinta, con la sentenza n. 32142/16, depositata il 25 luglio. Il caso. Una donna, ritenuta responsabile di un reato, propone ricorso per cassazione per violazione delle norme processuali. In particolare, essa rileva che il decreto di citazione a giudizio non è mai stato notificato ai difensori di fiducia nominati a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini una prima nomina fu presentata presso l’Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, con allegata richiesta di certificazione ex art. 335 c.p.p. una seconda nomina con specifica indicazione del numero di procedimento, fu depositata presso la segreteria del Sostituto Procuratore, titolare del procedimento. Inoltre l’imputata ha sottoscritto due verbali di identificazione e di elezione di domicilio, nel secondo dei quali confermava la nomina del primo avvocato, senza revocare quella del secondo. Nonostante ciò i difensori non hanno ricevuto la notifica del decreto di citazione e in tutto il giudizio di primo grado l’imputata è stata assistita da un difensore d’ufficio. La mancata indicazione del procedimento non è invalidante. Il ricorso è fondato. Innanzitutto la S.C. rileva che in atti vi è nomina a difensore di fiducia dell’imputata in favore degli avvocati depositata presso l’Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola la nomina non contiene l’indicazione del procedimento e, per questo motivo, la Corte d’appello l’ha ritenuta inammissibile. Deve però rilevarsi che la difesa ha poi allegato una richiesta di comunicazione ex art. 335 c.p.p. contestualmente al deposito della nomina indicata, richiesta alla quale l’ufficio di Procura ha risposto indicando il presente procedimento. Ciò rende ragione della riferibilità della nomina stessa al presente procedimento, tanto più che la mancata indicazione nell’atto di nomina del procedimento non può essere ritenuta quale genericità invalidante, in assenza di specifica previsione al riguardo Cass. sent. n. 49291/15 , fermo restando che la nomina del difensore di fiducia ha effetto solo nel procedimento al quale si riferisce e non si estende ad altri successivi giudizi che, per ipotesi abbiano ad oggetto lo sesso fatto Cass. sent. n 48977/14 . Dunque, il successivo decreto di citazione non risulta notificato ai difensori di fiducia, laddove nel giudizio di primo grado l’imputata è risultata assistita dal difensore d’ufficio. Da ciò consegue la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione e dei successivi atti, per omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato. La Cassazione annulla dunque senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 aprile – 25 luglio 2016, n. 32142 Presidente Fumo – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata in data 07/10/2013, il Tribunale di Noia, per quanto è qui di interesse, dichiarava B.F. responsabile dei reati di falso e di sostituzione di persona investita dell'appello dell'imputata, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 25/11/2014, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di falso perché estinto per prescrizione e ha confermato la sentenza di primo grado quanto al reato di sostituzione di persona. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione B.F., attraverso il difensore avv. G. G., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione delle norme processuali. Il decreto di citazione a giudizio dei 19/01/2012 non è mai stato notificato ai difensori di fiducia nominati avv. G.G. e avv. T.D.N. a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini una prima nomina in data 01/02/2011 fu presentata presso l'Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia, con allegata richiesta di certificazione ex art. 335 cod. proc. pen. confluita nel presente procedimento una seconda nomina in data 04/02/2011, con specifica indicazione del numero di procedimento in relazione alla quale era stata conferita, fu depositata presso la segreteria dei Sostituto Procuratore dott. Barela, titolare del procedimento n. 10501/2009. L'imputata, inoltre, ha sottoscritto due verbali di identificazione e di elezione di domicilio, in data 30/12/2010 e 29/03/2011, nel secondo dei quali confermava la nomina dell'avv. G., senza revocare quella dell'avv.D.N Nonostante ciò, i difensori di fiducia non hanno ricevuto la notifica dei decreto di citazione e in tutto il giudizio di primo grado l'imputata è stata assistita da un difensore d'ufficio. Erroneamente la Corte di appello ha escluso che alla data dei 04/02/2011 l'imputata fosse a conoscenza del procedimento, non comprendendosi perché l'appello sottoscritto dai difensori di fiducia sia stato ritenuto ammissibile. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati. In premessa, rileva il Collegio che in atti vi è nomina a difensore di fiducia dell'imputata in favore degli avv. G.G. e T.D.N. depositata presso l'Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia in data 01/02/2011 la nomina non contiene l'indicazione dei procedimento e, alla luce di tale circostanza nonché dei rilievo che non risulta apposto sull'atto un numero di protocollo , la Corte di appello l'ha ritenuta inammissibile. Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che la difesa ha allegato una richiesta di comunicazione ex art. 335 cod. proc. pen. in data 01/02/2011 ossia, contestuale al deposito della nomina indicata , richiesta alla quale, con comunicazione rilasciata il 14/02/2011, l'ufficio di Procura ha risposto indicando il presente procedimento R.G.N.R. 10501/09 . Gli atti richiamati - avuto riguardo, in particolare, alla loro contestualità e all'inserimento della nomina agli atti dei procedimento n. 10501/09 R.G.N.R. - rendono ragione della riferibilità della nomina stessa al presente procedimento, tanto più che, come è stato chiarito da questa Corte, la mancata indicazione nell'atto di nomina dei procedimento non può essere ritenuta quale genericità invalidante, in assenza di specifica previsione al riguardo Sez. 6, n. 49291 del 28/10/2015 - dep. 14/12/2015, Koceku, Rv. 265743 , fermo restando che la nomina dei difensore di fiducia ha effetto solo nel procedimento al quale si riferisce e non si estende ad altri successivi giudizi che, per ipotesi, abbiano ad oggetto lo stesso fatto Sez. 3, n. 48977 del 25/09/2014 - dep. 25/11/2014, Mircea, Rv. 261158 Ciò premesso, deve rilevarsi che il successivo decreto di citazione non risulta notificato ai difensori di fiducia, laddove nel giudizio di primo grado l'imputata è risultata assistita dal difensore d'ufficio. Da ciò consegue la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione e dei successivi atti, in quanto, come affermato di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598 . Pertanto, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Noia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Noia per il corso ulteriore.