Già condannato a trent’anni per omicidio di minore, propone ricorso straordinario per cassazione

Non possono essere dedotti, con il ricorso straordinario, l’eventuale errore di giudizio o di diritto, o il vizio di motivazione, come anche l’inesatta portata di norme di legge, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione con il quale si deducono errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali riconducibili al giudizio di merito e, dunque, non a quello di legittimità.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32162, depositata il 25 luglio 2016. Il caso. La Corte di Cassazione annullava senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante della crudeltà, la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello di Salerno aveva confermato la sentenza con cui il gip presso il Tribunale di Salerno, aveva condannato l’imputato, in data 11 novembre 2011, per l’omicidio consumato in danno di una minorenne. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso straordinario per cassazione l’imputato. Errore metodologico dei periti. Nell’atto di impugnazione, i difensori dell’imputato osservano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, la richiesta di rinnovazione della perizia genetico-forense, svolta in sede di incidente probatorio, era finalizzata a far emergere il clamoroso errore in cui era incorsa la Corte territoriale nell’affermare che sulla mano sinistra dell’imputato era stata rinvenuta una ferita da difesa che si era prodotta durante le concitate fasi di aggressione, laddove la stessa era stata rilevata, invece, sulla mano della minorenne. E ancora, la richiesta di rinnovazione della perizia genetico-forense finalizzata a verificare anche la correttezza scientifica della lettura degli elettroferogrammi ed a far emergere l’errore metodologico in cui sarebbero incorsi i periti, alla luce dei risultati cui è pervenuto il consulente di parte. Insussistenza delle condizioni che legittimano l’impugnazione straordinaria. Il ricorso, per la Suprema Corte, deve, a ragione, essere ritenuto inammissibile per manifesta insussistenza delle condizioni che legittimano l’impugnazione straordinaria contemplata dall’art. 625 bis, c.p.p In tema di ricorso straordinario, infatti, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p., che non è, per l’appunto, quello imputabile a valutazioni. Non possono quindi essere dedotti con il ricorso straordinario in questione l’eventuale errore di giudizio o di diritto, o il vizio di motivazione, come anche l’inesatta portata di norme di legge, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione con il quale si deducono errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali riconducibili al giudizio di merito e non a quello di legittimità. Il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 marzo – 25 luglio 2016, n. 32162 Presidente Fumo – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Prima sezione penale della Corte di Cassazione annullava senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante della crudeltà, la sentenza con cui la corte di assise di appello di Salerno aveva confermato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in data 11.11.2011, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato R.D. alle pene ritenute di giustizia per l'omicidio consumato in danno della minorenne C. E., rigettando nel resto il ricorso. 2. Avverso la decisione della Suprema Corte ha proposto tempestivo ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625 bis, c.p.p., il R., a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Marzia Scarpelli ed avv. Alfredo Bargi. 2.1. Nell'atto di impugnazione, dopo una premessa di ordine generale sulle condizioni in presenza delle quali è possibile affermare che la Corte di Cassazione sia incorsa in un errore materiale o di fatto, i difensori osservano, con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale rigettata dalla corte territoriale, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, 1 la richiesta di rinnovazione della perizia genetico-forense, svolta in sede di incidente probatorio, era finalizzata a far emergere il clamoroso errore in cui era incorsa la corte territoriale, condiviso dal giudice di legittimità, nell'affermare, sulla scorta della suddetta perizia, che sulla mano sinistra dei R. era stata rinvenuta una ferita da difesa, che si era prodotta durante le concitate e drammatiche fasi dell'aggressione, laddove la ferita era stata rilevata, alla luce delle dichiarazioni del C. in sede di incidente probatorio, sulla mano della C. e non già dei R., circostanza che ove acciarata confermerebbe l'attendibilità della versione difensiva dei ricorrente con riguardo specifico alla sua caduta sulle scale mobili di Potenza 2 la richiesta di rinnovazione della perizia medico legale, finalizzata a verificare l'assunto secondo cui la vittima avrebbe subito prima di essere uccisa un tentativo di violenza sessuale, non risulta aspecifica, ma fondata su di un puntuale richiamo delle confutazioni alla consulenza Introna, utilizzata a fondamento della decisione dei giudici di merito, contenute nella consulenza del prof. F. 3 la richiesta di rinnovazione della perizia genetico-forense, svolta in sede di incidente probatorio, era finalizzata anche a verificare la correttezza scientifica della lettura degli elettroferogrammi ed a far emergere l'errore metodologico in cui sarebbero incorsi i periti, alla luce dei risultati cui è pervenuto il consulente di parte, prof. T Ulteriori errori percettivi sono denunciati dal ricorrente in relazione alla svalutazione operata dalla corte territoriale delle dichiarazioni dei testi che hanno affermato di avere notato la C. ancora viva nella tarda mattinata del 12.9.1993, quindi dopo l'ora di commissione dell'omicidio, in quanto tali dichiarazioni, come evidenziato dai difensori nel ricorso principale, non potevano considerarsi contraddittorie ovvero oggetto di ritrattazione, né risultano contraddette da quanto riferito dalla teste D.C.E., in relazione alla quale il giudice di legittimità, pur ribadendone l'attendibilità, ha omesso di considerare che quest'ultima è stata condannata dalla corte di appello di potenza il 5.2.2003 limitatamente alla falsa testimonianza commessa a carico del R., con riferimento all'incontro avuto con C.M., e che la stessa era caduta in numerose contraddizioni ed inverosimiglianze del narrato nel giudizio per falsa testimonianza a carico di G. E Infine i difensori lamentano la mancata considerazione delle doglianze relative al contenuto dell'informativa della polizia di Potenza, che aveva sottolineato la contraddittorietà e le inverosimiglianze delle giustificazioni del G.E. circa i suo movimenti nella mattina dei 12.9.1993 al corteggiamento da parte del G. della C., riferito dalla D.C. al tentativo di quest'ultimo di procurarsi un alibi, come riferito da Di Forte Marcello e dai suoi stessi amici, doglianze formulate nella prospettiva di una ipotesi alternativa di responsabilità inerente al suddetto G 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta insussistenza delle condizioni che legittimano l'impugnazione straordinaria contemplata dall'art. 625 bis, c.p.p. Al riguardo si osserva, che come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, il nuovo testo dell'art. 625 bis c.p.p. prevede due istituti distinti uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di emenda del testo grafico l'altro il ricorso per correzione di errori di fatto costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come errore di fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimità, soltanto quello avente ad oggetto l'erronea supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto decisivo ai fini del decidere cfr. Cass., sez. un., 27/03/2002, n. 16104 . Come affermato, infine, dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis, c.p.p., che non è, per l'appunto, quello imputabile a valutazioni cfr. Cass., sez. U. 26.3.2015, n. 18651, rv. 263686 Cass., sez. V, 28.11.2013, n. 7469, rv. 259531 . Non possono, quindi, essere dedotti con il ricorso straordinario in questione l'eventuale errore di giudizio o di diritto, o il vizio di motivazione, come anche l'inesatta portata di norme di legge, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, con il quale si deducono errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali riconducibili al giudizio di merito e non a quello di legittimità e che avrebbero dovuto essere tempestivamente denunciati attraverso gli specifici mezzi di impugnazione, proponibili avverso le relative decisioni cfr. Cass., sez. VI, 02/04/2012, n. 25121, rv. 253105 Cass., sez. VI, 26/03/2010, n. 24457 Cass. sez. IV, 23/06/2005, n. 37680 Orbene i pretesi errori denunciati dal R. non solo attengono a profili non rilevanti ai fini della decisione assunta nei suoi confronti, ma, soprattutto, non sono riconducibili a nessuna delle categorie previste dall'art. 625 bis, c.p.p., apparendo evidente, piuttosto che, attraverso il ricorso, l'imputato sollecita una nuova valutazione dei giudizio di appello, di cui evidenzia ipotizzate carenze, che andavano dedotte con l'originario ricorso per cassazione. In tal modo il ricorrente deduce un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, che si traduce nella prospettazione di un preteso errore non di fatto, bensì di giudizio cfr. Cass., sez. VI, 11.7.2014, n. 37243, rv. 260817 , completamente estraneo alle finalità dell'istituto previsto dall'art. 625 bis, c.p.p. 4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 2000,00 euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità dell'impugnazione cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.