Mandato ad processum vs mandato ad lites

La Corte di Cassazione chiarisce le differenze applicative tra la procura speciale ex art. 100 c.p.p. rappresentanza tecnica in giudizio e la procura speciale ex art. 122 c.p.p. che conferisce la legitimatio ad processum in caso di difesa delle parti civili, ai fini della presunzione di limitazione di efficacia della procura per un solo grado del processo .

In questo senso la Corte di Cassazione, sentenza n. 30951/16, depositata il 20 luglio. Il caso. Il Tribunale di Pinerolo assolveva, in esito a rito abbreviato condizionato, perché il fatto non sussiste, un imputato per truffa aggravata. Proposto appello, la Corte di Torino lo dichiarava inammissibile, rilevando un difetto di procura del difensore delle parti civili. Queste ultime, lamentando erronea applicazione degli artt. 76, 100, 122 e 176 c.p.c. e vizio di motivazione, ricorrono in Cassazione. La procura al difensore. Con richiamo, fra le altre, delle sentt. n. 44712/04 e n. 21898/14 , la Corte chiarisce che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo ex comma 3, art. 100 c.p.p. – può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dall’interpretazione del mandato – di attribuire il potere a proporre appello anche se il mandato alle liti non contiene un testuale riferimento espresso all’interposizione del detto gravame . L’ampiezza della formula utilizzata nel caso concreto quali parti civili nel procedimento penale sopra menzionato, in ogni stato e grado, compreso l’eventuale giudizio di esecuzione -, dunque, non lascia dubbi circa la reale intenzione delle parti di conferire al proprio legale anche il potere di proporre appello, sebbene non espressamente menzionato. Mandato ad processum o mandato ad lites? La decisione della Corte territoriale poggia sulla circostanza che, contestualmente, le parti offese hanno costituito il proprio difensore anche procuratore speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p. e in tale ambito non si fa menzione dei successivi atti del giudizio. Va infatti distinto tra la procura speciale ex art. 100 c.p.p., che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale ex art. 122 c.p.p. che attribuisce al procuratore la legitimatio ad processum, ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. La presunzione di limitazione di efficacia della procura per un solo grado del processo riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ex art. 100 c.p.p., non concernendo la procura speciale di cui all’art. 122 c.p.p. che, avendo effetti di natura sostanziale, conserva i propri effetti fino all’espletamento dell’incarico secondo le regole generali del mandato. Rilevato dunque l’errore della Corte d’appello nell’applicazione degli artt. 76, 100 e 122 c.p.p., la S.C. annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 giugno – 20 luglio 2016, n. 30951 Presidente Fiandanese – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto Il Tribunale di Pinerolo, in esito a rito abbreviato condizionato, con sentenza del 24 gennaio 2013, ha assolto, perché il fatto non sussiste, A.C. dall'imputazione di truffa aggravata ai danni di G.C. e di alcune società facenti capo alla famiglia C., per un importo di circa euro 1.200.000,00. Hanno proposto appello, ai soli fini civili, G.C., quale titolare del C.O.S.G. e L.C., quale legale rappresentante della L. s.a.s. e della N. s.a.s. Con sentenza del 3 luglio 2015, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello, rilevando un difetto di procura del difensore delle parti civili. Le stesse propongono ricorso lamentando l'erronea applicazione degli artt. 76, 100, 122 e 176 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Questa Corte ha definitivamente chiarito che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo , stabilita dall'art. 100, comma 3, cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dall'interpretazione del mandato - di attribuire il potere a proporre appello anche se il mandato alle liti non contiene un testuale riferimento espresso all'interposizione del detto gravame Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004 - dep. 18/11/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179 Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014 - dep. 28/05/2014, Taccini e altro, Rv. 260613 Sez. 5, n. 35535 del 16/05/2013 - dep. 27/08/2013, Pinto, Rv. 256368 Sez. 3, n. 37220 dei 16/05/2013 - dep. 11/09/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 256972 Sez. 5, n. 33453 del 08/07/2008 - dep. 14/08/2008, Boschi Benedetti, Rv. 241394 . Così, nel tempo, sono state ritenute idonee a superare la presunzione di cui all'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. formule generiche ma potenzialmente comprensive dei potere impugnazione, quali difenderla nel procedimento penale , con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata , a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dei fatti di cui all'imputazione , ogni grado di giudizio ed altre similari. Nella specie la procura ex art. 100 cod. proc. pen. è stata rilasciata al fine di rappresentare le persone offese quali parti civili nel procedimento penale sopra menzionato, in ogni stato e grado, compreso l'eventuale giudizio di esecuzione . L'ampiezza della formula, che comprende ogni stato e grado del giudizio e va addirittura oltre, estendendo gli effetti del mandato alle liti anche all'eventuale fase esecutiva, non lascia adito a dubbi circa la reale intenzione delle parti di conferire al proprio legale anche il potere di proporre appello, sebbene non espressamente menzionato. Le diverse conclusioni cui è pervenuta la corte territoriale poggiano sulla circostanza che, contestualmente, le parti offese hanno costituito il proprio difensore anche procuratore speciale ai sensi degli art. 76 e 122 cod. proc. pen. e che, in tale ambito, non si fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio. In effetti, è corretto distinguere fra la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., che conferisce al difensore lo ius postulandi, ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., che attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 76 comma 1, cod. proc. pen. la legitimatio ad processum, ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. Tant'è che il procuratore speciale di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. non necessariamente deve essere un avvocato e, quand'anche lo sia, può a sua volta conferire il mandato alle liti ad altro legale. La presunzione di limitazione di efficacia della procura per un solo grado dei processo riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Essa non concerne, invece, la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. la quale, avendo effetti di natura sostanziale - in quanto conferisce al mandatario il compito di esercitare l'azione in nome e per conto del danneggiato - conserva i propri effetti fino all'espletamento dell'incarico, secondo le regole generali dei mandato. In concreto, dunque, la corte d'appello ha errato l'applicazione degli artt. 76, 100 e 122 cod. proc. pen., pretendendo che l'esplicita manifestazione della volontà delle persone offese di conferire la rappresentanza anche per l'impugnazione in grado d'appello risultasse dal mandato ad processum anziché dal mandato ad lites. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.