Ai ‘domiciliari’ e ricoverata in ospedale: è evasione l’allontanamento dal nosocomio

Legittimo l’arresto effettuato dai Carabinieri. Inequivocabile la condotta della donna, che, costretta ai domiciliari e ricoverata in ospedale, ha firmato le dimissioni e si è allontanata dalla struttura sanitaria. Irrilevante il fatto che si sia presentata il giorno dopo alla stazione dei Carabinieri.

Costretta agli arresti domiciliari presso il campo nomadi. A seguito di un malore, viene ricoverata in ospedale. Azzardata la scelta di lasciare il nosocomio, firmando le proprie dimissioni, e presentarsi il giorno dopo alla stazione dei Carabinieri. Logico parlare di evasione, e corretto, di conseguenza, l’arresto effettuato una volta che la donna era uscita dall’ospedale Cassazione, sentenza n. 30473/2016, Sezione Sesta Penale, depositata il 18 luglio . Dimissioni. Proprio le manette ai polsi della donna sono elemento centrale nella vicenda giudiziaria. Per i giudici del Tribunale l’arresto non è legittimo e, quindi, non va convalidato . Ciò alla luce di una semplice considerazione la donna è stata vittima di un fraintendimento circa la possibilità di lasciare l’ospedale, dove era stata temporaneamente ricoverata, mentre era sottoposta al regime di detenzione domiciliare presso il campo nomadi . E comunque, viene aggiunto, ella si era presentata spontaneamente alla stazione dei Carabinieri il giorno seguente all’allontanamento dal nosocomio . Di avviso completamente opposto, invece, la Cassazione, che ritiene assolutamente ragionevole l’ arresto compiuto dai Carabinieri. Inequivocabile, difatti, secondo i magistrati, la condotta tenuta dalla donna, resasi responsabile dell’ ingiustificato allontanamento dal luogo di restrizione , essendosi autodimessa dal nosocomio in assenza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria . Lapalissiana, in sostanza, l’ evasione compiuta.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 – 18 luglio 2016, n. 30473 Presidente Ippolito – Relatore Bassi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale capitolino non ha convalidato l'arresto di V.S. per evasione dagli arresti domiciliari, evidenziando che ella è incorsa in un fraintendimento circa la possibilità di lasciare autodimettendosi dall'ospedale di Padova - ove era stata temporaneamente ricoverata, mentre era sottoposta al regime di detenzione domiciliare presso il campo nomadi di Roma -, così come rappresentato ai Carabinieri di Roma Tor de' Cenci, cui si era spontaneamente presentata il giorno seguente all'allontanamento dal nosocomio. 2. Il ricorso merita accoglimento. 3. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 - dep. 18/01/2016, P.M. in proc. Koraj, Rv. 265885 Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, P.M. in proc. Ahmad, Rv. 262502 . 4. Di tale condivisibile principio di diritto non ha fatto buon governo il Collegio capitolino là dove, anziché effettuare - come sarebbe stato necessario e sufficiente - soltanto una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di gravità indiziaria e segnatamente in punto di mancata integrazione dell'elemento soggettivo. Legittimità dell'operato dei Carabinieri che avrebbe dovuto, di contro, stimare sussistente, atteso che, per un verso, è pacifico che la S., allorchè veniva temporaneamente ricoverata presso l'ospedale di Venezia per un malore, fosse sottoposta a provvedimento restrittivo della libertà personale, segnatamente a detenzione domiciliare a nulla rilevando ai fini della integrazione del reato di evasione - giusta l'equiparazione ex lege - l'erroneo riferimento alla sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari contenuto sia nel verbale del Commissariato di P.S. S. Marco del 27 gennaio 2016, sia nel verbale di arresto del 2 febbraio 2016 dei Carabinieri per altro verso, risultano conclamati l'ingiustificato allontanamento dal luogo di restrizione e dunque la condotta di evasione, là dove la S. si autodimetteva dal nosocomio in assenza di autorizzazione dell'A.G. procedente. 5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata attesa la legittimità dell'arresto.