Due foto del presunto colpevole e tre di uomini a lui non somiglianti: riconoscimento inattendibile

L’indicazione fornita dalla testimone non è sufficiente, come mezzo di prova, per ritenere certa la colpevolezza dell’uomo finito sotto accusa per truffa e ricettazione. Discutibili le modalità utilizzate per il riconoscimento fotografico.

Riconoscimento fotografico ‘truccato’. Alla testimone proposte due immagini del presunto colpevole e tre immagini di uomini per nulla a lui somiglianti. Ciò rende l’intera operazione non attendibile. Cassazione, sentenza n. 29847, Sezione Seconda Penale, depositata il 14 luglio 2016 Album. I reati ipotizzati sono ricettazione e truffa . Sotto accusa un uomo. A renderne precaria la posizione sono le parole di una testimone – l’ addetta alle vendite di una tabaccheria – che ha effettuato una descrizione molto particolareggiata del presunto colpevole. Passaggio successivo, quasi scontato per l’accusa, è il riconoscimento fotografico . E invece proprio tale mezzo di prova si rivela favorevole alla difesa. Decisive – e non accettabili, secondo i giudici – le modalità dell’operazione. In pratica, l’album fotografico utilizzato constava di cinque fotografie, di cui due ritraenti il presunto colpevole e tre raffiguranti soggetti in alcun modo a lui simili o almeno rispondenti alla descrizione fornita dalla testimone . Per i magistrati della Cassazione, come per i Giudici d’appello, il valore probatorio della individuazione fotografica è assolutamente insufficiente . Ciò perché la procedura seguita per il riconoscimento ne ha affievolito la genuinità . Consequenziale l’assoluzione per la persona accusata, come detto, di ricettazione e truffa .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 giugno – 14 luglio 2016, n. 29847 Presidente Prestipino – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 20/11/2015, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Got presso il Tribunale di Caltagirone, in data 13/10/2014, assolveva C.M. per non aver commesso il fatto relativamente ai reati di ricettazione e truffa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G., sollevando i seguenti motivi di gravame 1 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 213 ss., 361 c.p.p. Al riguardo si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto inutilizzabile il riconoscimento fotografico effettuato dalla addetta alle vendite della tabaccheria. Deduce che tale riconoscimento era stato effettuato sicuramente tra fotografie di persone completamente diverse dall'imputato ma, prima di questo, c'era stata una descrizione molto particolareggiata dell'imputato da parte dell'addetta alle vendite. In particolare si trattava di un'individuazione fotografica e quindi la certezza della prova non doveva discendere dal riconoscimento come strumento probatorio, ma deve essere ricavata dalla attendibilità della deposizione di chi si ritiene certo dell'individuazione. 2 travisamento delle prove e vizio di motivazione. Al riguardo si duole che la Corte d'Appello non abbia preso in considerazione i precedenti dell'imputato che riguardavano vicende quasi del tutto sovrapponibili a quella in oggetto. 3. Avverso la medesima sentenza propone ricorso, ai soli fini della responsabilità civile, a mezzo dei suo difensore di fiducia, D.G.D.D., sollevando i medesimi motivi di gravame dei P.G. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi sono infondati. 2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso relativo al riconoscimento fotografico effettuato dalla teste D.G.D.S., le censure dei ricorrenti non colgono il segno. La Corte d'appello non ha dichiarato l'inutilizzabilità dell'individuazione fotografica, bensì ha ritenuto l'insufficienza della stessa, quale unico elemento probante la commissione dei fatto ad opera dell'imputato e ciò sulla base delle modalità attraverso le quali si è pervenuti alla formazione della prova. In particolare la Corte ha osservato che l'album fotografico sottoposto alla teste constava di 5 fotografie, di cui due ritraenti l'imputato e gli altri tre raffiguranti soggetti in alcun modo simili al medesimo o, comunque rispondenti alla descrizione della persona chiamata all'individuazione, atteso che una foto raffigurava un uomo privo di capigliatura e le altre due soggetti di età ben più avanzata. In punto di diritto non v'è dubbio che l'individuazione fotografica costituisca una prova atipica che può essere legittimamente utilizzata per accertare la responsabilità dei soggetto sottoposto ad indagine, però come tutte le prove deve essere sottoposta alla valutazione di merito del giudice circa la sua idoneità a dare certezza dei fatto in essa rappresentato. Nel caso di specie, correttamente la Corte ha ritenuto insufficiente il valore probatorio dell'individuazione fotografica effettuata dalla teste, reputando che essendo state sottoposte alla teste due fotografie dello stesso imputato assieme a 3 fotografie di soggetti con caratteristiche differenti, queste modalità abbiano affievolito la genuinità del riconoscimento. 2. Per quanto riguarda il secondo motivo, le censure dei ricorrenti sono manifestamente infondate in quanto dai precedenti penali dell'imputato, già condannato per vicende truffaldine simili a quella per cui è causa, non possono certo trarsi elementi di prova. 3. II rigetto del ricorso della parte civile comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile D.G.D.D al pagamento delle spese processuali.