Convalida dell’arresto anche in caso di dubbi sulla maggiore età dell’arrestato

Appartiene al gip del Tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito l’arresto di persona asseritamente maggiorenne la competenza a provvedere alla convalida dell’arresto anche nel caso in cui, nel corso dell’udienza camerale, sorge incertezza sulla minore età dell’arrestato, in considerazione della natura perentoria dei brevi termini stabiliti dalla legge per la convalida e della sanzione dell’inefficacia della misura precautelare prevista nell’ipotesi di loro violazione.

Lo ha stabilito il Supremo Collegio con la sentenza n. 29416, depositata in cancelleria il 13 luglio 2016. Il caso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ricorre avverso l’ordinanza del gip del Tribunale con la quale veniva rigettata la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza e dichiarata l’inammissibilità della richiesta cautelare avanzata nei confronti dell’imputato, tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto sussistevano serissimi dubbi” sulla corretta identificazione come soggetto maggiorenne. Ricorre per cassazione il Procuratore. Dubbi sull’età dell’arrestato. Il ricorso è fondato. E’ stato infatti affermato che appartiene al gip del Tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito l’arresto di persona asseritamente maggiorenne la competenza a provvedere alla convalida dell’arresto anche nel caso in cui, nel corso dell’udienza camerale, sorge incertezza sulla minore età dell’arrestato, in considerazione della natura perentoria dei brevi termini stabiliti dalla legge per la convalida e della sanzione dell’inefficacia della misura precautelare prevista nell’ipotesi di loro violazione. Nel caso i esame, il gip del Tribunale di Padova, dopo aver verificato la legittimità dell’arresto nei confronti dell’imputato, non ha convalidato la misura precautelare, sul rilievo che sussistessero seri dubbi sulla sua maggiore età. Dopo aver celebrato l’udienza di convalida ed espletato l’interrogatorio, il gip non poteva declinare la propria competenza dovendo, invece, pronunciarsi sulla legittimità dell’arresto anche nel caso di incertezza sull’età dell’arrestato. Il ricorso merita accoglimento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 aprile – 13 luglio 2016, n. 29416 Presidente Amoresano – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ricorre avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Padova emessa in data 11/09/2014 con la quale veniva rigettata la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza e dichiarata l’inammissibilità della richiesta cautelare avanzata nei confronti di A.S. , tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto sussistevano serissimi dubbi sulla corretta identificazione come soggetto maggiorenne, avendo, in sede di udienza di convalida, riferito che la data di nascita è omissis . Chiede l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge processuale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Nella giurisprudenza pressoché unanime di questa Corte è stato condivisibilmente affermato che appartiene al g.i.p. del tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito l’arresto di persona asseritamente maggiorenne la competenza a provvedere alla convalida dell’arresto anche nel caso in cui, nel corso dell’udienza camerale, sorga incertezza sulla minore età dell’arrestato, in considerazione della natura perentoria dei brevi termini stabiliti dalla legge per la convalida e della sanzione dell’inefficacia della misura precautelare prevista nell’ipotesi di loro violazione Sez. 1, n. 36262 del 08/07/2004, Mohamed, Rv. 229803 in senso analogo, Sez. 1, n. 10041 del 08/02/2002, Dani, Rv. 221495 Sez. 1, n. 49348 del 17/11/2009, Sarr, Rv. 245642, secondo cui, in considerazione dei ristretti termini per la convalida dell’arresto, il g.i.p. presso il tribunale ordinario deve pronunciarsi sulla legittimità dell’arresto anche nel caso di incertezza, sorta nel corso dell’udienza di convalida, sull’età dell’arrestato in senso difforme, Sez. 1, n. 32810 del 11/07/2007, Cizmik, Rv. 237809 Sez. 6, n. 22536 del 22/01/2003, Kaddouri, Rv. 226268 . Al riguardo, il dubbio che determina incertezza sull’età dell’imputato deve essere oggetto di delibazione da parte del giudice che procede, non essendo sufficiente la semplice deduzione dell’interessato Sez. 1, n. 7328 del 28/01/2008, Stermilla, Rv. 239305 è vero che il dubbio sull’età dell’imputato può essere dedotto in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell’art. 67 c.p.p. e dell’art. 8 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e che tale dubbio, se determina incertezza sulla minore età dell’imputato, fa presumere la minore età tuttavia, non basta la semplice deduzione dell’interessato, strumentale ad ottenere i benefici connessi alla minore età, dovendo trattarsi di un dubbio che abbia superato la delibazione del giudice che procede. È stato altresì chiarito che, ai fini della determinazione della competenza del giudice minorile o del giudice ordinario, l’incertezza insuperabile sull’individuazione del tempus commissi delicti , che impone, in applicazione del generale principio del favor rei , l’adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, non può discendere esclusivamente dalle dichiarazioni rese in proposito dall’imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici Sez. 3, n. 33002 del 07/04/2015, N, Rv. 264192 . 3. Nel caso in esame, il Gip del Tribunale di Padova, dopo aver verificato la legittimità dell’arresto nei confronti di dell’A. e degli altri coindagati, non ha convalidato la misura precautelare, sul rilievo che sussistessero serissimi dubbi sulla maggiore età di A.S. , che in sede di udienza di convalida aveva riferito al Gip, e prima al proprio difensore, che la sua data di nascita è il OMISSIS a conforto, richiama altresì la circostanza che in altro procedimento precedente lo stesso indagato avesse indicato la medesima data di nascita circostanza, peraltro, contestata dal P.M. ricorrente . Tuttavia, dall’ordinanza impugnata emerge che l’indagato avesse dichiarato, in sede verbale di identificazione dallo stesso sottoscritto, che la propria data di nascita è il OMISSIS . Anche prescindendo dall’improprio ruolo testimoniale attribuito al difensore, si deve quindi escludere che, nel caso in esame, vi fossero elementi tali da determinare la presunzione di incertezza sulla età e la conseguente declaratoria di difetto di competenza del giudice ordinario. In ogni caso, dopo aver celebrato l’udienza di convalida ed espletato l’interrogatorio, in considerazione dei ristretti termini per la convalida dell’arresto, il Gip presso il Tribunale ordinario non poteva declinare la propria competenza, dovendo invece pronunciarsi sulla legittimità dell’arresto anche nel caso di incertezza, sorta nel corso dell’udienza di convalida, sull’età dell’arrestato. L’annullamento da parte della Corte di cassazione dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza va disposto con la formula senza rinvio , quando l’esistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la convalida risulta già accertata in sede di legittimità, posto che il giudizio di rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, sarebbe limitato esclusivamente a statuire la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, già oggetto di positiva verifica ad opera del giudice dell’impugnazione ex multis, Sez. 6, n. 21330 del 05/05/2015, Quaid, Rv. 263539 . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato eseguito legittimamente.