Notifica estratto contumaciale: va fatta al difensore subentrato a quello che ha abbandonato la difesa

Il principio di immutabilità della difesa, stante la natura di garanzia di effettività, è temperato nel caso di situazioni sostanziali di abbandono della difesa o di irreperibilità del difensore che legittimano il subentro di un nuovo difensore.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29348/16, depositata il 12 luglio. Il caso. Un condannato aveva chiesto fosse accertata l’ineseguibilità di due sentenze di condanna in quanto l’estratto contumaciale di entrambe era stato notificato a un difensore diverso. In un caso l’atto era stato notificato all’imputato latitante presso il difensore a cui era stato asseritamente revocato il mandato, indi tale soggetto non sarebbe stato più titolare dell’ufficio difensivo. Si sosteneva infatti che unico soggetto legittimato alla difesa e alla ricezione delle notificazioni degli estratti contumaciali delle sentenze fosse il nuovo difensore nominato. Mandato revocato e nuovo incarico via fax? In particolare nel primo caso la notificazione della revoca del precedente difensore e contestuale nomina del nuovo era stata trasmessa via fax alla cancelleria del Tribunale con mezzo irrituale e inefficace, in contrasto con le norme processuali e senza che l’atto fosse dotato dei requisiti di forma e contenuto necessari ai fini della certa individuazione del mittente, della concreta manifestazione di volontà della nomina e della seria riconducibilità della dichiarazione dell’imputato. Inoltre, la pretesa sostituzione” non risultava corroborata da alcun riscontro quale l’esistenza pregressa di un rapporto fiduciario tra le parti o lo svolgimento di una concreta ed effettiva attività difensiva da parte del difensore nominato. In questo senso deponeva anche l’assenza del nuovo difensore all’udienza successiva. Nomina inammissibile per vizio di forma. Per la Suprema Corte il Tribunale ha compiuto una valutazione attenta, esaminando l’atto di nomina del difensore e rilevandone l’inammissibilità per mancato rispetto delle formalità prescritte come noto, la nomina deve essere resa all’autorità che procede oppure consegnata direttamente dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata. Fondamentale, nel caso in esame, è stata l’assenza di sottoscrizione da parte dell’imputato designante e, di conseguenza, l’impossibilità di ascrivere l’iniziativa alla persona dell’imputato. Tale ostacolo è insuperabile perché le uniche certezze attenevano alla ricezione da parte della cancelleria del giudice e all’inoltro da una località albanese ma alcuna evidenza vi era riguardo alla provenienza da parte dell’imputato che era irreperibile e non localizzabile con certezza nel paese d’origine. e nemmeno facta concludentia. Il Tribunale, poi, ha ritenuto non vi fossero elementi sintomatici dell’esistenza di un effettivo rapporto fiduciario con il difensore. Inoltre, dalle emergenze documentali esaminate dal Tribunale risultava l’assenza di qualsiasi impegno difensivo da parte dell’avvocato nominato” tramite fax sia in epoca antecedente che successivamente alla designazione, tanto che era stato il precedente difensore a rassegnare le conclusioni, come anche l’atto d’appello. Per la Corte di Cassazione le valutazioni del Tribunale sono state frutto di un corretto procedimento inferenziale, puntualmente giustificate e superano le censure difensive nella parte in cui negano il compimento da parte del difensore nominato” di qualsiasi comportamento concludente idoneo a superare, sul piano della realtà operativa, le imperfezioni formali nel senso di un rapporto professionale che lo legasse all’imputato e del concreto svolgimento di attività difensiva nell’interesse dell’imputato tale per cui sarebbe stato doveroso notificare l’estratto contumaciale. Abbandono della difesa. Quanto alla notifica dell’estratto contumaciale relativo all’altro procedimento, risultava che, attesa l’assenza del difensore d’ufficio, il Presidente del Collegio aveva provveduto a nominare un sostituto d’ufficio. Il nuovo avvocato d’ufficio aveva, da quel momento, assunto stabilmente e con continuità la difesa e aveva svolto in concreto attività nell’interesse dell’imputato partecipando alle udienze, ricevendo la notifica dell’estratto contumaciale, proponendo atto d’appello e partecipando al conseguente giudizio. Peraltro gli atti erano stati notificati anche al precedente difensore d’ufficio senza che questi in seguito ponesse in essere alcun atto difensivo, non manifestando alcun tipo di coinvolgimento nell’assistenza processuale dell’imputato. La sostituzione dell’avvocato d’ufficio disinteressatosi del processo e inattivo con altro legale d’ufficio designato non precariamente per temporanea esigenza, rispetta le risultanze probatorie ed è giuridicamente corretta non vi è alcun pregiudizio per l’imputato condannato dipendente dalla mancata notifica dell’estratto contumaciale all’originario difensore d’ufficio sostituito in via definitiva e non precaria. L’immutabilità della difesa. Nell’ordinamento processuale vige il principio generale dell’immutabilità della difesa, riferibile sia al difensore scelto dall’imputato che a quello designato d’ufficio dal giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa. Tale legale rimane anche l’unico destinatario della notificazione di atti rilevanti per la difesa compresi i provvedimenti suscettibili di impugnazione. Sulla permanenza di tale rapporto non incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio già designati, quando la sostituzione sia richiesta da momentanee e contingenti situazioni di fatto. Se vi è abbandono il subentro è legittimo. Il principio è volto a garantire che siano realizzate le condizioni per l’effettività della difesa ma è stato osservato che il principio di immutabilità può operare se la sostituzione del difensore originariamente incaricato sia dipesa da specifiche transitorie situazioni, poi venute meno, non invece quando il legale originario non sia stato reperito o abbia abbandonato sostanzialmente la difesa mostrando totale disinteresse per l’incarico assegnatogli. Tale situazione legittima il subentro di un nuovo difensore.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 maggio – 12 luglio 2016, numero 29348 Presidente Siotto – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18 giugno 2015 il Tribunale di Trani, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’incidente di esecuzione col quale il condannato K.K. aveva chiesto fosse accertata l’ineseguibilità della sentenza di condanna, pronunciata a suo carico dalla Corte di appello di Lecce in data 20/12/2001, in quanto il relativo estratto contumaciale era stato notificato all’imputato latitante presso il difensore avv. Giuliano Rotunno, il cui mandato sarebbe stato revocato con la successiva nomina del nuovo di difensore di fiducia, avv. Ferruccio Di Noi, unico soggetto legittimato alla difesa ed a ricevere la notificazione degli estratti contumaciali delle sentenze di primo e secondo grado, nonché della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari in data 30/11/2004, perché non notificata al difensore titolare dell’ufficio. 1.1 A fondamento della decisione rilevava che nel primo procedimento sopra indicato la notificazione della revoca del mandato all’avv.to Rotunno e contestuale nomina dell’avv.to Di Noi era stata trasmessa via fax alla cancelleria del Tribunale di Brindisi in data 14/11/2000 con mezzo irrituale ed inefficace, in contrasto con il disposto dell’art. 96 cod. proc. penumero senza che l’atto fosse dotato dei requisiti di forma e contenuto necessari ai fini della certa individuazione del mittente, della concreta manifestazione di volontà della nomina e della seria riconducibilità della dichiarazione all’imputato, che non risulta peraltro corroborata da alcun riscontro quale l’esistenza pregressa di un rapporto fiduciario tra le parti o lo svolgimento di una concreta ed effettiva attività difensiva da parte del difensore nominato, tanto che all’udienza immediatamente successiva alla designazione dell’avv.to Di Noi il K. era ancora difeso dall’avv.to Rotunno nell’assenza dell’avv.to Di Noi, mentre a quelle successive non erano comparsi nessuno dei due legali per essere stata già discussa la posizione del K. , il quale aveva impugnato la sentenza di primo grado sempre a mezzo dell’avv.to Rotunno. Quanto alla sentenza della Corte di appello di Bari del 10/11/2004, il Tribunale rilevava che la notificazione dell’estratto contumaciale nei confronti dell’imputato era avvenuta presso l’avv.to Vincenzo Operamolla il quale, nominato all’udienza del 12/3/2002 sostituto del primo difensore d’ufficio, avv.to Cataldo Torelli, aveva svolto attività difensiva per l’udienza del 18/4/2002 in cui il procedimento si era concluso con lettura del dispositivo, aveva ricevuto notifica dell’estratto contumaciale unitamente all’avv.to Torelli e del decreto di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte di appello e svolto attività difensiva in quel giudizio per cui correttamente gli era stato anche notificato l’estratto contumaciale della sentenza di appello, avendo sostituito a tutti gli effetti ed in concreto il primo legale nominato difensore d’ufficio dell’imputato, che si era disinteressato del processo sin dal primo grado. 2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi a nullità del procedimento di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza della Corte d’Appello di Bari in data 30/11/2004 per violazione degli artt. 97, 105, 548 e 165 cod.proc.penumero . Il provvedimento impugnato, dopo avere illustrato i principi ormai consolidati in giurisprudenza quali l’equiparazione della difesa di fiducia a quella di ufficio , l’immutabilità del difensore di ufficio fino all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria , ha ritenuto di potervi derogare in caso di abbandono della difesa, situazione non definita dal codice di rito, che, secondo il disposto dell’art. 97 cod. proc. penumero , comma 5, richiede l’esistenza di un giustificato motivo per ammettere la sostituzione del difensore d’ufficio per contro, l’art. 97 cod. proc. penumero , comma 4, stabilisce che le ipotesi di mancato reperimento, mancata comparizione del difensore di ufficio già designato o l’abbandono della difesa da parte di questi non integrano un giustificato motivo di rimozione, ma semplicemente danno luogo alla sua sostituzione temporanea, per cui il discrimine è rappresentato dalla perdurante assenza del difensore. Nel caso di specie i giudici di merito di primo e secondo grado hanno ritenuto l’avv. Operamolla difensore di ufficio temporaneo , nominato ai sensi dell’art. 97 cod. proc. penumero , comma 4 e non difensore di ufficio ai sensi dei commi 2 e 3 della medesima disposizione normativa, operazione che non può essere condotta a posteriori dai giudici dell’ esecuzione pertanto, tale legale non può essere legittimato a ricevere le notifiche per l’imputato latitante ai sensi dell’art. 165 cod. proc. penumero , che non sono state compiute per la sentenza di appello nei riguardi dell’unico patrocinatore legittimato avv. Torelli. b Nullità del procedimento di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Brindisi e della sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 20/12/2001 per inosservanza degli artt. 96, 165 e 548 cod. proc. penumero . Il Tribunale adito ha ritenuto che la comunicazione inviata presso la cancelleria del Tribunale di Brindisi non fosse idonea alla nomina del nuovo difensore, con revoca del precedente tale assunto non può condividersi, posto che il testo dell’art. 96 cod. proc. penumero è stato interpretato in modo evolutivo dalla giurisprudenza sulla base della considerazione che la norma non richiede in modo inoppugnabile l’identificazione del mittente, potendo anche la raccomandata essere spedita da chiunque, ma soltanto la tracciabilità della spedizione e l’avvenuto recapito al soggetto destinatario, che in questo caso si è verificata. Nel caso specifico il Tribunale di primo grado in sede di cognizione aveva già apprezzato come valida la nomina per la presenza di data certa, luogo di provenienza e nome ed indirizzo del mittente, tanto da avere riportato nel verbale delle udienze successive l’avv. Di Noi quale difensore di fiducia nominato dall’imputato pertanto, la notifica dell’ estratto contumaciale non solo doveva essere effettuata all’avv. Di Noi e non all’avv. Rotunno, ma l’atto d’appello da questi proposto doveva ritenersi privo di procura validamente rilasciata. Inoltre, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’avv. Di Noi non è allo stesso imputabile, poiché i verbali delle udienze dibattimentali successive al telegramma inviato dal K. , riportavano entrambi i difensori quali titolari dell’ufficio di difesa ed assenti e la differenza tra i due sta soltanto nel fatto di avere proposto l’avv.to Rotunno l’atto d’appello, mentre tale mancanza non pare addebitabile ad una sorta di disinteresse dell’avv. Di Noi nei confronti del proprio assistito, elemento comunque insufficiente a desumerne la mancata instaurazione di un rapporto fiduciario tra le parti, posto che il predetto legale non aveva ricevuto notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e non aveva avuto conoscenza del suo avvenuto deposito. 3. Con requisitoria scritta depositata in data 19 ottobre 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto. 1. L’ordinanza impugnata con ampio corredo di argomentazioni illustrative ha respinto l’incidente di esecuzione, avendo riscontrato la correttezza del procedimento di notificazione dell’estratto contumaciale delle sentenze di primo e secondo grado nei due procedimenti penali già conclusisi a carico del K. . 1.1 Con riferimento al primo giudizio il ricorrente oppone argomentazioni che non tengono debitamente conto del compiuto ragionamento valutativo, condotto dal Tribunale e che ribadiscono la legittimità dell’atto, comunicato con trasmissione a mezzo fax pervenuto in data 14/11/2000, di revoca del precedente difensore di fiducia, avv.to Rotunno, con la contestuale nomina di altro legale nella persona dell’avv.to Di Noi. In particolare, il Tribunale, ha dapprima esaminato l’atto di designazione del difensore per rilevarne l’inammissibilità per il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 96 cod. proc. penumero a ragione della mancanza di sottoscrizione da parte dell’imputato designante e quindi dell’impossibilità di ascrivere l’iniziativa alla persona del K. onde accertarne con sicurezza la provenienza dalla sua persona. Il rilievo resta insuperabile qualora si consideri che gli unici profili di certezza riguardano la ricezione da parte della cancelleria del giudice procedente e l’inoltro da una località albanese, mentre nulla indica l’effettiva provenienza da parte del K. , all’epoca irreperibile e quindi nemmeno localizzabile con certezza nel paese d’origine in assenza di qualsiasi indicazione in tal senso. Ha quindi affrontato il medesimo tema mediante la considerazione dell’atto di nomina alla luce dei principi interpretativi propri degli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità per riscontrare l’assenza di qualsiasi elemento sintomatico dell’esistenza di un effettivo rapporto fiduciario tra l’imputato e l’avv.to Di Noi e lo svolgimento di attività in nome ed in rappresentanza dello stesso da parte del predetto legale. 1.2 Al riguardo il ricorso non riesce nemmeno a scalfire il rigore logico e la congruenza dei rilievi esposti nel provvedimento impugnato, fondati sull’attento esame delle emergenze documentali, laddove si è riscontrata l’assenza di qualsiasi impegno difensivo, profuso dall’avv.to Di Noi, sia in epoca precedente alla designazione, sia intervenuto nel periodo successivo, tanto che all’udienza del 15/11/2000 era stato l’avv.to Rotunno a presenziare ed a rassegnare le conclusioni nell’interesse del K. nella totale assenza dell’avv.to Di Noi, pur in assenza della deduzione, - omessa allora, come ora con l’incidente di esecuzione -, di qualsiasi impedimento a comparire e a svolgere il patrocinio in concreto e con effettività di risultati, nonché la sua assenza dal processo, proseguita anche alle udienze successive del 20/12/2000 e del 27/12/2000 e nel successivo grado di appello, introdotto per la posizione del ricorrente dall’appello proposto per suo conto sempre e soltanto dall’avv.to Rotunno. 1.3 Sulla scorta di tali premesse di indiscussa fedeltà agli atti le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, frutto di corretto procedimento inferenziale e puntualmente giustificate, superano agevolmente le pur accurate doglianze difensive, laddove negano il compimento da parte dell’avv.to Di Noi di qualsiasi comportamento concludente, significativo dell’effettiva esistenza sul piano della realtà operativa, tale da superare imperfezioni formali, di un rapporto professionale che lo legasse al K. e l’altrettanto concreto svolgimento di attività defensionale nel suo interesse e quindi da imporre di notificargli l’estratto contumaciale delle sentenze di primo e secondo grado anche quale patrocinatore del ricorrente. 1.4 In tal modo l’ordinanza si è allineata all’orientamento interpretativo più recente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamato anche nell’impugnazione, secondo il quale È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. penumero , in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia Cass., sez. 4,. numero 7962 del 27/4/1999 Tuliozzi ed altri, rv. 214594 sez. 2, numero 31193 del 17/04/2015, Mennini, rv. 264465 sez. 2, numero 15 del 22 febbraio 2011, P.M. in proc. Donato, rv. 249938 sez. 6 numero 16114 del 20 aprile 2012, Briganti, rv. 252575 sez. 5, numero 35696 del 25/06/2014, Lovecchio, rv.260300 . 2. In merito all’esecutività della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 30/11/2004, dal verbale d’udienza del 12/3/2002, prodotto dalla difesa, emerge che in quella sede, stante l’assenza del difensore d’ufficio avv.to Torelli, il Presidente del collegio aveva dato atto che veniva nominato in sostituzione di ufficio l’avv.to Vincenzo Operamolla, presente, in quanto designato in tale veste dal Consiglio distrettuale Forense il Collegio ha quindi proceduto non già ad ufficiare il primo legale reperibile, ma un difensore il cui nominativo era stato appositamente inserito negli elenchi formati dal Consiglio dell’Ordine Forense ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 disp. att. cod. proc. penumero , il quale da quel momento in poi aveva stabilmente e con continuità assunto la difesa ed in concreto svolto attività nell’interesse dell’imputato, partecipando alle udienze, ricevendo la notifica dell’estratto contumaciale, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado e partecipando al relativo giudizio. Si noti in particolare che l’ordinanza impugnata ha posto in evidenza che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e l’avviso di fissazione dell’udienza del processo in appello erano stati notificati, oltre che all’avv.to Operamolla, anche all’avv.to Torelli, senza che in seguito questi avesse posto in essere alcun atto a favore del suo assistito, non avendo proposto alcun atto di gravame, né presenziato all’udienza del giudizio di secondo grado, né manifestato in altro modo alcun tipo di perdurante coinvolgimento nell’assistenza processuale al K. . 2.1 Sulla scorta dei superiori rilievi e della considerazione dell’inattività dell’avv.to Torelli per un lungo lasso di tempo dal compimento degli ultimi atti difensivi in favore del K. , la valutazione espressa dal Tribunale circa la legittima sostituzione dell’originario patrocinatore d’ufficio, disinteressatosi del processo per averlo abbandonato, con altro legale iscritto nell’apposito elenco e non precariamente designato per esigenza temporanea poi superata, rispetta puntualmente le risultanze probatorie ed è giuridicamente corretta laddove riscontra l’assenza di qualsiasi pregiudizio per l’imputato condannato, dipendente dalla mancata notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello all’originario difensore d’ufficio sostituito in via definitiva. 2.2 Si ricorda in punto di diritto che appartiene al costante insegnamento di questa Corte, formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 22 dell’11/11/94, Nicoletti, rv. 199398, l’affermazione secondo la quale nell’ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal p.m., da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa, per cui, a norma dell’art. 97 cod. proc. penumero , comma 5, tale legale resta anche l’unico destinatario della notificazione di atti rilevanti per la difesa, compresi i provvedimenti suscettibili d’impugnazione né sul permanere di tale rapporto difensivo incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti. È però altrettanto vero che, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, secondo consolidato orientamento formatosi dopo la citata decisione delle Sezioni unite Cass. S.U. numero 35402 del 9/7/2003, Mainente, rv. 225363 sez. 1, numero 19037 del 17/3/2005, Koseni, rv. 231581 sez. 3 numero 25812 del 762005, Vitale, rv. 231816 sez. 4, numero 38473 del 10/7/2008, Mema, rv. 241222 sez. 1, numero 24582 del 28/5/2009, Adil ed altri, rv. 243820 sez. 1, numero 4928 del 19/12/2012, Falanga, rv. 254606 Sez. U, numero 24630 del 26/03/2015, Maritan, rv. 263599 , orientamento che si condivide pienamente, in quanto volto a garantire che siano realizzate le condizioni per l’effettività della difesa, il principio di immutabilità della stessa, anche se d’ufficio, può operare se la sostituzione di quello originariamente incaricato sia dipesa da specifiche transitorie situazioni, poi venute meno, non quando il legale originario non sia stato reperito o abbia mostrato totale disinteresse per l’incarico assegnatogli, situazione che rende legittimo il subentro di un nuovo difensore. A questi principi il provvedimento impugnato si è uniformato, mentre il ricorrente contesta fosse ravvisabile una condizione di abbandono della difesa da parte del primo legale designato d’ufficio senza però fornire alcuna giustificazione di tale assunto, che non può negare la sua assenza ingiustificata e la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa, nonostante la notificazione dell’estratto contumaciale della prima sentenza e del decreto di citazione per il giudizio di appello. Deve dunque concludersi che è la decisione impugnata è frutto della corretta applicazione delle norme processuali e dei dati probatori acquisiti in ordine alla valida formazione dei titoli esecutivi contestati e resiste alle infondate obiezioni difensive. Il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.