Norme sulla pignorabilità della pensione: ignoranza non scusabile

L’ignoranza o l’errore circa la pignorabilità di un bene si risolve in ignoranza o errore sulla legge penale. Infatti, non si potrebbe versare in un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale per diverse ragioni poiché la normativa sulla pignorabilità della pensione non è così criptica da comportare l’scurità del precetto, poiché non è riscontrabile in materia un caos interpretativo, e, infine, poiché non è qualificabile l’esimente nel caso in cui l’agente non abbia espletato qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27941/16, depositata il 6 luglio. Il caso. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 14 luglio 2015, confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 388, comma 6, c.p. per avere un debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente all’ufficiale giudiziario, che lo aveva invitato ad indicare le cose e i crediti pignorabili, di non possedere beni pignorabili, essendo invece risultata la disponibilità di un reddito da pensione. Avverso tale sentenza ricorreva il debitore con 4 motivi, di cui i primi 2 e il quarto immediatamente rigettati e il terzo analizzato più dettagliatamente dalla Corte. L’ignoranza sulla normativa in tema di pignorabilità della pensione. Con il terzo motivo, infatti, il ricorrente sostiene di versare in errore di fatto, ex art. 47, comma 3, c.p., poiché egli non era a conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 506/12 che ha reso pignorabili anche le pensioni di notai e avvocati. Trattandosi di errore su norma extrapenale, dunque, sostiene avere efficacia esimente. La Corte specifica ciò che segue. L’ignoranza e l’errore sul precetto possono assumere rilevanza sotto un duplice profilo o come ignoranza o errore su legge extrapenale – art. 47, comma 3, c.p. o come ignoranza inevitabile della norma penale – art. 5 c.p Ignoranza o errore su legge extrapenale. In ordine alla prima ipotesi, la giurisprudenza distingue tra norme extrapenali integratrici del precetto, che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l’errore ricade nell’art. 5 c.p. e non è scusante e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate nemmeno implicitamente dalla norma penale, e, ricadendo nell’art. 47, comma 3, c.p., l’errore su di esse esclude il dolo. Ignoranza inevitabile della norma penale i 3 criteri. Per quanto riguarda poi l’ignoranza inevitabile della legge penale, la giurisprudenza ha elaborato 3 criteri il criterio oggettivo, il criterio soggettivo e il criterio misto. Il criterio oggettivo. Il primo – il criterio oggettivo - è basato su una marcata spersonalizzazione, ossia opera dove debba ritenersi che qualsiasi consociato, in quel dato tempo e luogo, sarebbe incappato nell’ignoranza o nell’errore sulla norma penale. Ciò può dipendere o dall’oscurità del testo legislativo, o da un caos interpretativo, o dall’estraneità assoluta del suo contenuto precettivo ai valori correnti nella società. Va comunque aggiunto che un precedente ha stabilito che l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con l’ordinaria diligenza, al cosiddetto dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente. Il criterio soggettivo. Il secondo criterio è invece basato sulle caratteristiche personali dell’agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l’elevato deficit culturale o l’incolpevole carenza di socializzazione. Il criterio misto. L’ultimo criterio comprende infine tutte le ipotesi in cui operano criteri oggettivi e soggettivi in combinazione tra loro. In quest’ottica, l’esimente della buona fede può trovare applicazione solo qualora l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato normativo e questo sia stato violato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, al quale non si può quindi muovere alcun rimprovero. Non è dunque sufficiente ad integrare gli estremi dell’esimente il semplice comportamento passivo dell’agente, essendo invece necessario che egli si attivi per adeguarsi all’ordinamento giuridico, informandosi adeguatamente. La non scusabilità del debitore. Il caso in esame non può dunque rientrare tra le ipotesi di cui all’art. 47, comma 3, c.p., poiché le norme che attribuiscono ad un bene il carattere di pignorabilità integrano il precetto penale, essendo in esse incorporate. Ne deriva dunque che l’ignoranza o l’errore circa la pignorabilità di un bene si risolva in ignoranza o errore sulla legge penale, anche perché non si potrebbe versare in un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, poiché la normativa sulla pignorabilità della pensione non è così criptica da comportare l’scurità del precetto, né è riscontrabile in materia un caos interpretativo, né pare che l’agente abbia fatto tutto il possibile per acquisire la conoscenza della normativa in materia.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 maggio – 6 luglio 2016, n. 27941 Presidente Paoloni – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. B.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 388, comma 6, cod. pen. per avere, in qualità di debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente all’ufficiale giudiziario, che lo aveva invitato ad indicare le cose e i crediti pignorabili, di non possedere beni pignorabili, essendo invece risultata la disponibilità di un reddito da pensione. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché in querela non viene indicato alcun fatto specifico, di natura commissiva, tra quelli enucleabili dall’art. 388 cod. pen 2.1. Dalla querela non si evince poi alcuna volontà che il B. venga punito, rimettendosi la querelante alle valutazioni della Procura della Repubblica. 2.2. Il ricorrente versava comunque in errore di fatto, ex art. 47, comma 3,cod. pen., poiché la normativa vigente aveva sempre previsto l’impignorabilità della pensione ed egli non era a conoscenza della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 4/12/2002, che ha reso pignorabili anche le pensioni di notai e avvocati. Non si tratta di errore sulla legge penale ma di errore su norma extrapenale, che ha dunque efficacia esimente. Del resto, anche la creditrice e la Guardia di Finanza erano convinti dell’impignorabilità della pensione. E comunque il ricorrente non ha reso alcuna falsa dichiarazione, relativamente alla pensione in esame, non avendo egli dichiarato di non percepire alcuna pensione e nemmeno di non possedere beni ma soltanto di non possedere beni pignorabili, essendo convinto, in buona fede, che la propria pensione fosse impignorabile. 2.3. Si tratta, in ogni caso, di un fatto di particolare tenuità, ex art. 131-bis cod. pen., anche perché al decreto ingiuntivo di circa Euro 15.000, azionato dalla creditrice, venne proposta opposizione, poiché il ricorrente vantava un controcredito di circa Euro 8000, per prestazioni professionali. E comunque la persona offesa non è da individuarsi nel creditore ma soltanto nell’amministrazione della giustizia, che non si è costituita parte civile. Non vi è neanche abitualità nel comportamento del ricorrente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il tenore testuale dell’imputazione è infatti estremamente chiaro nella formulazione dell’addebito, poiché la contestazione riporta testualmente la dichiarazione resa dal B. , così come specifica il nominativo del creditore procedente il luogo e la data del fatto omissis la fonte del reddito pensionistico Fondazione Cassa di previdenza Forense l’importo della pensione 2.685,02 mensili . Trattasi pertanto di un addebito scolpito con assoluta precisione nell’imputazione, in perfetta aderenza al dettato dell’art. 388, comma 6, cod. pen., che incrimina, per l’appunto, la falsa dichiarazione, a fronte dell’invito, da parte dell’ufficiale giudiziario, a indicare le cose e i crediti pignorabili. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Come è stato correttamente evidenziato dal giudice a quo, infatti, nelle espressioni Si chiede che sia valutata, nei confronti dell’avv. B.L. , l’ipotesi di reato ex art. 388, comma 6, cod. pen. e/o quant’altro codesta Procura della Repubblica intenda ravvisare e Si esprime la volontà di punizione dell’autore del reato , è univocamente da ravvisarsi l’esternazione della volontà che il colpevole venga perseguito penalmente. 3. Nemmeno il terzo motivo di ricorso merita accoglimento. L’ignoranza e l’errore sul precetto possono infatti assumere rilevanza sotto un duplice profilo o come ignoranza o errore sulla legge extrapenale, nell’ottica delineata dall’art. 47, comma 3, cod. pen. o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., nel testo risultante da Corte Cost. n. 364 del 24-3-1988. In ordine alla prima ipotesi, occorre osservare come la giurisprudenza, come è noto, distingua fra norme extrapenali integratrici del precetto, che, essendo in esso incorporate,sono da considerarsi legge penale, per cui l’errore su di esse non scusa, ai sensi dell’art. 5 cod. pen. e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate, ab origine, a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate,neppure implicitamente,dalla norma penale. L’errore che cade su di esse esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell’art. 47, comma 3, cod. pen. ex plurimis, Cass., Sez. 5, 20 2-2001, Martini Cass., Sez. 6, 18-11-1998, Benanti . In ordine all’ignoranza inevitabile della legge penale prospettazione che occorre sempre riguardare con cautela, nella vastissima area dei mala quia prohibita è invece da osservare come la giurisprudenza, sulla scia della citata pronuncia della Corte costituzionale, abbia elaborato tre criteri il criterio oggettivo il criterio soggettivo il criterio misto. Il criterio oggettivo è basato su una marcata spersonalizzazione, nel senso che esso opera laddove debba ritenersi che qualsiasi consociato, in quella determinata situazione di tempo, di luogo ed operativa, sarebbe incappato nell’ignoranza o nell’errore sulla norma penale. Ciò può dipendere dall’oscurità o dalla contraddittorietà del testo legislativo da un generalizzato caos interpretativo dall’assoluta estraneità del suo contenuto precettivo ai valori correnti nella società. Si esula dunque dall’ambito dell’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale allorché ci si trovi in presenza di norme dal contenuto precettivo sufficientemente chiaro, che non presenta particolari asperità ermeneutiche e che non si discosta dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d. sfera parallela laica . In ogni caso, Sez. U., 10-6-1994, Calzetta, ha stabilito che l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto,con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto dovere di informazione , attraverso l’espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente. Il parametro soggettivo è invece basato sulle caratteristiche personali dell’agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l’elevato deficit culturale, alla luce ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia o l’incolpevole carenza di socializzazione Cass. 9-51996, Falsino, Rv. n. 205513 Cass. 4-5-1995, Bindi . Il parametro c.d. misto comprende infine tutte le ipotesi in cui operano, in varia misura e con diverso spessore, criteri oggettivi e soggettivi, in combinazione tra loro. In quest’ottica, la giurisprudenza ha evidenziato come l’esimente della buona fede possa trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, al quale quindi non possa essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell’esimente il semplice comportamento passivo dell’agente, essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all’ordinamento giuridico, ad esempio,informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia Cass., Sez. 1, n. 25912 del 18-12-2003, Rv. 228235 Cass., Sez. 5, n. 41476 del 25-9-2003, Rv. 227042 . 3.1. Nel caso in esame, non è ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 47, comma 3, cod. pen., poiché le norme che attribuiscono ad un bene il carattere di pignorabilità integrano il precetto penale, essendo in esso incorporate, in quanto l’art. 388, comma 6, cod. pen. fa espresso riferimento alle cose o ai crediti pignorabili , con ciò richiamando le disposizioni di legge in tema di pignorabilità. Ne deriva che l’ignoranza o l’errore circa la pignorabilità di un bene si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di pignorabilità della pensione non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all’ottica dell’oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino. Ancor meno può farsi appello, nel caso di specie,al criterio soggettivo, poiché il B. riveste qualità di avvocato. Né risulta che egli abbia fatto tutto il possibile per acquisire la conoscenza della normativa in materia. 4. Neanche l’ultimo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla particolare tenuità del fatto, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, la Corte d’appello ha evidenziato che la falsa dichiarazione è stata resa dal B. nell’ambito di un procedimento esecutivo promosso da una ex dipendente, la quale vantava, nei suoi confronti, un credito da lavoro, di rilevante importo, il cui soddisfacimento è stato, in tal modo, impedito o,comunque, ritardato, di talché l’offesa non può ritenersi particolarmente tenue. L’impianto argomentativo a sostegno della decisione sul punto si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. 5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.