Emulo di Bruce Lee, in giro col nunchaku: condotta sanzionabile

Fermato dalle forze dell’ordine. Il controllo dell’automobile inchioda l’uomo viene rinvenuto il nunchaku. Esso, reso noto al grande pubblico dai film di Bruce Lee e utilizzato come strumento sportivo nelle arti marziali, è però un’arma a tutti gli effetti.

A farlo conoscere al grande pubblico è stato Bruce Lee coi suoi film, a partire dagli anni ’70, presentandolo come un pericoloso e affascinante mezzo di offesa. Oggi è catalogato anche come strumento sportivo, regolarmente utilizzato nelle arti marziali. Nonostante l’evoluzione dei tempi, però, il nunchaku – flagello composto da due sezioni in legno, unite da una catena”, si legge sull’Enciclopedia Treccani – è da considerare arma a tutti gli effetti. Poco sensata, quindi, la scelta di girare in automobile, portando con sé tranquillamente il nunchaku Cassazione, sentenza n. 27131, sezione Prima Penale, depositata il 1° luglio 2016 . Arma. Pena severa per l’uomo beccato a portarsi appresso il nunchaku. Fatale il controllo delle forze dell’ordine, che hanno rinvenuto l’oggetto nella vettura. Per i Giudici, sia di Tribunale che d’appello, è logico parlare di porto abusivo di armi . Consequenziale la condanna a un anno di arresto . E nel contesto della Cassazione la situazione non sembra migliorare Anche per i Magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, checché ne dica l’uomo, il nunchaku è catalogabile come arma . Centrale nella linea difensiva proposta dal legale il fatto che quello strumento sia di utilizzo sportivo nelle arti marziali . Ma la replica dei Giudici è secca gli oggetti che nascono come armi restano armi, con le loro immutate caratteristiche offensive, senza trasformarsi attrezzi ginnici solo perché usate in discipline sportive . Ciò significa che il nunchaku è indiscutibilmente un’ arma . E tale valutazione è corroborata da una semplice considerazioni il nunchaku è costituito da due corti bastoni uniti meditante una catena ed è predisposto all’offesa della persona, in quanto idoneo non soltanto a colpire e a ledere, ma anche a strangolare . Evidente, quindi, l’errore compiuto dall’uomo. A salvarlo, però, arriva la prescrizione , evitandogli i dodici mesi di arresto . Confermata, invece, la confisca dell’arma originariamente sequestrata dalle forze dell’ordine.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 ottobre 2015 – 1 luglio 2016, n. 27131 Presidente Vecchio – Relatore Minchella Rilevato in fatto Con sentenza in data 24.06.2013 il Tribunale di Monza condannava S.A.F.C. alla pena di anni uno di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod.pen. la condanna riguarda l'avere portato in un'automobile da lui condotta un nunchaku strumento costituito da due bastoni collegati tra di loro da una catena da considerarsi quale arma propria bianca venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ma non veniva disposta la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Avverso detta condanna l'interessato proponeva appello, in ordine all'elemento oggettivo dei reato si evidenziava che lo strumento de quo era di utilizzo sportivo nelle arti marziali, non definibile come arma propria, ma, al più, come arma impropria e quindi diversamente punibile nonché alla riqualificazione dei reato che poteva essere punito solo ex art. 4 della Legge n° 110/1975 e alla mancata concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena ritenuta non motivata sulla scorta della scarsa gravità del fatto e della incensuratezza dell'interessato . In data 11.04.2014 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello suddetto, ritenendo i motivi di appello come aspecifici ed assertivi e come non portanti vere critiche all'assetto motivazionale della condanna. Avverso detta decisione propone ricorso l'interessato a mezzo del suo Difensore, deducendo illogicità della motivazione, evidenziando che l'appello indicava con assoluta specificità i punti della sentenza che si intendevano criticare, contestando la natura dell'arma di cui all'imputazione, la ricostruzione della attribuzione di responsabilità e le ragioni delle critiche alla mancata concessione della sospensione condizionale. Considerato in diritto Occorre in limine censurare l'ordinanza impugnata l'appellante ha, tra l'altro, posto una questione di diritto, formulando le censure in modo tutt'altro che aspecifico ed apodittico anzi l'atto di appello articolava i suoi motivi supra sintetizzati in modo molto ordinato e con argomentazioni diffuse nei motivi si discuteva della inclusione del nunchaku nel novero delle armi bianche e si richiamavano arresti giurisprudenziali che esaminavano l'oggetto, di cui al capo di imputazione, come un mero strumento sportivo in via subordinata si insisteva per una applicazione dell'ipotesi della lieve entità della condotta infine, si contestava la mancata concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, sostenendo l'assenza di pericoli concreti, l'incensuratezza del condannato e la possibilità di una prognosi positiva elementi sui quali l'appello lamentava una incongrua motivazione . Nel dettaglio, tuttavia, devesi preliminarmente rilevare l'intervenuta prescrizione del reato contestato al ricorrente considerata la data di commissione dell'illecito ed i tempi di celebrazione dei giudizio, giacchè agli atti non risulta alcuna sospensione del termine prescrizionale, occorre prendere atto che il reato si è estinto per intervenuta prescrizione alla data del dì 08.03.2015. Tuttavia, pur se quella sopra indicata deve essere la decisione, giova ribadire, nel dettaglio, che la qualificazione data dal Giudice alla fattispecie appare del tutto corretta secondo il ricorrente, il Giudice, nel ritenere la sussistenza della sua responsabilità penale in relazione alla contravvenzione contestata, non ha tenuto conto che non possono considerarsi come armi quegli strumenti che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come, tra l'altro, gli strumenti destinati a uso sportivo. Premesso che delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza tra le altre, Sez. 1, n. 1629 del 12/12/1985, dep. 22/02/1986, Di Donato, Rv. 171969 Sez. 1, n 7949 del 14/03/1985, dep. 08/08/1986, Vaporieri, Rv. 173483 , mentre della armi improprie è vietato soltanto il porto tra le altre, Sez. 1, n. 9971 del 24/09/1984, dep. 14/11/1984, Catavotello, Rv. 166648 Sez. 1, n. 8852 del 19/05/1993, dep. 28/09/1993, P.M. in proc. Casali, Rv. 197008 , nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato che il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto in particolari caratteristiche costruttive dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una sia all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatisi in un dato momento storico Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, dep. 21/05/2012, Giusti, in motivazione così si è ritenuto non rientrare nel novero delle armi proprie e il loro porto ingiustificato integrare il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., il cosiddetto machete, che, in quanto strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi, non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa della persona tra le altre, Sez. 1, n. 5944 del 21/11/1995, dep. 12/01/1996, Cervicato, Rv. 203268 Sez. 1, n. 1453 del 17/03/2009, dep. 07/04/2009, Gebril, Rv. 243917 e il coltello da lancio, normalmente destinato a uso sportivo per il tiro al bersaglio Sez. 1, n. 7957 del 11/02/1982, dep. 20/09/1982, Tosani, Rv. 155069 Sez. 1, n. 9300 del 09/05/1985, dep. 19/10/1985, Lattuca, Rv. 170741 invece, si sono considerate armi proprie non da sparo o bianche, il cui porto senza licenza al di fuori della propria abitazione integra il reato di cui all'art. 699 c.p., la sciabola da samurai Sez. 6, n. 8930 del 05/06/1984, dep. 22/10/1984, Zeni, Rv. 166241 , il pugnale Sez. 1, n. 1730 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, P.G. in proc. Mezzapelle, Rv. 204676 Sez. 1, n. 49746 del 15/12/2009, dep. 29/12/2009, Flamini e altro, Rv. 245986 , il coltello a scatto, detto molletta Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947 , la katana , tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, citata, Rv. 252860 , il coltello a serramanico dotato dì un sistema di blocco della lama qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'art. 4 della Legge n. 110/1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito dall'art. 699 cod.pen. in relazione alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento Sez. 1, n° 19927 dei 09.04.2014, Rv 259539 . Quanto alla fattispecie che qui interessa, si è ricondotto alla categoria delle armi improprie l'attrezzo sportivo denominato long chang o nunchaku , utilizzato nelle arti marziali, il cui uso integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 585 c.p., comma 2, n. 2 Sez. 5, n. 1762 del 20/12/2004, dep. 21/01/2005, P.G. in proc. Marchetta, Rv. 230741 . Nel suo percorso argomentativo il Tribunale ha rilevato che gli oggetti che nascono come armi si rammenti che il nunchaku è costituito da due bastoni collegati tra di loro da una catena, il che esalta la potenzialità offensiva dei singoli componenti restano ontologicamente tali con le loro immutate caratteristiche offensive, senza trasformarsi in attrezzi ginnici solo perché usate in discipline sportive, giacchè detto uso alternativo non ne esclude un uso secondo la loro intrinseca natura Sez. 1, n° 37208 del 14.11.2013, Rv 260776 . Parimenti, deve rammentarsi che questa Corte ha quindi più volte ritenuto che lo strumento, utilizzato per aggressione-difesa nelle arti marziali, detto nunchaku e costituito da due corti bastoni uniti mediante una breve catena o corda, rientra nel novero delle tipiche armi bianche, di agevole utilizzo, destinato all'offesa della persona in quanto idoneo, non soltanto a colpire e a ledere, ma anche a strangolare Sez. 6, n° 5066 del 10.12.2013, Rv 258522 . Infine, va ancora rilevato che l'invocata circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere non può trovare applicazione nel caso di porto senza giustificato motivo di un nun-chaku , costituito da due bastoni collegati da una catena, che deve essere qualificato come arma propria, senza che a tal fine rilevi l'uso nell'esercizio delle arti marziali Sez. 7, ordinanza n° 27332 del 12.04.2011, Rv 251093 . Ad ogni modo, rilevata - per come già detto - l'intervenuta prescrizione del reato, si deve ora procedere ad annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza in data 24.06.2013 perché il reato è appunto estinto per la causa anzidetta. Deve farsi salva la confisca dell'arma sequestrata la confisca dello strumento offensivo trova la sua giustificazione normativa nell'art. 6 della Legge n° 152/1975, che estende il disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod.pen., in tema di confisca obbligatoria, a tutti i reati concernenti le armi e ogni altro oggetto atto ad offendere stante l'obbligatorietà del provvedimento ablativo, questo deve essere sempre e necessariamente adottato, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia dei previo sequestro. Nel caso di specie, trattandosi di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ricorre l'ipotesi di una sentenza che, pur non applicando una pena, comporta un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso cfr. Corte Cost., sent. n. 85 del 2008 . P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza in data 24.06.2013 perché il reato è estinto per prescrizione, fatta salva la confisca dell'arma.