Tribunale di sorveglianza: quando il giudice omette di instaurare il contradditorio

L’omessa instaurazione del contraddittorio nei giudizi della magistratura di sorveglianza comporta nullità assoluta di carattere generale, anche qualora non sia espressamente richiamato dal legislatore l’art. 127 c.p.p

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26742/2016, depositata il 27 giugno. Il caso. Il magistrato di sorveglianza di Firenze, in data 25 giugno 2015 rigettava l’istanza volta alla remissione del debito per spese processuali di un condannato, poiché in base alle indagini effettuate difettava il requisito delle disagiate condizioni economiche. Avverso tale sentenza, muoveva il condannato ricorso per cassazione. Ricorso o opposizione? Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, chiede, visto il ricorso, di qualificarlo come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., come richiamato dall’art. 678, comma 1- bis, c.p.p La Corte non conviene con lo stesso, ritenendo che la modifica legislativa che ha portato all’introduzione del comma 1- bis dell’art. 678 cit. sia intervenuta in un momento successivo rispetto a quello in cui è stato impugnato il provvedimento di cui si discute. Dunque, nel caso di specie non è vietato il ricorso immediato per cassazione del provvedimento con cui è stata negata la remissione del debito, e non si può quindi qualificare tale ricorso come opposizione. L’incompetenza per territorio. I motivi di doglianza addotti dal ricorrente sono prettamente processuali. Innanzitutto si lamenta la violazione di legge in riferimento agli artt. 677 c.p.p. e 71 l. n. 354/1975 per incompetenza per territorio del giudice che si era pronunciato – il magistrato di sorveglianza di Firenze -, che non aveva giurisdizione in quanto il luogo di residenza del richiedente era esterno al circondario dell’ufficio di sorveglianza di Firenze, trovandosi nella provincia di Siena. La Corte ritiene fondata tale eccezione di incompetenza. Peraltro, non si tratto soltanto di un errore materiale, commesso nell’ordinanza – che recava l’intestazione Ufficio di sorveglianza di Firenze -, quanto proprio della pronuncia da parte di un giudice territorialmente incompetente. L’omessa instaurazione del contraddittorio. In secondo luogo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 678, 666 c.p.c. e dell’art. 71 l. n. 354/75, poiché il magistrato ha provveduto senza aver instaurato il contraddittorio, in violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione, applicabili anche al procedimento di sorveglianza. Anche tale motivo è fondato. Infatti, l’art. 69- bis ord.pen. dispone in via generale che la trattazione dei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in tutti i casi previsti dall’art. 69, comma 8, debba avvenire con ordinanza adottata in camera di consiglio previa instaurazione del contraddittorio, mentre l’adozione di un provvedimento de plano da parte dello stesso magistrato è consentito solo in tema di liberazione anticipata . Inoltre, l’art. 678 c.p.p., comma 1, rinviando all’art. 666 c.p.p. delinea come modello generale procedimentale l’udienza camerale partecipata, che si applica in tutti i casi in cui il legislatore, richiedendo che il procedimento si svolga in camera di consiglio , ometta di fare espresso riferimento alle forme di cui all’art. 127 c.p.p., che troverà dunque applicazione per relationem . La mancata instaurazione del contraddittorio comporta quindi nullità assoluta di carattere generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 179 e 178 c.p.p., comma 1, lett. a e c .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 maggio – 27 giugno 2016, n. 26742 Presidente Siotto – Relatore Boni Rilevato in fatto 1.Con ordinanza in data 25 giugno 2015 il Magistrato di Sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza proposta da R.C., volta alla remissione del debito di euro 89.804,82 per spese processuali, relativo alla condanna riportata con sentenza della Corte d'appello di Firenze del 21/10/2005, perché in base alle indagini compiute difettava il requisito delle disagiate condizioni economiche. 2. Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per a violazione di legge in riferimento agli artt. 677 cod. proc. pen. e 71 della legge n. 354 del 1975 in ragione dell'incompetenza per territorio del giudice che si era pronunciato che non aveva giurisdizione per essere il luogo di residenza o domicilio del richiedente esterna al circondario dell'ufficio di sorveglianza di Firenze, trovandosi nella provincia di Siena con la conseguente competenza del magistrature di sorveglianza di Siena, come del resto riconosciuto anche nella sentenza della Corte di cassazione del 4/6/2014 che aveva annullato il precedente provvedimento adottato sulla medesima istanza b inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 678, 666 cod. proc. pen. ed all'art. 71 legge n. 354 del 1975 il magistrato di sorveglianza ha provveduto senza avere instaurato il contraddittorio in violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione, applicabili anche al procedimento di sorveglianza. Inoltre, il provvedimento non è stato notificato al richiedente ed al suo difensore entro il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 71-bis ord. pen., termine che decorre dalla data della deliberazione c inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 dei d.P.R. n. 115/2002 manifesta illogicità e carenza della motivazione il giudice di merito ha escluso che esso ricorrente versasse in disagiate condizioni economiche senza avere compiuto accurata indagine avendo valorizzato la disponibilità di attività lavorativa, la contitolarità di un appartamento e la proprietà di un autovettura, beni non stimati nel loro valore inoltre, non si sono considerati i redditi percepiti in tempi prossimi alla presentazione dell'istanza che da busta paga sono pari a 1.300,00 euro mensili con i quali deve corrispondere la rata mensile di mutuo, pari ad euro 992,00, mentre la madre invalida percepisce pensione di euro 470,00 mensili. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dr. G.R., ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione. Considerato in diritto Il ricorso va accolto. l. In primo luogo non può convenirsi con il Procuratore generale che nella sua requisitoria scritta ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 1.1 Non ignora questa Corte che il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 1, comma 1, lett. c , così come convertito nella L. 14 gennaio 2013, n. 10, ha introdotto l'art. 678 cod.proc.pen., comma 1 bis, per il quale il magistrato di sorveglianza, in tema di remissione dei debito, procede a norma dell'art. 667 cod.proc.pen., comma 4, che, com'è noto, stabilisce che si provveda senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Stabilisce, in particolare, l'art. 678 cod.proc.pen., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. n. 146 del 2013, art. 1, comma 1, lett. c II magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione dei debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'art. 667, comma 4. Avverso tale provvedimento del magistrato di sorveglianza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore, dando in tal caso origine a un procedimento che soggiace alla disciplina dell'art. 666 cod. proc. pen., all'esito dei quale è possibile proporre ricorso per cassazione . Ne discende che la modifica legislativa richiamata consente di proporre opposizione davanti allo stesso magistrato di sorveglianza che ha provveduto ai sensi dell'art. 667 cod.proc.pen., comma 4, facendo ricorso a una procedura maggiormente garantita quando uno dei soggetti interessati ne faccia richiesta, mediante opposizione al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, decisa la quale è possibile ricorrere in cassazione. Non è, quindi, consentito il ricorso immediato per cassazione del provvedimento con cui è stata negata la remissione del debito, atteso che contro tale tipologia di atti è previsto il rimedio dell'opposizione, il cui preventivo esperimento è indispensabile per ottenere un provvedimento eventualmente ricorribile in sede di legittimità cfr. Sez. 1, n. 12572 del 06/03/2015, Molinetti, Rv. 262887 . Nel caso di specie però deve tenersi conto del fatto che il provvedimento impugnato è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 146/2013 e quindi in un momento in cui era ancora applicabile la disciplina antecedente, che rende ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione. 2. Quanto al merito dell'impugnazione, va premesso che l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata col primo motivo è fondata, dal momento che è intervenuta decisione da parte di un ufficio nel cui circondario non è situato il luogo di residenza dei condannato che ha proposto la domanda, compreso piuttosto nella zona territoriale di competenza dell'ufficio di sorveglianza di Siena. Al riguardo, sebbene l'intervento decisorio del magistrato di sorveglianza di Firenze sia stato determinato dal decreto emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 24/4/2015, col quale, all'esito dell'annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, si era disposta la sostituzione del magistrato titolare dell'ufficio di sorveglianza di Siena, dr.ssa V., col dr. B., già indicato nei provvedimenti tabellari dell'ufficio quale sostituto in caso di impedimento o di astensione, il predetto dr. B. ha provveduto con ordinanza recante l'intestazione ufficio di sorveglianza di Firenze nell'ambito di un procedimento iscritto a ruolo nel registro generale di quell'ufficio e non, come avrebbe dovuto, quale applicato all'omologo ufficio di Siena, in luogo del suo titolare, dr.ssa V In altri termini, non si tratta soltanto di un errore materiale, commesso nell'intestazione dell'ordinanza, quanto della pronuncia da parte di un giudice territorialmente incompetente. Già di per sé tale rilievo, che contravviene le precise indicazioni impartite con la sentenza rescindente di questa Corte, le quali avevano dato mandato al magistrato di sorveglianza di Siena di provvedere quale giudice di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., rende nullo il provvedimento impugnato. 3. Oltre a tale violazione delle norme processuali, va rilevato che l'ordinanza impugnata presenta altri vizi dei procedimento, dal momento che la domanda del C. è stata respinta per infondatezza, -non già dichiarata inammissibile-, senza la previa instaurazione del contraddittorio con la difesa con la conseguente nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dei combinato disposto degli artt. 179 e 178 cod.proc.pen., comma 1, lett. a e c . Invero, l'art. 69 bis ord. pen., integralmente sostituito dalla L. n. 277 del 2002, art. 1, comma 2, dispone in via generale che la trattazione dei procedimenti di competenza del Magistrato di sorveglianza in tutti i casi previsti dall'art. 69, comma 8, debba avvenire con ordinanza adottata in camera di consiglio previa instaurazione del contraddittorio, mentre l'adozione di un provvedimento de piano da parte dei Magistrato di sorveglianza è consentito soltanto in tema di liberazione anticipata. Inoltre, deve ricordarsi che l'art. 678 c.p.p., comma 1, mediante il rinvio all'art. 666 c.p.p., delinea quale generale modello procedimentale, per le materie rientranti rispettivamente nella competenza del Tribunale e del Magistrato di sorveglianza, quello dell'udienza camerale partecipata, modello applicabile in tutti i casi in cui il legislatore, nel prescrivere che il procedimento si svolga in camera di consiglio - senza regolamentarne particolari diversità di struttura -, ometta di fare espresso riferimento alle forme dell'art. 127. In altri termini, quando nella disposizione di specie si preveda che la decisione del giudice debba essere emessa in camera di consiglio secondo l'incipit dei primo comma dell'art. 127 e non sia diversamente stabilito, trovano applicazione per relationem la procedura e le forme di base stabilite dall'art. 127 cod.proc. pen In tal senso si è già espressa questa Corte sez. 1, n. 13417 del 03/03/2011 Gagliardi, rv. 249862 con orientamento che si condivide e che risulta già affermato anche nella precedente pronuncia di annullamento. Di conseguenza, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza, prima di provvedere sulla istanza di remissione dei debito avanzata dal C., avrebbe dovuto procedere alla fissazione dell'udienza camerale partecipata e l'omessa osservanza di tale incombente ha determinato una nullità generale di carattere assoluto, avendo irrimediabilmente pregiudicato i diritti di difesa ai sensi dell'art. 178 cod.proc. pen., comma 1, lett. c . S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siena che, ai sensi dell'art. 627 cod.proc.pen., comma 3, si uniformerà ai principi in precedenza illustrati. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siena.