Platea ampia di compratori: spaccio gestito da un uomo ma considerato professionale

Azzerata dai giudici l’ipotesi, avanzata dal legale, di catalogare lo smercio di droga come fatto di lieve entità”. Decisiva la constatazione del largo numero di clienti raggiunti nel corso di anni di operatività.

Linea difensiva chiarissima lo spaccio di stupefacenti, bloccato dalle forze dell’ordine, è da valutare come di piccole dimensioni. Tale visione, però, è smentita dalla troppo ampia platea di compratori. Ciò spinge i magistrati a ritenere grave la condotta addebitata all’organizzatore dello smercio di droga Cassazione, sentenza n. 26582/2016, Sezione Quarta Penale, depositata ieri . Clienti. Nessun dubbio sulla consistenza della ‘rete’ allestita da un uomo e finalizzata a spacciare sostanze stupefacenti. Altro elemento non in discussione, poi, è la lunga durata dell’attività criminosa. Inevitabile la condanna dell’uomo individuato come figura centrale nell’organizzazione dello smercio di droga. Unico appiglio per la difesa, nel contesto della Cassazione, è il possibile inquadramento dello spaccio come fatto di lieve entità . Su questo punto si sofferma il legale, ricordando che l’ipotesi della lieve entità non è incompatibile con un’attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa . Tale obiezione è teoricamente plausibile, riconoscono i magistrati. Essa, però, non regge a fronte di un dato, emerso dalla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine le cessioni di droga hanno riguardato una vastissima platea di soggetti . Ciò permette di ritenere lo spaccio realizzato come avente carattere professionale .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 aprile – 27 giugno 2016, n. 26582 Presidente Izzo – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza resa in data 14 novembre 2014 la Corte d'Appello di Venezia, confermava la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Padova in data 22 aprile 2014, appellata da M.H Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore il M. deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato. Considerato in diritto 3. II ricorso è infondato. Lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe ricondotto gli episodi in contestazione nell'ambìto della previsione di cui al 5 comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Sul punto la sentenza impugnata ha così motivato l'insistita procrastinazione ed il numero esorbitante di aventi causa, l'iniziativa di spaccio riferita ad H. M., durata anni, assume connotazione professionale e non occasionale. Osserva il Collegio è pur vero che come precisato da questa Corte in tema di stupefacenti, la fattispecie dei fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa. Tuttavia va ricordato che le SS.UU. hanno precisato che la allora circostanza attenuante speciale può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze dell'azione , con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. cfr. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428 Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit. . Occorre per completezza evidenziare, in risposta alle argomentazioni difensive spese sul punto dal ricorrente che si fondano sull'interpretazione sistematica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che il piccolo spaccio organizzato certamente non esclude l'invocata ipotesi lieve, purché di piccolo spaccio si tratti, dovendosi intendere, per tale, un'attività che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto dei valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi che non siano incompatibili con la minima offensività dei fatto così Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, che ha ritenuto compatibile con il piccolo spaccio la detenzione di poche decine di dosi di droga leggera ma che non abbia ad oggetto, come nel caso in esame, la cessione ad una vastissima platea di soggetti ed in più occasioni di sostanza stupefacente. Pertanto la motivazione della Corte di merito appare esaustiva e rispondente ai principi sopra enunciati. 4. II ricorso va conseguentemente rigettato con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.