Attenzione alla prima notificazione all’imputato non detenuto!

In assenza della nomina di un difensore di fiducia e di elezione di domicilio presso l’indagato, il Giudice deve notificare l’avviso di conclusione delle indagini e, successivamente, il decreto di citazione a giudizio all’imputato presso la residenza anagrafica e non presso lo studio del difensore d’ufficio.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26521/16, depositata il 24 giugno. Il fatto. Contro la decisione con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato alla pena di 51 euro di ammenda, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione personalmente, lamentando violazione di legge con riferimento all’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p. prima notificazione all'imputato non detenuto , giustificata dal Tribunale con l’erronea considerazione che egli fosse domiciliato presso il difensore d’ufficio, quando in realtà aveva dichiarato domicilio presso il suo luogo di residenza. Prima notificazione all'imputato non detenuto. Il ricorso è fondato. Infatti, come osservano i Giudici di legittimità, dall’esame degli atti risulta che, in sede di verbale di identificazione l’indagato indicava il suo luogo di residenza e non nominava un difensore di fiducia. I Carabinieri, pertanto, nominavano un difensore d’ufficio. Sulla base di tali risultanze, risulta chiaro che il Giudice non ha correttamente applicato l’art. 157 c.p.p., in base al quale, in assenza della nomina di un difensore di fiducia e di elezione di domicilio presso l’indagato, il Giudice avrebbe dovuto notificare l’avviso di conclusione delle indagini e, successivamente, il decreto di citazione a giudizio all’imputato presso la residenza anagrafica e non presso lo studio del difensore d’ufficio. A seguito di tali considerazioni, la S.C. ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 12 gennaio – 24 giugno, n. 26521 Presidente Cortese – Relatore Cassano Ritenuto in fatto Il 4 ottobre 2013 il Tribunale di Roma dichiarava A.E. colpevole del reato previsto dall’art. 4 l. n. 110/1975, commesso il 29 gennaio 2011, e lo condannava alla pena di 51 euro di ammenda. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta violazione di legge con riferimento all’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio nelle dorma di cui all’art. 157 c.p.p., giustificata da Tribunale con l’erronea considerazione che egli fosse domiciliato presso il difensore d’ufficio, quando in realtà aveva dichiarato domicilio in . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c c.p.p., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e c.p.p. Sez. U., n. 42792 del 31 ottobre 2001 . 2. Tanto premesso, nel caso di specie, dall’esame degli atti risulta che, in sede di verbale di identificazione, redatto il 29 gennaio 2011 dalla Compagnia Carabinieri Ostia, l’indagato indicava il suo luogo di residenza via Terme n. 122 e non nominava un difensore di fiducia. I Carabinieri designavano, pertanto, un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. Luca Iobbi del foro di Roma, con studio in Roma, via Civitavecchia n. 7. Nell’ambito del medesimo verbale i Carabinieri rendevano edotto l’indagato che eventuali comunicazioni dell’Autorità giudiziaria sarebbero state effettuate presso lo studio del suddetto difensore. 3. Sulla base di tali risultanze, è evidente che il giudice non ha fatto corretta applicazione dell’art. 157 c.p.p In assenza della nomina di un difensore di fiducia e di elezione di domicilio presso E. , il giudice avrebbe dovuto, infatti, notificare l’avviso di conclusione delle indagini e, successivamente, il decreto di citazione a giudizio all’imputato presso la residenza anagrafica e non presso lo studio del difensore d’ufficio. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.