Lui sostiene il proprio radicamento in Italia, ma la necessità di un interprete lo smentisce: ‘via libera’ al ritorno in patria

Confermata la consegna alle autorità giudiziarie rumene. L’uomo dovrà scontare in patria una condanna a ben venti mesi di reclusione. Poco plausibile la tesi di una sua stabile presenza in Italia.

Oggi presente in Italia, ma condannato, qualche mese fa, in patria. In ballo, tra gli altri, i reati di guida in stato di ebbrezza”, guida con patente annullata” e rifiuto del controllo alcolimetrico”. Legittimo, ora, l’accoglimento da parte dei giudici italiani della richiesta di consegna” presentata dall’autorità straniera. Poco plausibile la tesi avanzata dal legale dell’uomo e finalizzata a sostenere una sua presenza stabile in Italia. Significativo, a questo proposito, anche il fatto che egli abbia dovuto farsi assistere da un interprete durante il procedimento Cassazione, sentenza n. 26577/2016, sezione sesta penale, depositata lo scorso 24 giugno . Condanna a 20 mesi di reclusione. Ben 20 mesi di reclusione . A tanto ammonta la condanna nei confronti di un cittadino rumeno presente in Italia. A lui sono stati contestati diversi reati, tra cui guida in stato di ebbrezza e con patente annullata , e infine rifiuto di sottoporsi al controllo alcolimetrico . Logica la richiesta di consegna da parte dell’ autorità giudiziaria rumena , ovviamente sulla base di mandato d’arresto europeo . Positiva la risposta da parte dei giudici italiani, che ritengono corretto il ritorno in patria del cittadino rumeno per scontare la condanna. E tale decisione viene ora confermata, in via definitiva, dai magistrati della Cassazione. Radici. Respinta, innanzitutto, l’obiezione proposta dal legale dello straniero, secondo cui, una volta preso atto che la sentenza posta a fondamento del mandato d’arresto vi era anche un fatto depenalizzato in Italia – cioè la guida senza patente –, sarebbe stato giusto rifiutare la consegna all’autorità rumena . Su questo punto i giudici evidenziano che correttamente è stata eliminata la pena relativa al reato di guida senza patente . Allo stesso tempo, e su diverso fronte, i magistrati ritengono poco plausibile che l’uomo abbia davvero messo radici in Italia. Significativi, a questo proposito, alcuni elementi certi primo, l’assenza di una formale residenza secondo, la mancanza di un lavoro terzo, la genericità del richiamo a una presunta relazione affettiva con una connazionale, titolare del contratto d’affito dell’abitazione in cui l’uomo si trova sottoposto agli arresti domiciliari . Per chiudere il cerchio, infine, i giudici pongono in evidenza un altro dato chiarissimo l’uomo, durante il procedimento , ha avuto la necessità di essere assistito da un interprete . Difficile pensare che egli abbia avuto una permanenza stabile e costante nel territorio italiano

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 - 24 giugno 2016, n. 26577 Presidente Rotundo – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. R.A. ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha, per quanto di interesse, dichiarato esistere le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria rumena sulla base del mandato d'arresto europeo n. 362/15 emesso il 12.11.2015 dalla Corte Judecatoria di Radauti in esecuzione della sentenza di condanna n. 326 del 20.10.2015 pronunciata nei confronti del ricorrente per i reati di rifiuto di sottoporsi al controllo alcolimetrico, guida in stato di ebbrezza, disturbo alla quiete pubblica, porto di coltello, guida con patente annullata e due distinti episodi di percosse - con esclusione del reato di guida senza patente, non più previsto come reato dalla legge italiana, e della relativa pena di mesi due di reclusione - e con riferimento quindi alla complessiva pena di anni uno e mesi otto di reclusione inflitta per i restanti reati. 2. II ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando A Violazione degli artt. 7, 17 e 18 L. 69/2005, per avere la Corte territoriale proceduto a disporre la consegna dell'interessato escludendo la porzione di pena relativa a condotta la guida senza patente non più prevista come reato dalla legislazione italiana, laddove avrebbe dovuto invece limitarsi a prendere atto che la sentenza posta a fondamento del m.a.e. riguardava tra gli altri un fatto depenalizzato, conseguentemente rifiutando tout court la consegna per tutti i reati per i quali era intervenuta condanna. B Violazione dell'art. 18, lett. r L. 69/2005, per non avere la Corte territoriale considerato che dall'istanza di attenuazione della misura coercitiva della custodia in carcere presentata il 17.3.2016 risultavano plurimi indici dell'effettiva dimora del ricorrente sul territorio italiano. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. A Infondato è in particolare il primo motivo di ricorso. L'accertamento della sussistenza della condizione della doppia punibilità va infatti condotto - alla stregua del tenore letterale dell'art. 7, comma 1, L. 69/2005 - con riferimento ad ogni singolo fatto cui si riferisce il mandato di arresto europeo. L'autorità giudiziaria italiana è pertanto legittimata ad escludere la consegna, come è avvenuto nel caso di specie, solo per uno dei fatti cui si riferisce la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione laddove tale fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, eliminando, in applicazione del generale principio di specialità di cui all'art. 26 L. 69/2005, la relativa pena. B Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva preliminarmente che dinanzi alla Corte territoriale il ricorrente non ha mai formulato richiesta di scontare la pena in Italia ai sensi dell'art. 18, lett. r L. 69/2005. Questa Corte si è invero più volte espressa per indicare i parametri necessari per affermare la stabilità della presenza di una persona nel territorio dello Stato al fine dell'applicazione delle norme sul mandato d'arresto europeo. In particolare è stato al riguardo chiarito che la nozione di residenza valorizzabile agli effetti dell'applicazione dei regimi di consegna previsti dalla legge n. 69/2005 presuppone l'esistenza di un reale radicamento, non estemporaneo ma consolidato, dello straniero nello Stato Sez 6, n. 20553/2010 e la conclusiva evidenza che l'interessato abbia istituito nel territorio dello Stato, con continuità temporale e sufficiente stabilità di legami con il territorio stesso, la sede principale, anche se non esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi, professionali, economici o culturali, Sez 6, n. 12665/2008 n. 17643/2008 . Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi l'insussistenza di quei requisiti - con particolare riferimento al fatto che non risulta indicata dal ricorrente la durata della sua effettiva permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, sicché tale permanenza non può ritenersi in alcun modo sufficientemente apprezzabile ai fini dello stabile radicamento. Anzi, tale radicamento appare contraddetto dall'assenza di una formale residenza in Italia e dalla mancanza di un lavoro, non rilevando per sé la labiale affermazione di una relazione affettiva con una connazionale titolare del contratto d'affitto dell'abitazione in cui egli si trova sottoposto agli arresti domiciliari, né la, pure indimostrata, affermazione della presenza in Italia della moglie separata, della figlia minore e delle sorelle dei ricorrente. la stessa necessità che il ricorrente fosse nel presente procedimento assistito da un'interprete le suindicate conclusioni. Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, confermandosi la consegna unicamente in riferimento alla pena di ani uno e mesi otto di reclusione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.