Lei, 75 anni, attraversa fuori dalle ‘strisce’, e lui la centra in pieno: automobilista imprudente e condannato

Nonostante l’azzardo compiuto dall’anziana signora, viene ribadita la responsabilità dell’uomo alla guida. Egli avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla persona presente a bordo strada, e, una volta constatatane l’età avanzata e il passo lento, avrebbe dovuto adeguare la velocità del veicolo e, se necessario, addirittura fermarsi per consentire il passaggio della donna.

Comportamento azzardato e fatale, quello della anziana signora esce di casa, attraversa la strada, ignorando completamente le ‘strisce pedonali’ pochi metri più avanti, e viene centrata in pieno da un’automobile. Per lei, purtroppo, nulla da fare i medici possono solo constatarne la morte Tuttavia, nonostante le colpe della donna, l’uomo alla guida deve comunque fare i conti con la giustizia l’episodio gli costa una condanna a quattro mesi di reclusione per omicidio colposo. Decisivo, per i magistrati, il fatto che l’automobilista non abbia mostrato adeguata prudenza, una volta notato che la donna – anziana, per giunta – era intenzionata ad attraversare la strada Cassazione, sentenza n. 26111/2016, Sezione Quarta Penale, depositata oggi . ‘Strisce’. Ricostruito nei dettagli il drammatico episodio l’uomo, alla guida della propria vettura, centra una donna – 75 anni di età – che, purtroppo, attraversa la strada non utilizzando le ‘strisce pedonali’ a disposizione. Per i giudici d’Appello sono evidenti le colpe della anziana signora. Allo stesso tempo, però, è altrettanto evidente la responsabilità dell’automobilista egli è condannato a quattro mesi di reclusione per omicidio colposo , e gli viene anche sospesa per quattro mesi la patente di guida . Come detto, a provocare il terribile incidente ha contribuito anche la vittima, attraversando la strada al di fuori del passaggio pedonale, segnalato dalle ‘strisce’ sulla carreggiata e non dando la precedenza al veicolo in arrivo. Però, aggiungono i giudici, l’uomo alla guida era nelle condizioni di accorgersi dell’attraversamento della strada da parte della donna, e doveva prevedere che l’anziana si accingesse a impegnare, transitando sulla via, la traiettoria di marcia dell’automobile . Tutto ciò permette di concludere, sempre secondo la Corte d’appello, che l’uomo avrebbe potuto comunque ridurre l’andatura impressa al proprio veicolo e così evitare l’impatto con la donna . Età. Pronta l’obiezione del legale che rappresenta l’automobilista. A suo dire le responsabilità per l’incidente sono tutte della vittima . Ciò perché l’uomo alla guida, sostiene l’avvocato, non era nelle condizioni di avvistare per tempo la donna e dunque di evitare l’impatto, benché procedesse a velocità non eccedente i limiti vigenti su quella strada. Tale ricostruzione, però, viene ritenuta non plausibile dai magistrati della Cassazione. Decisiva, anche alla luce del rapporto sull’incidente stradale , la valutazione delle buone condizioni di visibilità in occasione del drammatico episodio in sostanza, un guidatore attento ad improntare la propria condotta di guida a prudenza avrebbe potuto evitare l’investimento del pedone . Per essere ancora più chiari, i giudici ritengono che l’automobilista era nelle condizioni di accorgersi della donna, sin dal momento in cui ella stava per attraversare , e, quindi, di evitare l’impatto , semplicemente riducendo per tempo la velocità e al limite fermandosi . A maggior ragione, va aggiunto, una volta constatati l’età avanzata della donna e il suo passo lento , l’uomo alla guida avrebbe dovuto mostrare ancora maggiore prudenza .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 maggio – 23 giugno 2016, n. 26111 Presidente D’Isa – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 12 gennaio 2015, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Bergamo in data 16 gennaio 2014, riduceva a quattro mesi di reclusione la pena applicata a carico di M.L. in relazione al delitto p. e p. dall'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen, commesso in Seriate il 21 febbraio 2011, riducendo altresì a quattro mesi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dello stesso L Tanto in relazione a un incidente stradale consistito, secondo l'ipotesi accusatoria riversata nell'editto imputativo, nell'investimento di C.C., di anni 75, nel mentre costei attraversava la via Marconi che il L. percorreva alla guida della sua autovettura , provocandone il decesso al L. veniva fra l'altro inizialmente addebitato di aver commesso il fatto tenendo una velocità più elevata di quella consentita addebito che però non risultava confermato , ma l'accusa rimaneva comunque fondata sull'assunto che egli aveva tenuto una condotta alla guida non adeguata rispetto allo stato dei luoghi. Secondo quanto accertato in sede di merito, anche volendo prescindere dall'effettivo superamento della velocità consentita da parte dell'imputato, costui doveva tenere una condotta alla guida compatibile con le condizioni di tempo e di luogo, ma non lo fece se lo avesse fatto il sinistro non si sarebbe verificato. La Corte territoriale peraltro riconosceva che alla base dell'incidente vi fosse anche la condotta colposa della persona offesa, la quale attraversava la strada al di fuori del passaggio pedonale segnalato dalle strisce sulla carreggiata, non dando quindi la precedenza al veicolo condotto dal L. tuttavia quest'ultimo, sempre secondo la Corte di merito, era nelle condizioni di accorgersi dell'attraversamento della strada da parte della C., e anche prima che costei iniziasse ad attraversare la strada ben poteva e doveva prevedere che l'anziana donna si accingesse a impegnare, transitando sulla via, la traiettoria di marcia dell'auto condotta dal L. il quale avrebbe quindi potuto quanto meno ridurre l'andatura impressa al suo veicolo e così evitare l'impatto con l'anziana donna. Peraltro, avendo la Corte territoriale ravvisato il concorso di colpa della vittima in ragione del 60%, l'esito sanzionatorio del processo di primo grado veniva ridimensionato nei termini già visti. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il L., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in un unico motivo, ampiamente illustrato, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge sostanziale in relazione all'art. 589 cod.pen. e processuale soprattutto in relazione ai principi in ordine alla valutazione della prova , nonché vizio di motivazione in estrema sintesi, le censure del ricorrente si appuntano in particolare sulla visibilità dello stato dei luoghi ossia della strada e dei marciapiedi antistanti al momento del sinistro, che secondo l'assunto sostenuto nel ricorso non avrebbe mai formato oggetto di specifico accertamento la Corte di merito avrebbe in sostanza ritenuto che la visibilità, in quel luogo, quel giorno e a quell'ora, fosse sufficiente sulla base di un dato di comune esperienza di contro, nel ricorso si ribadisce che il L. non era nelle condizioni di avvistare per tempo la C. e dunque di evitare l'incidente, benché procedesse a velocità non eccedente i limiti vigenti, mentre l'intera responsabilità dell'accaduto deve porsi a carico della persona offesa. Considerato in diritto 1. II ricorso é infondato. E' doveroso premettere, avuto riguardo all'oggetto del ricorso, che secondo la giurisprudenza della Corte sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente vds. Sez. 4, Sentenza n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294 . Tanto premesso, va rilevato che la motivazione resa dalla Corte territoriale é congrua, logica ed esente da contraddizioni macroscopiche e va, pertanto, esente da censure sul piano dei percorso argomentativo. Del resto, il grado di visibilità al momento del fatto sul luogo dell'incidente non é argomentato unicamente in base all'elaborazione di un dato di comune esperienza costituito dall'orario in cui il sole tramontava quel giorno nella zona del sinistro , ma riviene altresì da ulteriori fonti di prova ad esempio, dal rapporto d'incidente stradale di cui si richiama il contenuto alla pagina 9 della sentenza impugnata, nel quale si riferisce che, sul luogo dell'incidente, il cielo era sereno, vi era buona visibilità ed assenza di vento, la strada era rettilinea, pianeggiante e priva di ingombri che coprissero la visuale. Nella narrativa dei processo di primo grado pag. 3 della sentenza impugnata si parla altresì di 'illuminazione pubblica presente e funzionante , e il perito Cardigno, a sua volta, conferma la presenza di un lampione proprio all'uscita del civico da cui proveniva la C., pur ammettendo di non aver verificato se esso funzionasse in modo sufficiente a consentire agli automobilisti in transito di avvistare la vittima e precisa inoltre che verosimilmente la C. era avvistabile almeno qualche secondo prima del momento in cui si trovava sulla linea che delimita la carreggiata vds. pagine 9 e 11 della sentenza impugnata . In sostanza, il tema risulta convenientemente affrontato nell'impugnata sentenza, e risolto nel senso di una visibilità buona e comunque sufficiente al guidatore attento ad improntare la propria condotta di guida a prudenza e a porre in essere, con sufficiente tempestività, le azioni tese a evitare l'investimento di un pedone come la C., di età anziana e di passo lento, che si accingeva ad attraversare la strada fuori degli spazi all'uopo segnalati. Una volta accertato quanto precede, deve riproporsi quanto ripetutamente affermato dalla Corte regolatrice in ordine alle regole cautelari che il conducente di un veicolo deve osservare nel caso di attraversamento della strada da lui percorsa da parte di un pedone. Naturalmente, il conducente di un veicolo é tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio dei diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze vds. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073 ma, poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem /sedere, anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo é tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi é sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931 . Nella specie é chiara ed esente da censure sul piano logico la motivazione con cui la Corte di merito, accertata la sufficiente visibilità dei luoghi, chiarisce che il L. era nelle condizioni di accorgersi della C. dal momento in cui costei stava per attraversare e, quindi, di evitare l'impatto con la stessa dall'altro, sul piano generale, egli doveva tenere un comportamento alla guida sicuramente diverso da quello accertato, riducendo la velocità e al limite fermandosi in presenza di un pedone in fase di attraversamento della carreggiata attraversamento oltretutto non improvviso, da quanto si ricava dalla sentenza impugnata e tenendo anche conto dell'età avanzata della vittima, che doveva suggerirgli maggiore prudenza. 2. Palesandosi l'infondatezza del ricorso, lo stesso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.