Liberazione anticipata “speciale”: quando può essere concessa

Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, L. n. 10/2014, può essere ammesso al beneficio solo chi, al momento della presentazione della domanda, si trovi ristretto in carcere. Lo stesso è, infatti, precluso ai condannati ammessi ad affidamento in prova o alla detenzione domiciliare o ancora ai condannati in esecuzione pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p

La questione. Con la complessa pronuncia in commento, la Corte ha risolto la questione sollevata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, relativa alla ritenuta violazione dell’art. 4, comma 5 L. n. 10/2014 norma che ha introdotto la liberazione anticipata speciale , posto che la norma, secondo il ricorrente, nel fare riferimento ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari non ha voluto differenziare il periodo precedente e quello successivo al passaggio in giudicato della sentenza, ma solo individuare una posizione soggettiva esclusa dalla concessione del beneficio, così che ne rimanesse inclusa solo quella di chi si trovi detenuto in carcere. Pertanto, nel caso di specie, non avrebbe potuto beneficiarne il condannato, fino a quel momento detenuto agli arresti domiciliari. Orbene, l’esclusione dal beneficio, così come prevista dal D. L. n. 146/2013, riguardava inizialmente solo i condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. Tuttavia, la stessa è stata successivamente estesa, per effetto della modifica operata dalla legge n. 10/2015, e a causa della ratio ispiratrice di riduzione della popolazione carceraria, anche ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, c.p.p. . Invero, come meglio precisato dagli Ermellini, l’istituto di che trattasi, avente natura speciale rispetto alla liberazione anticipata di cui all’art. 54 O.P. è stato previsto al fine di rimediare, sulla scorta delle indicazioni della Corte Europea di Strasburgo, alla violazione dei diritti dei detenuti a seguito di condizioni di sovraffollamento e di trattamento inumano, a far data dal 1 gennaio 2010 e fino al 23 dicembre 2015, data in cui si è presunto di avere superato lo stato di emergenza. Il parere del CSM. Come peraltro affermato anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, è proprio il legame che sussiste tra le negative condizioni di vita carceraria e la necessità di una maggiore detrazione sulla pena da scontare che giustifica, in primo luogo, il mancato inserimento, tra i possibili destinatari del beneficio speciale, di coloro che abbiano espiato la pena attraverso misure alternative e, in secondo luogo, invero, l’inserimento anche di coloro che si trovino in detenzione domiciliare ai sensi della L. 199/2010 e agli arresti domiciliari. Legittimazione all’ottenimento del beneficio. La norma, pertanto, quando fa riferimento ai soggetti che si trovino agli arresti domiciliari, lo fa solo per escludere tale categoria tra coloro in quali siano legittimati a proporre istanza di liberazione anticipata speciale. Tuttavia, nel caso di specie, il condannato faceva richiesta quando già risultava ristretto in carcere e, pertanto, la sua istanza, contrariamente a quanto lamentato in ricorso, è risultata legittimamente proposta oltre che coerente con i principi sottesi alla norma, di riduzione del sovraffollamento carcerario, peraltro correttamente richiamati dal ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 novembre 2015 – 22 giugno 2016, n. 25861 Presidente Vecchio - Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento emesso in data 21.8.2014, il Magistrato di Sorveglianza di Siena concedeva a C.A. il beneficio della liberazione anticipata speciale nella misura di settantacinque giorni in relazione al semestre espiato dall'interessato, in regime cautelare di arresti domiciliari, dal 29.10.2012 al 28.4.2013 con riguardo alla pena irrogata con sentenza resa in data 23.7.2013 dal G.I.P. del Tribunale di Firenze irrevocabile il 2.7.2014 . Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il P.M. competente, deducendo che l'omogeneità delle fattispecie escluse dalla concessione della liberazione anticipata speciale affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. con il regime cautelare doveva far ritenere che l'esclusione del rilevante sconto di pena concernesse anche i periodi trascorsi agli arresti domiciliari. 2. Con ordinanza resa in data 4.12.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava il reclamo del P.M., osservando - che l'art. 4, comma 5, L. n. 10/2014 escludeva espressamente dal novero dei fruitori del beneficio della liberazione anticipata speciale coloro che si trovavano in regime di arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p. - che nessun riferimento era operato all'ipotesi degli arresti domiciliari antecedenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - che il dato letterale avrebbe dovuto essere superato con un'operazione ermeneutica risolventesi in una non consentita estensione in via analogica di una disposizione sfavorevole. In conclusione, secondo l'avviso dei Tribunale di Firenze, ad eccezione delle fattispecie esplicitamente escluse dalla legge, la disciplina speciale introdotta dall'art. 4 L. n. 10/2014 doveva essere applicabile a tutte le situazioni valutabili ai fini della concessione della liberazione anticipata ordinaria e fra queste doveva ricomprendersi anche la custodia cautelare . 3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, deducendo erronea applicazione di legge . Assume il ricorrente che l'art. 4, comma 5, L. n. 10/2014, nel fare riferimento all'art. 656, comma 10, c.p.p., non aveva voluto distinguere il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza da quello successivo, ma aveva voluto indicare una delle posizioni giuridiche escluse dal beneficio al pari dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare , in modo che ne rimanesse inclusa soltanto la detenzione in carcere. La ratio legis risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e la natura speciale del beneficio confermavano tale interpretazione. 4. Nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in sintonia con le ragioni del ricorrente. 5. In data 29.10.2015 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di C.A Eccepisce, in primo luogo, la tardività del ricorso, in quanto trasmesso al Tribunale di Sorveglianza in data 30.1.2015 a fronte di un provvedimento comunicato in data 14.1.2015. Esprime, in secondo luogo, argomentazioni adesive all'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Va, anzi tutto, disattesa l'eccezione di tardività del ricorso. L'atto impugnato risulta comunicato al rappresentate del P.M. in data 14.1.2015 il dato è indicato nello stesso ricorso , mentre l'impugnazione risulta proposta per posta certificata in data 29.1.2015, ossia entro il termine di quindi giorni previsto dalla legge, atteso il contenuto derogatorio rispetto al termine di dieci giorni della norma di cui all'art. 236 disp. att. c.p.p 2. Sulla questione centrale dedotta, il ricorso deve ritenersi infondato. 2.1. II caso in esame ricade nell'ambito di applicazione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, comma 5, il quale prevedeva che Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. . La legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, in vigore dal 22 febbraio 2014, ha modificato il predetto quinto comma, ampliandone la portata derogatoria all'ambito soggettivo di fruizione dell'istituto, prescrivendo 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, ne' ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliare ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10 . Per una corretta interpretazione dei dato normativo occorre ricordare le ragioni ispiratrici della legge. 2.1.1. Sin dall'intitolazione della disposizione che l'ha introdotta, l'istituto della liberazione anticipata cd. speciale rivela la sua peculiarità di strumento apprestato al fine di contribuire alla soluzione dell'annoso problema della sovrappopolazione carceraria e l'inserimento nel contesto di misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria , con le quali il legislatore italiano ha inteso varare un quadro di interventi concreti nel settore penitenziario, già sollecitatigli dalla pronuncia pilota della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo nel noto caso Torreggiani c/ Italia dell'8 gennaio 2013 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 279 del 9 ottobre 2013. La prima pronuncia si pone, dunque, rispetto al risultato normativo in esame quale preciso e giuridicamente vincolante antecedente, atteso che essa ha imposto allo Stato Italiano l'adozione entro un anno di misure volte alla riduzione del numero di persone incarcerate. 2.1.2. Anche il profilo sistematico conferma la specialità del nuovo regime premiale, inserito dal legislatore, non nel già esistente art. 54 Ord. Pen., che si occupa della liberazione anticipata ordinaria, ma in norma espressamente dedicata, ad evidenziarne la natura di rimedio eccezionale e temporalmente delimitato nella sua applicazione in favore dei detenuti per il solo periodo di due anni dalla vigenza del provvedimento legislativo che l'ha disposto e di quanti abbiano già fruito della liberazione anticipata nel periodo decorso dal 10 gennaio 2010. 2.1.3. Quanto poi alle finalità perseguite, è unanime nelle pronunce di questa Corte sul tema vedi Sez. 1, n. 3130 del 19/11/2014, dep. 22/1/2015, Moretti, Rv. 262061 Sez. 1, n. 16656 del 16/1/2015, Giuliano, Rv. 263249 l'affermazione dei perseguimento da parte dell'istituto di finalità rieducative dei condannato, ma al contempo, mediante la più ampia abbreviazione della durata della pena da espiare, dell'assolvimento di funzioni deflattive e risarcitorie, le quali per essere realizzate in concreto ed avere un significato razionale postulano l'effettiva permanenza dei condannato presso gli istituti penitenziari all'atto della richiesta della misura alternativa. In tal senso militano una pluralità di elementi - il preambolo dei D.L. n. 146 dei 2013, il quale indica l'obiettivo di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario quale primaria esigenza dai caratteri di straordinaria necessità ed urgenza, cui si è inteso far fronte attraverso misure straordinarie e temporanee in tema di liberazione anticipata - la relazione al disegno di legge di conversione dei D.L. n. 146 del 2013 A.C. n. 1921, la quale riporta l'indicazione che quello previsto si atteggia a rimedio compensativo, secondo le indicazioni della Corte europea di Strasburgo della violazione dei diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e, più in generale, dei trattamento inumano e degradante che, per carenze strutturali, possono essersi trovati a subire. Si tratta, pertanto, di una misura la cui adozione è indispensabile ai fini dell'adeguamento alle indicazioni della già menzionata sentenza Torreggiani c/ Italia della Corte europea. Ed è questa la ragione che ha indotto ad individuare il termine di efficacia nel 10 gennaio 2010, data in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva - il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi della L. n. 195 del 1958, art. 10, con deliberazione del 23 gennaio 2014, il quale al punto a2 ha evidenziato che il diretto legame tra la negativa evoluzione delle condizioni di vita carcerarie ed il riconoscimento di una più consistente detrazione sulla pena da scontare spiega perché dell'art. 4, comma 5, sia stata esclusa, con previsione difforme rispetto a quella che regola la liberazione anticipata ordinaria, l'applicazione dell'istituto eccezionale ai condannati affidati in prova ed in regime domiciliare e che ha sollecitato l'estensione del divieto di accesso all'istituto anche a quanti si trovino in detenzione domiciliare ex L. n. 199 del 2010 ed agli arresti domiciliari esecutivi, indicazioni poi recepite nella legge di conversione. 2.1.4. Conferma testuale delle finalità deflattive e compensative a vantaggio dei soli condannati ristretti in carcere si trae dalle disposizioni che limitano la vigenza temporale della liberazione anticipata speciale sotto il primo profilo, viene in rilievo la decorrenza iniziale dal 10 gennaio 2010, ossia dal momento in cui interviene la prima condanna dell'Italia da parte della Corte EDU per le condizioni detentive, considerate disumane e degradanti in contrasto con i principi sanciti dalla Convenzione e del fenomeno le autorità nazionali prendono atto quale stato di emergenza, apprestando i primi concreti rimedi, nonché la fissazione alla data del 23 dicembre 2015 quale momento finale, in cui si è presunto di conseguire il superamento dell'emergenza col ripristino di una situazione di generale vivibilità negli istituti penitenziari, compatibile con i diritti fondamentali dei detenuti. La natura compensativa del beneficio rinviene un aggancio dimostrativo, sia nel fatto che rimedi siffatti erano stati già sollecitati dalla Corte EDU con la citata sentenza Torreggiani c/ Italia, laddove si era evidenziata la necessità che l'Italia prevedesse strumenti in grado di garantire, sia effetti preventivi, che compensativi della patita violazione della Convenzione da parte di quanti dovessero o avessero espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario, sia dall'inserimento nel nuovo testo normativo della disposizione con efficacia retroattiva a far data dal 10 gennaio 2010, come già detto parametro temporale di emersione dell'emergenza penitenziaria. 2.1.5. II fatto che, poi, la medesima finalità risarcitoria sia stata assolta in modo più esteso, organico ed incisivo quanto ad effettività dei rimedi accordati mediante l'introduzione del disposto dell'art. 35 ter Ord. Pen., operato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella L. n. 147 del 2014 e destinato ad operare in via permanente ed in modo svincolato da limiti temporali, non contraddice i superiori rilievi al contrario, gli strumenti apprestati a tutela dei detenuti che abbiano patito carcerazione in condizioni inaccettabili ricalcano in un caso il meccanismo di abbreviazione della durata della pena, stabilito con la liberazione anticipata speciale. 3. Ciò posto, deve ritenersi ancorata al dato testuale normativo ed alla ratio legis siccome illustrata la previsione di esclusione dalla fruizione della liberazione anticipata speciale dei condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare in relazione ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale . In coerenza con la fonte normativa e con la volontà del legislatore, è stato, ad esempio, affermato da questa Corte che il detenuto sottoposto a detenzione domiciliare rientri nelle situazioni che non consentono di beneficiare dell'istituto della liberazione anticipata nella sua maggiore estensione possibile Sez. 1, n. 16656 del 16/1/2015, Giuliano, cit. . 4. Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che C.A., al momento di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio de quo 30.7.2014 , si trovava, proprio a decorrere da quella data, in regime di espiazione di pena presso la Casa Circondariale di Grosseto in base all'ordine di esecuzione n. STEP 832/2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze relativo alla sentenza di condanna emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 23.7.2013 irrevocabile il 2.7.2014 . La sua situazione non rientrava, pertanto, tre quelle, certamente preclusive dei beneficio, disciplinate dal comma 5 dell'art. 4 più volte citato e riferentisi alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. con riguardo a periodi trascorsi quali soggetti sottoposti a dette misure. E' evidente che, qualora l'interessato si fosse trovato nelle descritte situazioni preclusive, la concessione del beneficio in suo favore sarebbe stata disancorata dalla ratio legis incentrata sull'obiettivo della riduzione del sovraffollamento carcerario obiettivo, viceversa, conseguibile, nel caso di specie, in ragione della sua condizione di detenuto in carcere al momento della presentazione della domanda di ammissione alla liberazione anticipata speciale. Quanto al profilo della partecipazione all'opera di rieducazione, va ricordato che l'art. 54 Ord. Pen. prevede che essa possa essere valutata anche in relazione al periodo trascorso in stato di custodia cautelare, e che, nella specie, la condotta dei C., ristretto in regime cautelare degli arresti domiciliari nel periodo semestrale d'interesse, secondo l'apprezzamento in fatto compiuto dai Giudici di merito - basato sulle informative degli organi di Polizia giudiziaria - non aveva mai dato adito ai rilievi. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.