Ancora su notifica e rispetto dei termini processuali

L’invio della raccomandata con l’avviso di deposito costituisce adempimento necessario a consentire il perfezionamento del procedimento complesso di notificazione.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25825/16, depositata il 22 giugno. Il fatto. Con ordinanza il gip del Tribunale di Monza ha dichiarato nulla , a causa della sua tardività, l’opposizione proposta nei confronti del decreto penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione conto tale decisione. Procedimento di notificazione e suo perfezionamento. La Cassazione, intervenuta sulla questione in qualità di giudice del fatto e potendo per tale motivo accedere all’esame diretto degli atti processuali, osserva come la notificazione del decreto penale emesso nei confronti dell’imputato è stata eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p., secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 2, l. n. 890/1982, e cioè, stante l’assenza del destinatario e la mancanza di persone idonee alla ricezione, mediante deposito presso l’ufficio postale e spedizione dell’avviso di tale deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con il conseguente perfezionamento della notifica al decimo giorno successivo a tale deposito. Il compimento di tali formalità, osserva la Corte, determina il perfezionamento del procedimento di notificazione. Irrilevante è, invece, ai fini del perfezionamento della notificazione, il ritiro dell’atto da parte del destinatario, essendosi il procedimento notificatorio perfezionato, anteriormente alla scadere del decimo giorno del deposito presso l’ufficio postale. Anche il successivo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge penale, non merita accoglimento, in quanto nella notifica in esame non è ravvisabile alcuna nullità trattandosi di notificazione consentita dalla legge, con la piena legittimità del ricorso alla sessa. In conclusione, la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambe le doglianze sollevate. Condanna, infine, il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 marzo – 22 giugno 2016, n. 25825 Presidente Amoresano – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dei 19 gennaio 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile, a causa della sua tardività, l'opposizione proposta da N.B. nei confronti del decreto penale n. 1873 dei 2014 dei Tribunale di Monza, in quanto la notificazione di tale decreto si era perfezionata il 31/10/2014 nei confronti del difensore dell'imputato ed il 6/11/2014 nei confronti di quest'ultimo a seguito dei deposito dell'atto presso l'ufficio postale il 27/10/2014 , mentre l'atto di opposizione era stato depositato il 12/12/2014. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme processuali in relazione all'art. 170 cod. proc. pen. ed all'art. 8 l. 890/1982, esponendo di avere avuto conoscenza del decreto solamente il 27/11/2014, allorquando aveva ritirato il piego presso l'ufficio postale, dovendo il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, comma 4, I. 890/82 computarsi dalla data di invio della raccomandata contenente la comunicazione dei deposito dei plico presso l'ufficio postale o dalla ricezione di quest'ultima. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato ulteriore violazione di norme processuali in relazione all'art. 8 I. 890/82 ed agli artt. 460, 462 e 175 cod. proc. pen., per il contrasto tra le particolari garanzie apprestate dall'ordinamento in ordine alla notificazione del decreto penale di condanna e l'esecuzione della stessa a mezzo del servizio postale. 3. II Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso, in ragione della manifesta infondatezza dello stesso, in quanto la notificazione dei decreto opposto tardivamente dal ricorrente si era perfezionata per compiuta giacenza al decimo giorno successivo al 27 ottobre 2014. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. Come risulta dagli atti dei procedimento per decreto, cui questa Corte ha accesso in relazione all'error in procedendo denunziato dal ricorrente, giacchè con riguardo a tale censura la Corte di cassazione è giudice anche dei fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali Sez. Sentenza n. 42792 dei 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 Sez. 1, Sentenza n. 8521 dei 09/01/2013, C hahid, Rv. 255304 Sez. 4, Sentenza n. 47891 dei 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 , la notificazione dei decreto penale emesso nei confronti dell'imputato venne eseguita a mezzo dei servizio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 2, I. 20 novembre 1982 n. 890, e cioè, stante l'assenza dei destinatario e la mancanza di persone idonee alla ricezione, mediante deposito presso l'ufficio postale, eseguito il 27 ottobre 2014, e spedizione di avviso di tale deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con il conseguente perfezionamento della notificazione al decimo giorno successivo a tale deposito, e dunque il 6 novembre 2014. -II compimento di tali formalità, che determina il perfezionamento del procedimento di notificazione, si ricava anche dalla copia della raccomandata allegata al ricorso, sulla quale sono attestati il deposito in data 27 ottobre 2014 e la spedizione nella stessa data dell'avviso di deposito, mentre risulta irrilevante ai fini dei perfezionamento della notificazione il ritiro dell'atto da parte dei destinatario il 27 novembre 2014, essendosi il procedimento di notificazione perfezionato., anteriormente, allo scadere del decimo giorno dal deposito presso l'ufficio postale. Ora il ricorrente si duole, con il primo motivo, della omessa menzione nella ordinanza impugnata dell'invio della raccomandata con l'avviso di deposito, che costituisce adempimento necessario a consentire il perfezionamento dei procedimento complesso di notificazione, ma tale adempimento risulta essere stato eseguito e ve ne è comunque traccia anche nell'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto della spedizione dell'avviso in data 27 ottobre 2014, donde la manifesta infondatezza della censura. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 8 I. 890/82 e degli arti. 460, 462 e 175 cod. proc. pen., in quanto nei procedimento di notificazione dei decreto penale emesso nei confronti del B. non è ravvisabile alcuna nullità e si tratta di forma di notificazione consentita dalia legge, con la conseguente piena legittimità del ricorso alla stessa. Quanto, noi, alla doglianza circa l’insufficienza di tale procedimento di notificazione a consentire !'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario dello stesso, ciò potrebbe costituire presupposto per una rimessione in termini per proporre opposizione ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella specie non richiesta, e che richiede comunque l'onere di specificare il momento in cui l'imputato è venuto a conoscenza del provvedimento, mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze dei mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza dei provvedimento ritualmente notificato Sez. 4, n. 43478 del 30109/2014, Tessitore, Rv. 260312 Sez. 4, n. 17175 del 08/04/2015, Ori, Rv. 263863 . In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente Corte Cost sentenza 7 13 giugno 2000, n. 186 , l'onere dolio spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.