Vizio di motivazione della sentenza di merito: negata la possibilità di sostituirla in sede di legittimità

La Corte di Cassazione, esprimendosi su di una sentenza di condanna per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ex art. 187, comma 1, cds, ha avuto modo di ribadire l’impossibilità del Giudice di legittimità di sostituire la motivazione data dal giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo del ricorrente appaia di una qualche plausibilità.

Così ha affermato la Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, con la sentenza n. 25691/2016, depositata il 21 giugno. Il caso. Con la sentenza del 7 maggio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta confermava quella emessa dal Tribunale della stessa città con la quale si condannava l’imputato alla pena stimata di giustizia, perché colpevole del reato di cui all’art. 187, comma 1, cds. Avverso la stessa, il condannato proponeva ricorso per cassazione sulla base di 3 diverse censure riguardanti la presunta violazione di legge e vizio motivazionale. La negata sospensione condizionale. Con un primo motivo, si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale che, però, la S.C. ritiene corretta, ritenendo infondato il motivo di censura, alla luce dell’incensurabile ragionamento della Corte di merito, con cui si asseverava che l’imputato non mostrava alcun segno positivo significativo sul quale fondare la prognosi favorevole necessaria per l’applicazione dell’istituto. Il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p A seguire, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131- bis c.p La Corte di Cassazione respinge però tale motivo, ritendo nuovamente inappuntabile l’esame compiuto dalla Corte nissena, con cui si escludeva la ricorrenza dei presupposti della previsione, valutando non solo la personalità dell’imputato, ma anche il fatto che questi si era messo alla guida con la scorta di una bottiglia contenente metadone. L’omessa valutazione di un medico specialista. Infine, l’ultimo e più pregnante motivo di censura, lamenta la mancata considerazione dello stato di salute dell’imputato tossicodipendenza cronica e balbuzie , poiché la valutazione della Corte di merito si era basata esclusivamente sugli esiti di laboratorio. A riguardo di ciò, la Cassazione evidenzia come, in passato, già con la sentenza n. 31966/2010, la stessa sez. IV, avesse avuto modo di precisare che in presenza di un quadro sintomatologico di alterazione mentale e fisica, la cui derivazione dall’assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio - che accertano che nell’organismo siano presenti i principi attivi di sostanze stupefacenti -, non occorra l’ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista , proprio perché un quadro di questo tipo dimostra inequivocabilmente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione determinata dall’assunzione di dette sostanze. Quadro che, peraltro, si è verificato nel caso concreto. Il vizio di motivazione. Per ciò che concerne poi il presunto vizio motivazionale di tale accertamento di fatto, la S.C. riconosce la sussistenza di un’adeguata motivazione della Corte di merito, sostenendo che l’imputato, nel proporre tale censura, non abbia tenuto conto della norma processuale che consente il riesame in sede di legittimità del percorso motivazionale nei soli casi i cui lo stesso si dimostri manifestamente illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare da specifici atti istruttori espressamente richiamati. La motivazione viziata può essere sostituita dal Giudice di legittimità? La Corte, peraltro, evidenzia che, in ogni caso, anche se l’alternativo proposto ragionamento fosse plausibile, non le sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito e, a sostegno di quanto affermato, richiama la massima tratta dalla sentenza n. 15556/2008 della stessa sezione. Tale sentenza ha ribadito come, nonostante il comma 1, lett. e dell’art. 606 c.p.p. abbia introdotto la possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli atti del processo”, lo stesso articolo non abbia apportato una modifica tale da consentire alla Corte di Cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito . L’art. 606 c.p.p. ha infatti solamente riconosciuto la possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, ossia quel vizio in forza del quale la Cassazione può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o meno veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione. Quindi, ciò comporta che il Giudice di legittimità rimane giudice della motivazione, senza trasformarsi in un altro giudice del fatto. Pertanto, per poter dedurre in modo corretto il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo, occorre che detti atti siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 maggio – 21 giugno 2016, numero 25691 Presidente Bianchi – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 7/5/2015, confermò quella emessa il 3/5/2013 dal Tribunale della stessa città, con la quale B.C., giudicato colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 1 cod. della str., era stato condannato alla pena stimata di giustizia. 2. Avverso quest'ultima sentenza l'imputato ricorre per cassazione allegando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, si assume che la Corte non aveva considerato che l'imputato era tossicodipendente cronico e balbuziente di conseguenza, omessi gli approfondimenti dei caso, non era possibile, ritenere riscontrata la fattispecie incriminata con i soli esiti degli accertamenti di laboratorio, in assenza di una sintomatologia univoca tale non poteva considerarsi la sudorazione, il palesato nervosismo, l'agitazione e la dilatazione delle pupille . 2.2. Con il secondo motivo si allegano i medesimi vizi in punto di negata sospensione condizionale, non potendosi ritenere soddisfacente il mero richiamo ai precedenti, senza far luogo ad una approfondita disamina, ai sensi dell'art. 133, cod. penumero 2.3. Con l'ultimo motivo, sempre dedotti gli stessi vizi, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis, cod. penumero Considerato in diritto 3. II ricorso è manifestamente destituito di giuridico fondamento e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Quanto alle censure mosse con il primo motivo deve osservarsi quanto segue. 3.1.1. Questa Corte di cassazione ha più volte avuto modo di precisare che in presenza di un quadro sintomatologico di alterazione mentale e fisica, la cui derivazione dall'assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l'ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista cfr. Cass., Sez. IV, 20/4/2010, numero 31966 Sez. IV, numero 9155/13 del 28/11/2012 , proprio perché un quadro di tal fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione attuale , causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Deve escludersi, proprio tenuto conto della funzione che la legge attribuisce al riscontro costituito dalle analisi di cui detto accertare che nell'organismo siano presenti i principi attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope , che i risultati debbano giungere fino a quantificare esattamente la percentuale riscontrata nel sangue. La circostanza, infatti, che il soggetto si sia posto alla guida sotto l'attuale effetto disturbante delle sostanze in parola si trae dai sintomi registrati al momento del controllo, di comune percezione. 3.1.2. La sussistenza dei quadro sintomatologico costituisce accertamento di fatto, che se sorretto da adeguata motivazione non può essere censurato in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte di merito ha tratto convincimento circa la sussistenza di un tale stato, a cagione dell'alterazione del soggetto immediatamente percepibile e puntualmente riferita da uno dei militari operanti, sentito in qualità di teste. Alterazione che trovava scaturigine nell'assunzione di cannabinoidi e cocaina, come accertato dalle analisi effettuate nell'immediatezza. In definitiva, il ricorrente, proponendo una ricostruzione dell'evento diversa da quella operata dal giudice di merito, non mostra di aver tenuto adeguato conto della norma processuale la quale consente riesame in sede di legittimità del percorso motivazionale salvo l'ipotesi dell'inesistenza nei soli casi in cui lo stesso si mostri manifestamente cioè grossolanamente, vistosamente, ictu oculi illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare, oltre che dalla medesima sentenza, da specifici atti istruttori, espressamente richiamati art. 606, comma 1, lett. e . Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità. Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza numero 15556 dei 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione Il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e , c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 numero 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli atti del processo , non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione dei contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e dei contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no veicolato , senza travisamenti, all'interno della decisione. E' stato utilmente chiarito sentenza 6/11/2009, numero 43961 di questa Sezione che il giudice di legittimità è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Pertanto, ove si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni dei giudicante o con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice. Occorre, invece, che gli atti del processo, su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Al contrario, a fronte della prospettazione meramente congetturale, ipotetica e generica propugnata con il ricorso si staglia la compiuta, coerente, esaustiva e non contraddittoria motivazione della Corte territoriale. 3.2. Non meno prive di giuridico fondamento devono ritenersi le censure mosse con il secondo ed il terzo motivo. 3.2.1. Nel caso in esame, con ragionamento incensurabile la Corte di merito ha stigmatizzato che, a fronte dei precedenti penali annoverati,il B. non mostrava significativo segno positivo sul quale fondare la prognosi favorevole, posta alla base dell'istituto della sospensione condizionale. Trattasi, anche in questo caso, di giudizio di merito, sorretto da congrua motivazione, in questa sede non censurabile. 3.2.2. Non può riservarsi miglior sorte all'ultimo motivo. La Corte nissena prende in esame la richiesta di applicazione del'art. 131bis, cod. penumero , ed esclude che ricorrano i presupposti della previsione, valorizzando plurime circostanze concrete oltre alla personalità dell'imputato si è osservato che il B. si era posto pericolosamente alla guida, non solo in condizioni alterate dall'assunzione di più sostanze stupefacenti, ma con la scorta di una bottiglia contenente metadone, costituente, sostanza psicotropa, che poteva assumere quando voleva restando alla guida. Anche in questo caso il giudice dei merito ha adempiuto al compito di motivatamente apprezzare le circostanze di fatto, apprezzamento che lo ha condotto ha negare la sussistenza dell'ipotesi dell'irrilevanza del fatto, senza che possano rilevarsi vizi motivazionali in questa sede censurabili. 4. L'epilogo impone condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria in favore della casa delle ammende prevista dalla legge trattandosi di causa di inammissibilità non estranea alla volontà del ricorrente cfr. Corte Costituzionale, sent. numero 186 del 7-13 giugno 2000 , che tenuto conto delle ragioni della declaratoria appare adeguato determinare nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della casa delle ammende.