Avvocato pagato da cliente ingannato: la truffa è aggravata

Il reato di truffa contrattuale è integrato dalla condotta del professionista che, tramite artifizi e raggiri, nasconde una propria inadempienza al cliente ovvero non rappresenti allo stesso che non è possibile avere una tutela legale per la decadenza del diritto ovvero altra ragione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25680/16, depositata il 21 giugno. Il fatto. Un avvocato veniva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di truffa aggravata. Secondo l’accusa l’avvocato, con artifizi o raggiri, assicurava in più occasioni la persona offesa di aver proposto in suo favore un’impugnazione in realtà mai effettuata, inducendo in tal modo in errore il suo cliente che, confidando nel buon esito della controversia, consegnava all’avvocato stesso mediante assegno bancario la somma di 6,500 Euro. Tale fatto è stato ritenuto aggravato perché commesso con abuso di prestazione d’opera. Contro tale sentenza l’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione. Truffa contrattuale. Il Collegio giudicante ha ritenuto il ricorso inammissibile. Nel farlo ha, in primo luogo, ricordato come integri il reato di truffa contrattuale la condotta del professionista che, tramite artifizi e raggiri, nasconde una propria inadempienza al cliente ovvero non rappresenti allo stesso come avvenuto nel caso di specie che non è possibile avere una tutela legale per la decadenza del diritto ovvero altra ragione cliente che, ignorando tale circostanza e confidando nell’effettività della tutela, conferisca o rinnovi il mandato al professionista, continuando a retribuirlo e consentendogli così di percepire un ingiusto profitto . Dichiarazioni p.o Per quanto riguarda, poi, il presunto vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà in ordine alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa sollevato dalla ricorrente, il Collegio ritiene di condividere la giurisprudenza di legittimità in base alla quale le regole dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., non si applicano alle dichiarazioni della p.o., le quali possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità del suo racconto. A ciò basti aggiungere che la valutazione dell’attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice del merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità. Queste le principali considerazioni alla luce delle quali la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 – 21 giugno 2016, n. 25680 Presidente Fiandanese – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 20 novembre 2014, la Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in data 11 ottobre 2013 che aveva condannato M.M. alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di truffa aggravata. Secondo l'accusa, M.M., agendo in qualità di avvocato, con artifizi o raggiri consistiti nell'assicurare in più occasioni la persona offesa che la cartella esattoriale n. 11020070013131478/001 notificata dalla società Riscossione Uno s.p.a. era stata impugnata e cautelarmente sospesa, circostanza risultata falsa giacchè l'impugnazione non era mai stata effettuata, induceva in errore A.G. che, confidando nel buon esito della controversia, consegnava mediante l'assegno bancario n. 0201393945-12 la somma di euro 6.500,00 procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con pari danno della stessa persona offesa fatto aggravato perchè commesso con abuso di prestazione d'opera. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di M.M., viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'elemento oggettivo del reato di truffa primo motivo - vizio di motivazione per violazione dei criteri legali di valutazione della prova a discarico secondo motivo - violazione di legge con riferimento al principio di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza terzo motivo - vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa A.G. quarto motivo . 3. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato. 4. In relazione al primo motivo, si evidenzia come integri il reato di truffa contrattuale la condotta del professionista che, tramite artifizi e raggiri, nasconde una propria inadempienza al cliente ovvero non rappresenti allo stesso - come nella fattispecie - che non è possibile avere una tutela legale per la decadenza del diritto ovvero altra ragione cliente che, ignorando tale circostanza e confidando nell'effettività della tutela, conferisca o rinnovi il mandato al professionista, continuando a retribuirlo e consentendogli così di percepire un ingiusto profitto cfr., Sez. 2, n. 49472 del 11/11/2014, Azzolina, Rv. 261001 . 5. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il giudice di merito abbia riconosciuto, senza incorrere in alcun tipo di vizio logico giuridico, la sostanziale irrilevanza della c.d. prova a discarico redazione del ricorso di cui al docomma 14 redatto dalla ricorrente a favore dell'A. v. pag. 4 della sentenza impugnata . 6. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come, essendo il principio di correlazione tra contestazione e sentenza rispondente all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto - inteso come episodio della vita umana - diverso rispetto al quale non abbia potuto difendersi Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 , la violazione di tale principio sia ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo d'imputazione, e non già allorquando - come nella fattispecie - gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto siano rimasti invariati e ad essi risultino aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796 . 7. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come il Collegio condivida la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. procomma pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 . Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se - come nella fattispecie - la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di opportunità e non di necessità , lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016 Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755 . Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni ex piurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524 Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342 Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899 Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493 Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 . 8. Il reato in contestazione risulta essersi prescritto dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado costituisce pacifica giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio presta adesione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. procomma pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 . 9. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. procomma pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.