Esce dal ‘Pronto soccorso’: fermato dai carabinieri e sanzionato per guida in stato di ebbrezza

Condizioni inequivocabili, quelle dell’automobilista. A registrarle i carabinieri che lo hanno fermato, a confermarle i risultati dell’etilometro. Irrilevante che i medici dell’ospedale non ne abbiano evidenziato lo stato di alterazione alcolica.

Lite in un locale. A seguito delle ferite riportate, l’uomo cerca assistenza al ‘Pronto soccorso’ dell’ospedale. Poi, una volta uscito e rimessosi alla guida della propria automobile, viene subito fermato dai carabinieri e sanzionato per lo stato di ebbrezza. Irrilevante il fatto che i medici non abbiano rilevato segnali di una condizione di alterazione alcolica. Cassazione, sentenza n. 25693/2016, Sezione Quarta Penale, depositata ieri . Tasso. Nessun dubbio per i giudici del Tribunale prima e della Corte d’appello poi evidente la precaria condizione psico-fisica dell’automobilista. Chiarissimi i risultati dati dall’etilometro tasso alcolemico pari a 1,54 grammi per litro nella prima prova e 1,61 grammi per litro nella seconda prova . Numeri, questi, che hanno confermato gli elementi sintomatici evidenziati dai carabinieri. Logica la condanna per avere guidato sotto l’influenza dell’alcool , con annessa sospensione della patente per un anno . Alterazione. E la responsabilità dell’automobilista viene confermata anche in Cassazione. La linea proposta dal legale è centrata sulle parole di un testimone. Quest’ultimo ha raccontato di non avere visto l’uomo assumere alcolici all’interno del locale e ha segnalato che non aveva manifestato segni di ebbrezza in occasione del diverbio . Sempre in ottica difensiva, poi, viene aggiunto che il controllo dei carabinieri era avvenuto dopo che l’uomo era uscito dall’ospedale , e quindi era poco plausibile che egli avesse assunto alcool all’interno del nosocomio . E, per chiudere il cerchio, è anche messo in evidenza il fatto che i medici non avevano evidenziato alcuno stato di alterazione alcolica . Obiettivo del legale è dimostrare l’inaffidabilità della misurazione effettuata sull’automobilista. Tutta la ricostruzione difensiva, però, crolla alla luce di una semplice constatazione il tempo trascorso tra il diverbio e il controllo in strada. Su questo punto si soffermano i magistrati della Cassazione, evidenziando che nello iato temporale di oltre due ore, tra il primo intervento dei carabinieri presso il locale, in occasione del diverbio, e il controllo operato all’uscita dal ‘Pronto soccorso’ l’uomo avrebbe potuto assumere sostanze alcoliche . Ciò rende plausibile l’esito dato dall’etilometro, corroborato poi dagli elementi sintomatici manifestati dall’uomo, cioè alito vinoso, linguaggio sconnesso ed equilibrio precario , e registrati dai carabinieri.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 maggio – 21 giugno 2016, n. 25693 Presidente Bianchi – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30/10/2014, la Corte d'appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Grosseto, appellata dall'imputato V.M., con la quale quel giudice, revocato il decreto penale opposto, lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c C.d.S., per guida di un veicolo in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico pari a 1,54 g/I nella prima prova e 1,61 g/I nella seconda , con sospensione della patente di guida per un anno. Questa in sintesi la vicenda. Il fatto è avvenuto in Grosseto il 30/10/2008 e gli accertamenti erano stati confermati in primo grado dalla testimonianza di un operatore, che aveva pure precisato che, all'atto dell'intervento, l'imputato evidenziava i sintomi dello stato di ebbrezza e cioè alito vinoso, linguaggio sconnesso ed equilibrio precario. Il controllo veniva eseguito tramite alcoltest dopo che il V. aveva lasciato il pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto ove si era recato a seguito di una ferita riportata nel corso di un diverbio precedentemente insorto all'interno di un locale pubblico . 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio motivazionale, in relazione alla prova contraria ai risultati dell'alcoltest fornita dall'imputato in sede di merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La parte ha riproposto le medesime censure articolate con l'appello, senza tuttavia operare il necessario preventivo confronto con i motivi che sorreggono la decisione impugnata. Con il gravame si era infatti già opposta l'esistenza di una prova contraria all'accertamento tramite alcoltest, basata sulla testimonianza di tal B. che aveva affermato che il V. al momento del diverbio non manifestava segni di ebbrezza, e di non aver visto il predetto assumere alcolici all'intero del locale. Il teste aveva pure affermato di avere accompagnato a casa il V. e che costui, solo dopo, si era recato, accompagnato dalla ex moglie, in ospedale per farsi curare il ginocchio. Poiché il controllo era avvenuto dopo che il V. era uscito dall'Ospedale, era impossibile che egli avesse assunto alcol all'interno del nosocomio, rilevando che i sanitari non avevano evidenziato alcuno stato di alterazione alcolica nell'imputato. Il che dimostrava l'inaffidabilità della misurazione effettuata. La Corte di merito ha disatteso la tesi difensiva, osservando che la ricostruzione prospettata non teneva conto dello iato temporale di oltre due ore tra il primo intervento dei Carabinieri presso il locale, in occasione del diverbio, e il controllo operato all'uscita del V. dal pronto soccorso, durante il quale il V. aveva potuto assumere le sostanze alcoliche che furono rilevate dagli organi accertatori anche attraverso elementi sintomatici. Tale motivazione è del tutto logica, congrua, non contraddittoria e, soprattutto, coerente con i dati fattuali, neppure contestati nella loro storicità e con essa la parte non si è evidentemente confrontata, essendosi limitata a sollecitare in sede di legittimità una inammissibile rivalutazione delle prove. 3. L'inammissibilità dei ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alla causa estintiva dei reato nel caso di specie, la prescrizione , verificatasi dopo la sentenza d'appello di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531 n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164 sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202 sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205 . 4. Dall'inammissibilità discende la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eia quello della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.