Irrilevanza della costante osservazione dell’agente per la consumazione del reato

Ai fini dell’applicazione dell’art. 624 c.p. come reato consumato, si ritiene sufficiente l’impossessamento del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente, non rilevando l’eventuale vigilanza della persona offesa e il fatto che l’agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva per intervento delle forze dell’ordine.

E’ quanto affermato dalla Sezione Quarta della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24707/2016, depositata il 14 giugno. Il caso. La Corte di Appello di Napoli rideterminava la pena irrogata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell’imputato per furto aggravato ex artt. 624, 625 nn. 4 e 7 c.p Nel caso concreto, l’imputato si impossessava della vettura – lasciata aperta e con le chiavi inserite nel cilindretto di accensione - della vittima che, distante pochi metri dal luogo del fatto e avvertitosi di ciò che stava accadendo, avvistava una pattuglia dei Carabinieri indicando loro la direzione del giovane che, nel frattempo, si era già allontanato a bordo dell’automobile. L’imputato ricorreva dunque in Cassazione. Il furto è consumato. Il ricorrente adduceva come motivazione del ricorso l’erronea applicazione della legge penale, in virtù della non sussistenza dei requisiti necessari per ritenere il fatto consumato e non tentato. Nel dettaglio, sosteneva di non aver mai conseguito l’impossessamento della vettura, per essere sempre rimasto sotto la costante vigilanza ed osservazione della vittima e dei Carabinieri. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso adducendo tre diverse argomentazioni. In primis, Essa ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 52117/2014 nella quale si determinava il principio per il quale il reato è consumato qualora il bene sia entrato nel possesso dell’agente e sia uscito dalla sfera di controllo del soggetto passivo. A sostegno di tale principio, la Corte ha affermato poi che per la qualificazione di consumazione di reato fosse irrilevante che l’agente avesse abbandonato la refurtiva per l’intervento aleatorio di un terzo, nel caso di specie le forze dell’ordine, confermando che le stesse si fossero inserite solo occasionalmente nel contesto del fatto. Infine, l’ulteriore conferma di ciò, si ha nel simile contesto in cui l’autovettura sia munita di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli. Riconosciuto l’avvenuto impossessamento del bene, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 maggio – 14 giugno 2016, numero 24707 Presidente Bianchi – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato la pena irrogata dal Tribunale di Napoli nei confronti di B.A., imputato del reato previsto dagli articolo 624, 625 nnumero 4 e 7 cod. penumero , condannando l'imputato alla pena di un anno, mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 240,00 di multa. 2. II fatto è stato così ricostruito nelle fasi di merito la persona offesa, dopo aver lasciato la propria vettura sul margine della via, lasciandola aperta e con le chiavi inserite nel cilindretto di accensione, allontanatasi di qualche metro, aveva notato un giovane che si era intrufolato nella vettura e, dopo averla messa in moto, si era dato alla fuga il proprietario dell'auto aveva avvistato una pattuglia dei Carabinieri ai quali aveva indicato la direzione in cui il giovane si stava allontanando con la sua auto ancora visibile i Carabinieri si erano messi all'inseguimento ed avevano arrestato il B 3. Antonio B. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta ipotesi di furto consumato e non tentato. Il ricorrente sostiene di non aver mai conseguito l'impossessamento dell'autovettura, per essere sempre rimasto sotto la costane vigilanza ed osservazione della vittima, prima, e dei Carabinieri dopo. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. Secondo quanto recentemente chiarito da questa Corte Suprema a Sezioni Unite Sez. U, numero 52117 dei 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 , la descrizione della condotta delittuosa in esame risulta scandita dal sintagma impossessamento-sottrazione ed in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all'agente è da escludere che il reato possa ritenersi consumato. Nell'enucleazione del discrimine tra reato tentato e reato consumato si deve, dunque, ritenere che l’impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera dei controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione dei reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo . 3. Il caso concreto coincide con quelle fattispecie esaminate dalla Corte regolatrice in cui si è affermato il principio per il quale, nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo, il reato può dirsi consumato, non rilevando il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato Sez. 4, numero 31461 del 03/07/2002, Carbone, Rv. 222270 . Anche se nel caso richiamato si era rimarcata la differente incidenza sulla natura del reato della condotta di chi sorveglia, come le forze dell'ordine, in raffronto all'aleatorietà dell'intervento dei terzo estraneo, nel caso concreto l'intervento delle forze dell'ordine si è inserito, dei tutto occasionalmente, nel contesto dell'azione quando l'impossessamento era già compiuto. 3.1. Conferma, per altro verso, dell'importanza del contesto in cui l'intervento di chi è tenuto alla sorveglianza s'inserisce nella dinamica del furto si trae dal correlato principio secondo il quale il furto può dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione sia un automezzo munito di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli. La configurabilità dei tentativo si esclude, in tale ipotesi, in considerazione del fatto che il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita in quanto la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell'automezzo è collegata ad una richiesta dell'interessato al centro operativo, cosicché il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore Sez. 5, numero 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259536 Sez. 4, numero 4824 dei 11/12/2002, dep. 2003, Talal Ali, Rv. 223484 . 3.2. Corollario delle affermazioni di principio che precedono è che si debba riconoscere l'avvenuto impossessamento dei bene, inteso come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, qualora le forze dell'ordine abbiano interrotto l'azione allorchè il bene non era più nella sfera di controllo della vittima. 4. Applicando tale principio al caso in esame, le ragioni poste a fondamento della decisione non contrastano con il disposto normativo nella parte in cui si è ritenuto integrato il delitto di furto consumato in quanto la costante osservazione della vittima ed il sollecito d'intervento indirizzato alle forze dell'ordine & lt non ha di certo impedito la sottrazione ed il conseguente impossessamento dell'autovettura, consentendo tutt'al più di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene& gt . Tale argomento, che colloca l'attività di recupero della refurtiva nella fase post delictum, assume come premessa la tesi secondo la quale la consumazione del furto si verifica con l'impossessamento contestuale alla perdita del bene da parte dei soggetto passivo perdita da tenere distinta dalla difesa della detenzione esercitata dall'offeso nell'immediatezza e resa possibile dalla perdurante presenza della res nella sfera di vigilanza e di controllo dei detentore. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.