Presunta incompatibilità tra sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e sospensione condizionale

Gli istituti della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e della sospensione condizionale sono tra loro compatibili e possono concorrere, ove ne ricorrano le condizioni.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 23346, depositata in cancelleria il 6 giugno 2016, annulla la sentenza impugnata. Il caso. La Corte d’appello di Genova condannava l’imputato ricorrente alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di ricettazione. La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non veniva concessa in quanto il collegio riteneva fosse superata” dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione deduceva, infatti, l’illegittimità del rifiuto della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in ragione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, dato che i due istituti non sono incompatibili. Nessuna incompatibilità tra i due istituti. Per la Corte il ricordo è fondato. Gli Ermellini condividono la giurisprudenza secondo la quale la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile sia con il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia con l’indulto. La Cassazione ha ritenuto che non sussiste alcuna incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e l’istituto giuridico della sostituzione della pena detentiva, per cui l’interessato è portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici. Invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, consegue che l’interessato è sottoposto all’esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo . In effetti, l’interesse che sostiene la richiesta di sostituzione della pena detentiva mira all’eliminazione del rischio che sia inciso il bene della libertà personale del richiedente. Si esprime dunque il seguente principio di diritto gli istituti della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e della sospensione condizionale sono tra loro compatibili e possono concorrere, ove ne ricorrano le condizioni, essendo il primo finalizzato alla eliminazione del rischio di compressione della libertà, ed il secondo alla sospensione dell’esecuzione della sanzione, di qualunque specie essa sia. La sentenza impugnata va pertanto annullata relativamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 maggio – 6 giugno 2016, n. 23346 Presidente Fiandanese – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova condannava l'imputato ricorrente alla pena di anni tre di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione. La sostituzione delle pena detentiva con quella pecuniaria non veniva concessa in quanto il collegio riteneva che la richiesta fosse superata dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione si deduceva l'illegittimità del diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in ragione della concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena, dato che i due istituti non sono incompatibili. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile sia con il beneficio della sospensione condizionale della pena che con l'indulto Cass. sez. 3 n. 46458 dei 22/1012009, Rv. 245618 Cass. sez. 3, n. 42903 del 22/10/2009, Rv. 245272 . La Cassazione ha ritenuto che non sussiste alcuna incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e l'istituto giuridico della sostituzione della pena detentiva, per cui l'interessato è portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici. Invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, consegue che l'interessato è sottoposto all'esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo Cass. sez. 3, n. 42903 del 22/10/2009, Rv. 245272 . Invero l'interesse che sostiene la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria involge la stessa struttura della pena e mira alla eliminazione dei rischio che sia inciso il bene della libertà personale dei richiedente. Tale interesse permane anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena che, in quanto revocabile, non assicura dal rischio concreto di applicazione della sanzione detentiva. Di contro la sospensione condizionale sospende per un quinquennio l'esecuzione della sanzione sulla base di una valutazione prognostica positiva circa la astensione dalla consumazione di altri reati il beneficio può essere tuttavia revocato nei casi previsti dall'art. 168 cod. pen. La compatibilità tra i due istituti trova conferma anche nella lettera dell'art. 57 della legge n. 689 dei 1981 che nell'indicare i criteri di sostituzione fa espresso riferimento anche ai casi in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.2. Si esprime dunque il seguente principio di diritto gli istituti della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e della sospensione condizionale sono tra loro compatibili e possono concorrere, ove ne ricorrano le condizioni, essendo il primo finalizzato alla eliminazione dei rischio di compressione della libertà personale qualora siano rispettate le condizioni dagli artt. 59 e 72 delle legge n. 689 dei 1981 ed il secondo alla sospensione dell'esecuzione della sanzione, di qualunque specie essa sia. 1.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata relativamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.