Costituisce nullità insanabile l’omesso avviso del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia

L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento nella specie per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia eseguita al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia.

Nel caso in oggetto la Corte di Cassazione, seppur con sentenza piuttosto sintetica, ha espresso un principio non di poco conto e, anzi, di una certa rilevanza pratica. Vista l’importanza, conviene considerare compiutamente le motivazioni offerte dall’Alto consesso con la sentenza n. 23280/16, depositata il 6 giugno. Il caso. Nella specie l’imputato, condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza, aveva lamentato che la sentenza di appello fosse nulla, in quanto la notifica dell’avviso dell’udienza di secondo grado non era stata fatta al difensore di fiducia ritualmente nominato, ma a precedente difensore tempestivamente sostituito. La Corte ha accolto il ricorso e, oltre a ricordare quanto riportato in massima, è andata oltre, poiché ha ritenuto che la circostanza che il decreto di citazione a giudizio contenesse la indicazione che la udienza si sarebbe svolta nelle forme camerali e che pertanto la partecipazione del difensore dell’imputato non era obbligatoria, non pare decisiva ad escludere una ipotesi di nullità assoluta e insanabile, sebbene l’art. 179 c.p.p. contempli, quale ipotesi di nullità assoluta in relazione alla posizione del difensore solo il caso di mancata comparizione del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza . Ciò in quanto se è vero che nella udienza camerale in appello la presenza del difensore non è obbligatoria, l’omesso avviso al difensore di fiducia della citazione del giudizio di appello e contestuale fissazione delle udienza di comparizione impedisce a questi qualsiasi opzione sulla scelta processuale da adottare, compromettendo pertanto inesorabilmente il diritto dell’imputato acchè il difensore di fiducia tempestivamente nominato sia ammesso ad esercitare le proprie prerogative . Del resto, come ha ulteriormente sottolineato la Suprema Corte, non v’è dubbio, infatti, he anche la presenza facoltativa presuppone che della facoltà sia stato reso possibile l’esercizio e la predisposizione della strategia difensiva . In definitiva, nessuna eccezione può dunque ammettersi alla regola che il difensore deve essere compiutamente avvisato dell’udienza . Conclusioni. La decisione in commento non può che essere applaudita, poiché ha posto, in maniera inequivocabile, l’accento sulla funzione che la nomina del difensore di fiducia ha nel nostro ordinamento e sulla necessità che tale rapporto fiduciario non venga surrettiziamente manipolato o comunque compromesso. Se non che, come la stessa Corte ha evidenziato, il tenore dell’art. 179 comma 1 c.p.p. pare non contemplare tale situazione, dal momento che si fa riferimento solo all’assenza del difensore nel caso in cui sia obbligatoria la sua presenza. Tale punto, peraltro all’apparenza invincibile, può tuttavia essere agevolmente superato, sol che si consideri il presupposto argomentativo da cui è partita la Cassazione qui non si tratta di garantire una presenza necessaria, ma di porre il difensore nelle condizioni di scegliere se partecipare o meno all’udienza. Tale finalità, propria di ogni citazione anche dell’imputato, non può aversi se non si provvede ad avvisare il difensore all’uopo nominato. Si dirà ma in tal modo non si è comunque al di fuori delle previsioni legali sulla nullità assoluta, che devono essere interpretate in maniera restrittiva? La risposta è negativa, sol che si consideri che il diritto e non il dovere dell’imputato a partecipare all’udienza è una facoltà prevista dalla legge diritto che, di per sé, si estende ex art. 99 c.p.p. al difensore, il quale gode, da questo punto di vista di analoga posizione rispetto all’imputato. Se, dunque, l’imputato ha il diritto di essere necessariamente avvisato, pena la nullità assoluta del processo, dell’udienza in appello, nello stesso modo, il suo difensore di fiducia deve essere necessariamente avvisato, pena la nullità assoluta del processo, di tale udienza ancorché in ipotesi sia da svolgersi secondo un rito camerale. Così impostato il problema, non si tratta di estendere analogicamente una disciplina tassativa, ma di bene interpretare ed applicare le norme del codice di rito, che pongono, in linea di principio, imputato e suo difensore sul medesimo piano. In quest’ambito, del resto, non pare corretto considerare solo il precetto” processuale e non anche la sua sanzione” o, per meglio dire, l’invalidità correlativa, posto che la disposizione processuale, come ogni altra norma giuridica, è un quid di complesso. Bene, dunque, ha fatto la Cassazione nel caso di specie ad annullare una sentenza contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento e bene, soprattutto, lo ha fatto ragionando innanzi tutto all’interno del nostro sistema processuale, che benché martoriato e frammentato, ancora resiste. Dopo tutto, le basi da cui è partito il nuovo” codice sono solide, nonostante le intemperie e questo dimostra, al di là di ogni malevolenza, come esso sia in qualche modo costruito sulla roccia” roccia che è costituita dall’inviolabilità del diritto di difesa art. 24 cost. e dal correlativo principio del contraddittorio nella formazione della prova art. 111 cost. . Certamente si tratta di principi spesso annacquati e vilipesi, ma alla fine, anche quando ciò è del tutto prevedibile, riemergono in tutta la loro valenza non solo ideologica ma innanzi tutto pratica. Il che testimonia, se ancora ve ne fosse bisogno, che si tratta di principi di Giustizia e non anche di mode libertarie o di riferimenti da rispettare, obtorto collo, in ragione di contingenti” convenzioni pattizie internazionali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 marzo – 6 giugno 2016, n. 23280 Presidente Blaiotta – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza pronunciata in data 16.4.2015 confermava la sentenza dei Tribunale di Chieti che aveva riconosciuto la responsabilità di C.M., per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 lett.c C.d.S. aggravato dal fatto di avere provocato un incidente e della guida nottetempo e lo condannava alla pena di anni uno mesi tre di arresto e di € 10.000 di ammenda. 2. avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa del C. proponendo un unico motivo con il quale ipotizzava nullità dei giudizio e della sentenza di secondo grado per omesso avviso della udienza dinanzi al giudice di appello al difensore di fiducia ritualmente nominato con dichiarazione di nomina depositata presso la cancelleria della corte di appello in data 24.2.2014, che allegava al ricorso. Assumeva trattarsi di nullità assoluta e insanabile attenendo allo svolgimento dei diritto di difesa e alla scelta del difensore da parte dell'imputato e che nessuna sanatoria era ipotizzabile anche qualora alla udienza avesse partecipato un difensore di ufficio o altro difensore erroneamente ritenuto di fiducia. Chiedeva pertanto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente per nuova celebrazione dei giudizio di appello. Considerato in diritto 1. La difesa deduce ipotesi di nullità dell'intero giudizio di appello e quindi della sentenza impugnata in ragione della omessa notifica dell'avviso dei decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato il quale, con dichiarazione depositata in cancelleria in data 24.2.2014 era stato indicato nell'avv.to Alessandro Pomante con contestuale revoca di ogni altro difensore. Il decreto era invece notificato al precedente difensore nella persona dell'avv.to Luca Sarodi di Pescara, che aveva assistito il C. nel giudizio di primo grado. 2. Sul punto la giurisprudenza dei S.C. ha affermato in maniera costante che la omessa notificazione dell'avviso di dibattimento nella specie per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al difensore di ufficio, non potendo l'imputato essere privato dal diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia sez. III, 14.1.2009 rv 242530 e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione sez. IV, 6.12.2013 rv 258615 , laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'articolo 179 comma primo cod.proc.pen si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio in quanto tale nomina del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore sez.I, 28.3.2014, Zambon Rv.259614 sez.U 26.3.2015 Maritan, Rv.263598 . 3. La circostanza che il decreto di citazione a giudizio contenesse la indicazione che la udienza si sarebbe svolta nelle forme camerali ai sensi degli articolo 599 e 127 c.p.p. e che pertanto la partecipazione del difensore dell'imputato non era obbligatoria, nor, pare decisiva a escludere, anche per il caso in specie, ipotesi di nullità assoluta e insanabile, sebbene l'articolo 179 c.p.p. contempli, quale ipotesi di nullità assoluta in relazione alla posizione dei difensore solo il caso di mancata comparizione dei difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, in quanto se è vero che nella udienza camerale in appello la presenza del difensore non è obbligatoria, l'omesso avviso al difensore di fiducia della citazione del giudizio di appello e contestuale fissazione della udienza di comparizione impedisce a questi qualsiasi opzione sulla scelta processuale da adottare, compromettendo pertanto inesorabilmente il diritto dell'imputato acchè il difensore di fiducia tempestivamente nominato sia ammesso ad esercitare le proprie prerogative. Non v'è dubbio, infatti, che anche la presenza facoltativa presuppone che della facoltà sia stato reso possibile l'esercizio e la predisposizione della strategia difensiva. Nessuna eccezione può dunque ammettersi alla regola che il difensore deve essere compiutamente avvisato dell'udienza, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. c . sez.I, 4.3.2009, Ilardi e altro Rv 242850 . La sentenza impugnata va conseguentemente annullata per i profili di nullità sopra evidenziati e tempestivamente eccepiti, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in quanto la Corte di Appello di L'Aquila risulta essere mono sezionale, per il nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.