L’astensione del difensore è un diritto di libertà costituzionalmente garantito

L’astensione dei difensori dalle udienze, se realizzata nei modi previsti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, è espressione di un diritto di libertà di rilievo costituzionale e non un legittimo impedimento, imponendo comunque il rinvio dell’udienza anche in forma camerale. La negazione del rinvio richiesto dal difensore che dichiara di astenersi integra nullità di tipo assoluto.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 23035/2016, depositata il 31 maggio u.s., si pronuncia in materia di astensione dei difensori e degli effetti ad essa conseguenti. Il caso. Il Tribunale di Torino condannava in primo grado l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di minaccia aggravata, commessa nel Dicembre del 2009. La Corte territorialmente competente, adita dal prevenuto, confermava il giudizio di primo esame. Avverso siffatto provvedimento ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore, lamentando con unico motivo la violazione di legge in relazione agli articolo 179 e 180 c.p.p., poiché la Corte aveva disatteso l’istanza di rinvio del difensore motivata dall’adesione all’astensione delle udienze. Invero, il Collegio di seconda istanza riteneva che la partecipazione all’astensione non fosse impedimento valido ai fini del rinvio, per l’inapplicabilità dell’articolo 486, comma 5, c.p.p. agli incombenti in forma camerale con partecipazione eventuale delle parti. Un diritto costituzionalmente garantito. La difesa nel ricorso cita la consolidata giurisprudenza di legittimità che qualifica il diritto all’astensione quale prerogativa tutelata dalla Carta Costituzionale. Anche il Procuratore Generale, in sede di conclusioni, chiede l’annullamento della sentenza con rinvio. Il ricorso è fondato. I Giudici della Quinta sezione sono perentori la Corte d’appello di Torino è incorsa in un grave errore procedurale. E’ stata del tutto ignorata, infatti, la granitica convinzione delineata dalla Corte di Cassazione ex multis , Sez. VI, sentenza numero 1826/2014 – Sez. VI, sentenza numero 18753/2014 – SS.UU. sentenza numero 40187/2014 , anche nella sua composizione più autorevole, sulla natura giuridica dell’astensione dei difensori dalle udienze che, se realizzata nei modi previsti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, è espressione di un diritto di libertà di rilievo costituzionale e non un legittimo impedimento, imponendo comunque il rinvio dell’udienza anche in forma camerale, come meglio precisato in numerosi altri precedenti decisionali. Circostanza indefettibile e prodromica al rinvio dell’udienza per l’esercizio del diritto all’astensione è che il difensore abbia palesato al giudice in maniera univoca la volontà di parteciparvi . Riguardo alle sanzioni processuali derivanti dal mancato accoglimento dell’istanza difensiva di differimento dell’udienza per partecipare all’astensione, le Sezioni Unite con sentenza 15232/2015 , hanno sancito che in tal modo viene integrata una nullità con natura assoluta per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178, primo comma, lett.c c.p.p. anche nei casi in cui si tratta di udienza camerale tanto a partecipazione necessaria tanto intermedia .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 febbraio - 31 maggio 2016, n. 23035 Presidente Palla – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado di condanna del ricorrente alla pena di giustizia, per il reato di minaccia aggravata, compiuto nel Dicembre 2009. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando con unico motivo la violazione di legge in relazione agli articolo 179 e 180 cpp, poiché la Corte aveva disatteso l'istanza di rinvio del difensore motivata dall'adesione all'astensione dalle udienze. La decisione ha ritenuto che la partecipazione all'astensione non fosse impedimento rilevante ai fini del rinvio, per l'inapplicabilità dell'art 486 co 5 cpp agli incombenti in forma camerale con partecipazione eventuale delle parti. In contrario il ricorso cita giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto l'adesione all'astensione di categoria non un impedimento ma vero e proprio esercizio di diritto costituzionalmente garantito al professionista. All'odierna udienza il difensore Avv. Foti ha insistito per l'accoglimento del ricorso il PG dr Birritteri ha concluso per annullamento con rinvio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La sentenza impugnata ha ignorato il consolidato orientamento espresso da questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, sulla natura giuridica dell'astensione dei difensori dalle udienze che, realizzata nei modi previsti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, è ritenuta ormai costantemente come espressione di un diritto di libertà di rilievo costituzionale e non un legittimo impedimento ed impone il rinvio dell'udienza anche in forma camerale, come meglio precisato dalla decisioni seguenti. In tal senso Sez. 6, Sentenza n. 1826 del 24/10/2013 Ud. dep. 17/01/2014 Rv. 258334 L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze camerali. Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato per adesione del difensore all'astensione dalle udienze . La medesima pronuncia ha chiarito le conseguenze sul piano processuale del mancato rinvio dell'udienza, Sez. 6, Sentenza n. 1826 del 24/10/2013 Ud. dep. 17/01/2014 Rv. 258336 II mancato rinvio dell'udienza camerale richiesto dal difensore nel corretto esercizio dei diritto di astensione dalle udienze determina la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, per mancata assistenza dell'imputato, la quale va considerata a regime intermedio, in ragione della non obbligatorietà dell'assistenza dei difensore Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato, motivata dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze . 1.1 Sul tema questa Corte è più recentemente ritornata, anche nella sua composizione più autorevole, confermando i suddetti principi. Infatti, Sez. 6, Sentenza n. 18753 del 16/04/2014 Ud. dep. 06/05/2014 Rv. 259199 L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, giacché costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il quale, se posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell'udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare ad essa. Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato, benché il difensore avesse manifestato la volontà di partecipare ad essa . Sez. U, Sentenza n. 40187 del 27/03/2014 Ud. dep. 29/09/2014 Rv. 259927 In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 e successive modifiche e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. 1.2 Riguardo alle sanzioni processuali derivanti dal mancato accoglimento dell'istanza difensiva di rinvio dell'udienza per partecipare al l'astensione, la decisione delle Sezioni Unite dell'Ottobre 2014 ha esaminato un caso relativo ad udienza camerale, distinguendo tra partecipazione necessaria del difensore o meno. Sez. U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014 Cc. dep. 14/04/2015 Rv. 263021 In tema di dichiarazione di adesione dei difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c , cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. Alla luce dei principi che precedono, che vanno confermati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.