Imputato chiede la restituzione nel termine: nessuna conoscenza del procedimento penale

Ai sensi dell’art. 175 c.p.p., secondo comma, l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

Con l’ordinanza n. 22829, depositata in cancelleria il 30 maggio 2016, la Corte di Cassazione concede, nel caso in esame, la restituzione nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano. Il caso. I difensori dell’imputato presentano istanza per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di detenzione, importazione e trasporto di hashish, e che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Nell’istanza si evidenzia che, sin dal primo grado di giudizio, l’imputato non ha avuto alcuna conoscenza del procedimento penale la sentenza di primo grado era, infatti, stata appellata dal difensore d’ufficio, all’epoca latitante , del quale ha ricevuto notizia soltanto in occasione dell’accesso del difensore di fiducia, nominato in quella stessa data, all’ufficio informazioni. Legittima la restituzione nel termine. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Sussistono infatti tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi che legittimano la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, secondo comma, c.p.p., dal momento che è stata pronunciata sentenza contumaciale ed il relativo estratto non è stato notificato a mani dell’imputato, ma al difensore d’ufficio. Deve dunque prendersi atto che non vi è prova che l’imputato risultato latitante nel corso del processo di merito ed assistito da un difensore di ufficio abbia avuto conoscenza della sentenza oggetto della presente istanza ed abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione. Per queste ragioni il ricorso va accolto e l’imputato va rimesso in termini per proporre l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale ordinanza 5 maggio – 30 maggio 2016, n. 22829 Presidente Fidelbo – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. I difensori di H.K. presentano istanza ex art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel temine per impugnare la sentenza dei 4 marzo 2013 con la quale la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2010, che aveva dichiarato H.K. responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 detenzione, importazione e trasporto di hashish e che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Nell'istanza si evidenzia che sin dal primo grado l'imputato non ha avuto conoscenza alcuna del procedimento penale la sentenza di primo grado era stata appellata dal difensore di ufficio, all'epoca latitante , del quale ha ricevuto notizia solo in data 13 luglio 2015 in occasione dell'accesso del difensore di fiducia, nominato in quella stessa data, all'ufficio informazioni e copia del Palazzo di giustizia di Milano. 2. II ricorso è fondato. Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti la restituzione nel termine a sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. dal momento che è stata pronunciata sentenza contumaciale ed il relativo estratto come risulta dagli atti in visione della Corte non è stato notificato a mani dello imputato, ma al difensore di ufficio a sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. Si deve prendere quindi atto che non vi è prova che l'imputato risultato latitante nel corso del processo di merito ed assistito da un difensore di ufficio abbia avuto conoscenza della sentenza oggetto della presente istanza ed abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione. Per le suddette ragioni il ricorso va accolto e l'imputato va rimesso in termini per proporre l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1449 del 4 marzo 2013. Gli atti saranno trasmessi alla Corte di appello di Milano per gli adempimenti di cancelleria. P.Q.M. In accoglimento della richiesta di K.H. concede la restituzione nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1449 del 4 marzo 2013.