Sito web a sostegno ad Al Qaida: logico parlare di rete terroristica

Confermata la custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino, protagonista online. Il sito, di chiara matrice jihadista, è caratterizzato da materiali estremi di adesione al terrorismo. Obiettivo non è solo l’adesione ad Al Qaida ma anche la propaganda nei confronti dei musulmani presenti in occidente. Irrilevante il fatto che la struttura non abbia predisposto in concreto progetti per la realizzazione di attentati.

Cellula estremistica” online dedita alla jihad”. Riflettori puntati su un cittadino marocchino presente in Italia. Inequivocabili i materiali recuperati sul web, tutti testimonianza concreta del supporto pieno manifestato al gruppo islamico affiliato ad Al Qaida. Irrilevante, invece, il fatto che non siano stati dimostrati progetti reali per la realizzazione di attacchi terroristici. Ciò comporta la solidità dell’accusa, secondo cui è stata organizzata una associazione eversiva con finalità di terrorismo, anche internazionale” Cassazione, sentenza n. 22126, sezione Prima Penale, depositata il 26 maggio 2016 . Rete. Confermata, ora, la misura della custodia cautelare in carcere applicata al cittadino marocchino. Anche per i Magistrati della Cassazione, difatti, ci si trova di fronte a una cellula estremistica on line dedita alla jihad islamica e pronta alla realizzazione di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico internazionale . Sufficiente la navigazione di un sito web di matrice jihadista , in cui l’uomo postava messaggi suoi o tratti da altri siti facenti capo ad Al Qaida . Inequivocabili i materiali disponibili in rete e da cui emergono adesione ideologica e sostegno all’azione terroristica di Al Qaida. L’elenco è lungo e terrificante video e documenti relativi ad addestramento e testamento di mujaheddin martiri incitamenti rivolti a ciascun musulmano residente in occidente a realizzare azioni terroristiche individuali elogi per i mujaheddin frasi dal significato chiarissimo, come Sono venuto per sgozzarvi”, Alzatevi e scrollatevi il sonno di dosso. L’Islam è tornato”, Noi non ci arrendiamo, vinciamo o moriamo”. Terrorismo. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che l’attività svolta attraverso il sito non è leggibile come una generica adesione alla ideologia ad Al Qaida , bensì come sostegno e propaganda della azione terroristica a matrice islamica. Non a caso, va ricordato, subito dopo l’attentato del 7 gennaio 2015 a Parigi fu pubblicato un post dal titolo ‘Je suis Muslim’, e fu espressa soddisfazione con la frase La Francia s’è desta” Tutto ciò rende poco plausibili le obiezioni mosse dai due difensori del cittadino marocchino. Davvero impensabile ritenere la struttura allestita on line priva di contenuti di offensività , pur a fronte della mancanza di progetti o intenzioni concrete volte alla realizzazione di attacchi terroristici . Su questo punto i Magistrati della Cassazione tengono a sottolineare il peso di un sodalizio che, come in questo caso, realizza condotte di supporto all’azione di organizzazioni terroristiche , condotte come proselitismo e diffusione di documenti di propaganda . Di conseguenza, per parlare di associazione terroristica non è necessario che vengano poste in essere, in concreto, condotte violente . Sufficiente, invece, la attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, disposti a recarsi nelle zone teatro della jihad o a compiere attacchi terroristici individuali . Ciò permette di concludere che attraverso il sito web è stata realizzata una attività certamente funzionale e indispensabile per il mantenimento in vita, l’allargamento e il potenziamento dell’organizzazione terroristica di riferimento, Al Qaida .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 dicembre 2015 – 26 maggio 2016, n. 22126 Presidente Vecchio – Relatore Di Tomassi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale dei riesame di Roma ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata con provvedimento dei Giudice per le indagini preliminari in data 17 maggio 2015 a E.K.A. per il delitto di cui agli artt. 270-bis cod. pen. e 3 e 4 I. n. 146 del 2006. In particolare, secondo la contestazione, il ricorrente si era associato con altri [tra cui M.A. e K.A, nikname abo.jihad47, deceduto in Siria nel gennaio 2013] costituendo una cellula estremistica dedita alla jihad islamica, gerarchicamente organizzata ai cui membri venivano demandati specifici compiti - di supporto all'associazione islamica affiliata ad Al Qaida, di cui condivideva ideologia programma e metodologia - che si proponeva atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico internazionale, mediante l'apertura di un sito web di matrice jihadista Ashaq al Hur , attivo nella propaganda, nell'arruolamento e nell'addestramento di chiunque vi volesse partecipare . Con l'aggravante della transnazionalità. 1.1. A ragione della decisione il Tribunale osservava che gli elementi acquisiti dimostravano che - l'indagato era membro del forum i7ur , di cui era amministratore il coindagato M. e che vantava l'iscrizione di numerosissimi soggetti, nel quale E.K. era coordinatore e moderatore per alcune sezioni, postava messaggi suoi o tratti da altri siti facenti capo ad Al Qaida - amministratori e membri dei sito i7ur non limitavano il loro contributo alla adesione ideologica ad Al Qaida, ma ne sostenevano l'azione terroristica in particolare pubblicando documenti, oltre duecento, principalmente ad opera del ricorrente, provenienti da Al Qaida e controllati rigorosamente come approvati da questa collegandosi con organizzazioni terroristiche Al Qaida, AQAP, AQI, AQIM che producevano materiale propagandistico mantenendo, tramite il M. collegamenti con lo sceicco A.H., sostenitore dei jihad violento - molti dei video e documenti pubblicati avevano contenuti inequivocabili, tali apparendo il video le brigate BADR , relativo all'addestramento e al testamento di mujaheddin martiri che avevano eseguito l'attentato all'hotel Continental a Kabul l'estratto relativo alle tattiche di combattimento mujaheddin un video sull'addestramento all'uso di armi da lancio il vide Incarica solo te stesso con il quale si incitava ciascun musulmano residente in occidente ad azioni terroristiche individuali una lezione de La fabbrica del terrorismo , con cui si spiegava come reperire informazioni per eseguire un'azione terroristica un video che prospettava l'uccisione del regista di un film su Maometto, considerato blasfemo, con premio il paradiso - i commenti a firma dell'indagato elogiavano i mujaheddin e manifestavano il desiderio di morire da martire , così come i messaggi inseriti sul proprio profilo personale sono venuto per sgozzarvi , alzatevi e scrollatevi il sonno di dosso. L'islam è tornato , noi non ci arrendiamo, vinciamo o moriamo - il sito risultava sostenuto anche economicamente dal ricorrente, che si sobbarcava le spese per il rinnovo dei noleggio annuale dei server e talvolta sosteneva anche le spese personali del coimputato M. - l'adesione all'ideologia di Al Qaida e la propaganda dei relativi metodi militava anche la simbologia utilizzata dai gestori del forum, nell'uso della denominazione Ashaq al Hur , amanti delle U., ovverosia delle vergini che spetterebbero come ricompensa al martire ucciso per il jihad nel simbolo associato al sito, il Corano con un kalashnikov nel logo al cui interno era racchiuso il simbolo del Consiglio della Shura dei Mujaheddin , creato da A.MA., uno dei principali esponenti di Al Qaida - sul sito erano state commentate, enfatizzate ed additate ad esempio, vicende quali la strage di Tolosa ad opera di M.M. e venivano sollecitate - ad esempio dal soggetto che si faceva chiamare abo.jihad47 - azioni violente, dettagliate, contro obiettivi civili venivano pubblicate notizie e informazioni su politici e personaggi famosi additati come responsabili della lotta dell'occidente contro l'Islam veniva inserita la fatwa di un'autorità religiosa che giustificava gli attacchi suicidi propugnati da Al Qaida si discuteva se portare il jihad in occidente o limitarsi ad agire nei paesi islamici, prediligendosi la prima opzione venivano pubblicati documenti illustranti le tecniche per compiere attentati utilizzando materiali reperibili sul mercato e contributi per apprendere l'arte e le tecniche del tiratore scelto, smontare e rimontare un fucile, dispositivi elettrici per ordigni esplosivi, i mortai, la bomba atomica jihadista - le intercettazioni effettuate dimostravano che M. aveva compiuto ricerche per nascondere armi alla dogana , come costruire una bomba , come fabbricare un ordigno sempre il M. aveva, su richiesta di un utente, contattato la sezione mediatica dell'organizzazione terroristica Jabhat Al Nusra, chiedendo indicazioni per raggiungere la Siria e porre in atto il jihad il ricorrente a giugno 2013 aveva compiuto ricerche per Beretta , Calibro 38 , e visionato video sull'addestramento militare e l'uso di armi da fuoco - risultava appurato che alcuni membri erano effettivamente anche passati al compimento di persona azioni violente così abo.jihad47, che aveva trovato la morte in Siria nel corso di un'azione terroristica, celebrata da un post pubblicato dal M Appariva di conseguenza evidente, anche alla luce dei rapporti intercorrenti con gli altri membri e in particolare con il M., che l'attività svolta attraverso il sito, e non solo, dal ricorrente, non consisteva semplicemente in una generica adesione alla ideologia di Al Qaida, ma di questa mirava a sostenere e a propagandare, concretamente, l'azione terroristica. 1.2. Quanto alle esigenze cautelare, si evidenziava che il giudizio di adeguatezza della sola custodia in carcere riposava sul concreto pericolo di recidiva emergente dalla estrema gravità delle condotte in contestazione, avuto riguardo alla natura delle azioni propagandate e sostenute, finanche dopo l'attentato del 7 gennaio 2015 a Parigi come emergeva dal post je suis Muslim e dalla conversazione intercettata in cui il ricorrente esprimeva la propria soddisfazione con la farse la Francia s'è desta e dalla pericolosità espressa dalla personalità dell'indagato, costantemente impegnato nell'attività di propaganda e incitamento alla jihad e in contatto diretto con i vertici di associazioni terroristiche di primo piano sul pericolo di fuga, emergente dalla circostanza che l'indagato risultava in procinto di trasferirsi all'estero con la famiglia, non per un semplice viaggio sul pericolo di inquinamento probatorio, essendo ancora in corso le indagini per individuare gli altri membri dei sito celantisi dietro niknames . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso E.K.A. a mezzo dei difensori avvocati C.C e V.P., chiedendone l'annullamento. Denunzia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione 2.1. con riferimento all'affermata sussistenza dell'ipotesi di reato contestata, non integrando le condotte addebitate all'imputato l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 270-bis cod. pen., attesa l'insussistenza di progetti o intenzioni concrete volte alla realizzazione di attacchi terroristici, come ammesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari alla cui motivazione il provvedimento impugnato faceva per altro integrale rinvio , e di una struttura in grado di compiere tali attacchi realizzando, dunque, le condotte contestate al più mera adesione o volontà, priva di contenuti di offensività e neppure essendo possibile ravvisare l'ipotesi dell'art. 270-quinquies cod. pen. in difetto di motivazione su idoneità degli atti e finalità terroristiche 2.2. con riferimento alle esigenze cautelari, il pericolo di fuga non potendo ricavarsi dal solo ottenimento di un visto per entrare nel Regno Unito e non sussistendo alcun pericolo d'inquinamento probatorio atteso lo stato delle indagini. Considerato in diritto 1. Il ricorso appare per ogni aspetto inammissibile. 2. Le deduzioni relative alla mancata realizzazione della fattispecie contestata sono manifestamente infondate e ripetono argomenti ai quali i giudici di merito hanno già dato risposte corrette in diritto e complete in fatto, peccando dunque anche di genericità. Basterà ricordare che nella motivazione del provvedimento impugnato - riportata per sintesi in fatto, al par. 1.1. - richiamata l'ordinanza del G.i.p. e sottolineato che la difesa non contestava la riconducibilità al ricorrente delle condotte a lui addebitate, ma la configurabilità, mercè le stesse, delle fattispecie incriminatrici contestate, si richiamano puntualmente i numerosi e convergenti elementi acquisiti nel corso delle indagini da cui inequivocabilmente si era ritenuto emergesse l'attività di concreto sostegno, diffusione e propaganda dell'attività terroristica di Al Qaida e l'incitamento al compimento di azioni violente, collettive o individuali, della stessa natura. Alla luce degli elementi così esposti, manifestamente infondata è la censura con cui si assume violazione - errata applicazione dell'art. 270-bis cod. pen. I giudici del merito hanno fatto, invero, corretta applicazione del principio di diritto, già ripetutamente affermato da questa Corte per tutte Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253944 , secondo cui, per l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 270-bis cod. pen. associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è sufficiente l'esistenza dì una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, Bouyahia Maher Rv. 235289 , e secondo cui, inoltre, con riferimento a strutture organizzative cellulari o a rete - caratterizzate da estrema flessibilità e in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che di volta in volta si presentano, in condizione di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici, informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete v. Cass. n. 31389/2008, Rv. 241175, Bouyahia - la fattispecie delittuosa di cui all'art. 270-bis c.p. deve ritenersi integrata - ovviamente in presenza del necessario elemento soggettivo - anche da un sodalizio che realizza condotte di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti dì propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predispozione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento, ossia a tutte quelle attività funzionali all'azione terroristica, etc, alcune della quali integranti anche fattispecie delittuose autonome, fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 270-bis c.p. vedi artt. 270-ter, 270 quater e 270-quinques c.p. . Sez. 6, n. 46308 del 2012 citata . Del tutto corretta è, per conseguenza, l'affermazione che per l'integrazione dei delitto contestato non era necessario che la rete facente capo al ricorrente avesse materialmente posto in essere condotte violente o tutte le condotte che la giurisprudenza ha individuato come sintomatiche della concretezza dei propositi criminosi dell'associazione, essendo sufficiente la prova anche di una o di alcune di esse, apprezzate sulla base di dati concreti e non di mere supposizioni. E nel caso di specie il Tribunale ha plausibilmente ritenuto sussistenti gravi elementi dimostrativi di una attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti disposti come in caso concretamente accaduto a recarsi nelle zone teatro dell' inneggiato jihad o a compiere attacchi terroristici individuali, dunque una attività certamente funzionale e indispensabile per il mantenimento in vita, l'allargamento e il potenziamento dell'organizzazione terroristica di riferimento, Al Qaida. Trattandosi quindi di reato di pericolo, alla prova dell'adesione e del contributo consapevolmente prestato a un'associazione attiva e capillare, avente un programma di atti di violenza con finalità di terrorismo e struttura idonea al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione stessa è istituita, non occorre che s'accompagni altresì la dimostrazione che atti di violenza siano effettivamente realizzati tantomeno da ciascuno degli adepti o delle cellule o reti di sostegno. 3. Quanto alle esigenze cautelari, le censure ad esse riferite si appuntano esclusivamente sulle motivazioni relative al pericolo di fuga e al pericolo d'inquinamento probatorio, dimenticando che il provvedimento impugnato si fonda anche sulla affermazione del pericolo di commissione di ulteriori gravi delitti, specie a seguito della manifestata aperta condivisione e celebrazione dell'attentato di Parigi del 7 gennaio 2015. Sicché si tratta di doglianze che non solo attengono per lo più a valutazioni di merito, non implausibili, ma che cadono su aspetti comunque non risolutivi. 3. All'inammissibilità dei ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione C. cost. n. 186 del 2000 - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dei ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.