Quando non è indispensabile lo sgombero degli immobili

Lo sgombero dell’immobile è consentito soltanto laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, e nel caso della strumentalità del sequestro alla futura confisca, esso non è indispensabile, essendo sufficiente a garantire la fruttuosa attuazione della futura confisca la trascrizione del provvedimento impositivo del vincolo.

Con sentenza n. 21945/16 depositata il 25 maggio, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del pm. Il caso. Il gip del Tribunale di Imperia revoca l’ordine di sgombero impartito dal pm in occasione dell’esecuzione del sequestro preventivo di un immobile di proprietà del convenuto, sulla base del rilievo che il sequestro era stato disposto al solo scopo di garantire la fruttuosità dell’eventuale confisca, senza alcun riferimento al pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato, con la conseguente non indispensabilità dello sgombero disposto dal pm, non essendovi pericolo concreto di dispersione o deterioramento dei beni. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, evidenziando che la misura cautelare da eseguirsi era stata richiesta anche allo scopo di evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, anche mediante l’utilizzo a fini abitativi, stante la non sanabilità dell’illecito di lottizzazione abusiva contestato. Il pm ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. L’indagato ha resistito all’impugnazione proposta dal pm. Sgombero degli immobili non indispensabile. Il ricorso del pm è per la Corte infondato. Il provvedimento di sequestro preventivo del gip, infatti, era stato emesso in relazione al reato di lottizzazione abusiva, indipendentemente da una prognosi di pericolosità in ordine alla disponibilità dei beni da parte degli indagati, evidenziando che, non essendo cessata la permanenza del reato, lo stesso non poteva dirsi prescritto. Era dunque possibile disporre la confisca degli immobili ed anche il sequestro ad essa strumentale, a prescindere da qualunque valutazione del periculum in mora . Alla luce di tale contenuto del provvedimento di sequestro, tale ordine era inconferente rispetto allo scopo per cui il sequestro era stato disposto, ossia la confisca dei beni. E il pm non ha proposto alcuna impugnazione a riguardo. Ne consegue la correttezza della valutazione del gip nell’ordinanza impugnata, a proposito della non indispensabilità dello sgombero degli immobili al fine di assicurare l’esecuzione dell’eventuale confisca, giacché lo sgombero dell’immobile è consentito soltanto laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro. Ne consegue l’infondatezza delle doglianze del pm.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 febbraio – 25 maggio 2016, n. 21945 Presidente Ramacci – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 settembre 2013 il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Imperia ha revocato l'ordine di sgombero impartito dal Pubblico Ministero in occasione della esecuzione del sequestro preventivo di un immobile sito in Dolcedo e censito al N.C.E.U. al f. 9, n. 128, subb 1 e 2, di proprietà della Gamar S.n.c., sulla base del rilievo che il sequestro era stato disposto al solo scopo di garantire la fruttuosità della eventuale confisca, senza alcun riferimento al pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze dei reato, con la conseguente non indispensabilità dello sgombero disposto dal Pubblico Ministero, non essendovi pericolo concreto di dispersione o deterioramento dei beni. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., evidenziando che la misura cautelare da eseguirsi era stata richiesta anche allo scopo di evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, anche mediante l'utilizzo a fini abitativi, stante la non sanabilità dell'illecito di lottizzazione abusiva contestato, non essendo sufficiente a tale scopo la trascrizione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, evidenziando come nella istanza della proprietaria non fossero state evidenziate esigenze abitative di sorta. 4. L'indagato, R.G., ha depositato memoria mediante il suo difensore, resistendo alla impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, evidenziando l'insussistenza dei pericolo di protrazione o aggravamento dell'illecito, sulla base dei rilievo che l'abitazione di proprietà della Gamar S.n.c., di cui il G. è legale rappresentante, era stata completata il 6 maggio 2002 e da allora non aveva subito alcuna trasformazione, né era stata occupata in alcun modo. Considerato in diritto Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato. Il provvedimento di sequestro preventivo dei 20 maggio 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, integrato il 5 giugno 2013 con la descrizione dei beni da sequestrare, era stato emesso in relazione al reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, lett. c , d.P.R. 380,/2001, in funzione della confisca prevista dai comma 11 della medesima disposizione, indipendentemente da una prognosi dì pericolosità in ordine alla disponibilità dei beni da parte degli indagati, evidenziando che non essendo cessata la permanenza dei reato lo stesso non poteva dirsi prescritto e, quindi, era possibile disporre la confisca degli immobili ed anche il sequestro ad essa strumentale a prescindere da qualunque valutazione dei periculum in mora pag. 10 della ordinanza dei 20 maggio 2013 . Alla luce di tale contenuto dei provvedimento di sequestro, disposto esclusivamente ai sensi del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., come ribadito anche nella ordinanza di revoca dell'ordine di sgombero oggetto della impugnazione in esame, tale ordine era, come correttamente rilevato dal Giudice per le indagini preliminari, inconferente rispetto allo scopo per cui il sequestro era stato disposto, non rilevando che esso, come esposto dal Pubblico Ministero, fosse stato richiesto anche ai sensi del primo dell'art. 321 cod. proc. pen., essendo stato in concreto disposto solo in relazione alla confisca e non avendo il Pubblico Ministero proposto impugnazione al riguardo. Ne consegue la correttezza della valutazione compiuta dal Giudice per le indagini preliminari nella ordinanza impugnata, a proposito della non indispensabilità dello sgombero degli immobili al fine di assicurare l'esecuzione dell'eventuale confisca, giacché lo sgombero dell'immobile è consentito solamente laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione dei sequestro cfr. Sez. 3, n. 14187 dei 13/12/2006, Tortora, 236323 conf. Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312 , e nel caso della strumentalità del sequestro alla futura confisca esso non è, in mancanza di elementi specifici nella specie non dedotti , indispensabile, essendo sufficiente a garantire la fruttuosa attuazione della futura confisca la trascrizione dei provvedimento impositivo del vincolo. Ne consegue l'infondatezza della doglianza del Pubblico Ministero, che comporta il rigetto del ricorso dallo stesso proposto. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.