Pesce crudo ma senza preventivo congelamento: nessuna sanzione penale per il ristoratore che ha ignorato l’ordine dell’Asl

Riflettori puntati su un ristorante giapponese, specializzato in sushi. Il proprietario ha ignorato la diffida dell’Azienda sanitaria, che gli imponeva di rispettare i requisiti fissati a livello europeo per l’offerta di pesce crudo ai consumatori. Tale condotta però è valutabile solo come sanzione amministrativa.

Riflettori puntati su un ristorante giapponese, specializzato, ovviamente, nel sushi. Dall’Azienda sanitaria arriva il divieto di somministrare prodotti di pesce crudi senza preventivo congelamento, ma il proprietario – originario della Cina – ignora volutamente la diffida”, come certificato da controllo effettuato trenta giorni dopo nel locale. Condotta inequivocabile, ma che non può essere sanzionata a livello penale. Cassazione, sentenza n. 21652, sezione I Penale, depositata il 24 maggio 2016 . Violato il divieto di somministrare prodotti di pesce crudi senza preventivo congelamento. In prima battuta il titolare del ristorante viene considerato responsabile di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Egli non ha assolutamente rispettato la diffida con cui l’Azienda sanitaria gli imponeva il divieto di somministrare prodotti di pesce crudi senza preventivo congelamento . Consequenziale la condanna alla pena di 100 euro di ammenda . Ora, però, la visione tracciata in Tribunale viene azzerata dai magistrati della Cassazione. Legittima l’obiezione mossa dal legale del ristoratore. La condotta a lui attribuita, ossia avere omesso il previo congelamento dei prodotti ittici somministrati crudi ai clienti, corrisponde a una violazione amministrativa e, quindi, spiegano i giudici, non può essere considerata penalmente rilevante . In questa ottica va tenuto presente che la normativa europea stabilisce che i tagli di pesce da destinare al consumo crudo devono essere necessariamente refrigerati per almeno ventiquattro ore alla temperatura di -20 gradi centigradi , e lo Stato italiano prevede solo la sanzione amministrativa per l’operatore del settore alimentare che ometta di rispettare quei requisiti .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 febbraio – 24 maggio 2016, n. 21652 Presidente Siotto – Relatore Mazzei Ritenuto in fatto 1. H.H., con sentenza del Tribunale di Milano del 20 novembre 2014, all'esito di giudizio abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, è stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 650 cod. pen., perché, nella qualità di titolare del ristorante Kazan , sito in Milano, Corso di Porta Ticinese, destinatario di diffida del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, in data 3 ottobre 2013, notificatagli il giorno successivo, che, per di sanità pubblica, gli imponeva il divieto di somministrare prodotti di pesca crudi senza preventivo congelamento secondo le modalità prescritte, non ottemperava al predetto ordine senza giustificato motivo, come accertato in Milano il 5 novembre 2013. Per tale contravvenzione l'imputato è stato condannato alla pena di cento euro di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione H.H. tramite il difensore, il quale, con unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 650 cod. pen. L'illecito che si assume commesso avrebbe esclusivo rilievo amministrativo, ai sensi del d.lgs. n. 193 dei 2007, art. 6, comma 5, che sanziona l'operatore dei settore alimentare che non rispetti i requisiti generali in materia di igiene degli alimenti, tra cui rientra il divieto di somministrazione di prodotti ittici crudi sushi senza preventivo congelamento. L'ordinanza dell'Azienda sanitaria locale del 3 ottobre 2013, siccome meramente reiterativa di obbligo già legislativamente previsto e sanzionato in sede amministrativa, non potrebbe costituire il presupposto della contestata violazione penale di cui all'art. 650 cod. pen. per inosservanza di provvedimento dell'Autorità, in conformità della giurisprudenza di legittimità che esclude la duplicazione degli illeciti e ritiene configurabile la contravvenzione in esame solo nel caso di inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando estranea alla sfera di applicazione della norma incriminatrice de qua l'inottemperanza ad ordinanze sindacali, pur concernenti la materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti autonomamente sanzionati. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. Il principio di specialità, di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 modifiche al sistema penale , è applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa Sez. 1, n. 36736 del 17/09/2008, Beninati, Rv. 241127 conformi Sez. 6, n. 23824 del 29/04/2003 Artese Rv. 225688 e Sez. 1, n. 47886 del 06/12/2011, Srioua, Rv. 251184 . Dal 2004 la normativa europea Reg. CE n. 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3 stabilisce che i tagli di pesce da destinare al consumo crudo devono necessariamente essere refrigerati per almeno 24 ore alla temperatura di -20 °C. Il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, art. 6, comma 5, Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore , prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000 per l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, il quale ometta di rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento CE n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE n. 853/2004. Nel caso di specie, il fatto attribuito all'imputato avere omesso il previo congelamento di prodotti ittici somministrati crudi corrisponde alla suddetta violazione amministrativa e, dunque, per il principio di specialità, non può essere considerato penalmente rilevante. 2. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.