È illegittima la misura cautelare se il pericolo di reiterazione del reato non è attuale e concreto

L’applicazione di una misura cautelare personale per ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato impone la ricerca dell’attualità del rischio secondo valutazione di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati - non meramente ipotetiche od astratte, ma probabili nel loro verificarsi – e della concretezza del medesimo sulla scorta di elementi reali ed empiricamente rilevanti.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 21350/2016, depositata il 23 maggio u.s., si pronuncia in materia di misure cautelari personali, con particolare riguardo ai requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato d cui all’articolo 274, comma 1, lett. c , c.p.p Il caso. Il Tribunale del riesame di Genova confermava l’ordinanza emessa dal G.I.P. in sede, con cui veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto indagato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti in materia di abuso d’ufficio, turbativa d’asta, corruzione, frode in pubbliche forniture. Le condotte illecite contestate all’accusato si collocano temporalmente tra il 2010 ed il 2013, epoca in cui era un dipendente della Società Switch 1988. Tuttavia, secondo il Tribunale della Libertà la cessazione del rapporto di lavoro con la suddetta azienda non vale ad escludere il pericolo di reiterazione di medesime condotte criminose l’indagato, allo stato attuale, svolge la propria attività lavorativa presso la società F.lli Bonavita, in un settore analogo a quello in cui operava con la Switch 1988. La doglianza difensiva il pericolo di reiterazione non è concreto ed attuale. Avverso siffatto provvedimento l’accusato propone ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per l’erronea ritenuta sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato. In particolare, evidenzia la difesa che non solo il comportamento penalmente rilevante risale agli anni 2010-2013, ma oltretutto le mansioni svolte dall’indagato presso il nuovo datore di lavoro sono ben diverse rispetto a quelle oggetto del precedente rapporto lavorativo con la Switch 1988. Il ricorso è fondato. A parere degli Ermellini la legge 16 aprile 2015, numero 47 non lascia margini di dubbio ai fini della sussistenza del periculum di cui all’articolo 274, comma 1, lett. c c.p.p. deve essere concreto ed attuale” secondo i precedenti arresti giurisprudenziali, la ricerca dell’attualità del pericolo involge la valutazione di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati - non meramente ipotetiche od astratte, ma probabili nel loro verificarsi – mentre la concretezza del rischio di reiterazione deve desumersi da elementi reali ed empiricamente rilevanti. Ebbene, i Giudici della sesta sezione penale ritengono che il Tribunale della Libertà non si sia attenuto, nel caso di specie, a siffatti principi. Invero, la cessazione del rapporto di lavoro con la società Switch 1988, nell’ambito della cui attività l’indagato commetteva le azioni riconosciute dall’accusa come antigiuridiche, è un elemento concreto, di fondamentale importanza, che suggerisce la mancanza di attualità del pericolo di nuove condotte criminose della stessa specie in relazione al notevole decorso del tempo rispetto al presunto tempus commissi delicti . A ciò si aggiunga che la qualifica al momento rivestita dal prevenuto all’interno della nuova azienda, sebbene esercente l’attività in settore di mercato analogo, non consente di ritenere sussistente un effettivo ed attuale rischio di reiterazione di delitti della stessa specie. Per tali motivi, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio, con l’immediata liberazione del soggetto in vinculis .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 – 23 maggio 2016, n. 21350 Presidente Ippolito – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. I.S. ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Genova ha confermato l’ordinanza del 29 febbraio 2016 con la quale il giudice per le indagini preliminari di Genova aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 323, 61, n. 2 cod. pen. commesso in dal omissis al omissis artt. 61 nn. 7 e 9, 81, secondo comma, 110, 356, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. commessi in , nel omissis artt. 61 n. 7, 81, secondo comma, 110, 356, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. commessi in , dal a tutto il 2013 artt. 61 n. 9 e 416, primo e secondo comma, cod. pen. in , dal , con condotta in permanenza fino a tutto il 2013 artt. 10, 321, in rel. agli artt. 61 n. 2, 319, 320 cod. pen. in , nel omissis artt. 110, 321 in rel. all’art. 319 cod. pen., in il omissis . 2. Nell’ordinanza impugnata si dà atto che le condotte illecite contestate allo I. , in qualità di responsabile commerciale della Switch 1988, riguardano l’illecita gestione della gara di appalto avente ad oggetto il servizio di raccolta differenziata della carta aggiudicato alla Switch 1988 s.r.l. dalla soc. AMIU s.p.a. le conseguenti frodi nell’esecuzione del contratto di appalto e nell’abusiva gestione dei rifiuti il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di più reati in materia di turbativa d’asta, abuso di atti di ufficio, frode in pubbliche forniture la corruzione, nei confronti del responsabile AMIU, ai fini dell’inserimento della soc. Eurocolor s.a.s tra i fornitori AMIU, e nei confronti di tre vigili urbani al fine di evitare la segnalazione all’A.G. di fatti di rilevanza penale accertati in occasione di un incendio presso un impianto della Switch 1988. 3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle per le quali si procede evidenziando la gravità e molteplicità dei fatti posti in essere dallo I. , in concorso con i coindagati, e la loro protrazione per un lungo arco temporale, circostanze che denotano un modus operandi abituale e consolidato nella gestione dell’impresa. Ha ritenuto irrilevante ai fini della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari, la cessazione del rapporto lavorativo dello I. con la società Switch 1988 poiché l’indagato, dipendente della coop. GIMA, svolge attività lavorativa presso la sede della soc. F.lli Bonavita s.n.c., in un settore analogo a quello della Switch 1988 evidenziando che la soc. Bonavita è risultata destinataria di un invito a presentare offerta per una gara di appalto indetta da AMIU, conclusasi con l’aggiudicazione del contratto alla Switch 1988, invito mai ricevuto dalla società predetta perché inviato ad un vecchio indirizzo di posta elettronica. 4. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore denuncia il vizio di violazione di legge, in rel. all’art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per la ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati. In particolare il Tribunale ha omesso di valutare che gli addebiti ascritti allo I. sono risalenti agli anni 2012-2013 che le mansioni, di semplice impiegato, svolte dal ricorrente presso la soc. F.lli Bonavita sono riconducibili ad un distinto contratto di lavoro e funzionalmente diverse da quelle esercitate presso la Switch, ove lo I. rivestiva una posizione di dipendenza diretta dai vertici della società. Né si comprende la connotazione negativa attribuita all’assunzione dello I. presso una società che sarebbe stata preordinatamente esclusa dalla gara vinta dal precedente datore di lavoro dello I. che, per l’età e l’esperienza maturata, non poteva che restare nell’ambito dello specifico settore di competenza professionale. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 2. L’art. 274, lett. c cod. proc. pen., modificato dalla L. 16 aprile 2015 n. 47, richiede, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, deve essere concreto e attuale . È chiara, nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di attualità del pericolo, connotato che non è affatto nuovo nella norma richiamata essendo già previsto dalla lett. a , e quindi con esclusivo riferimento all’esigenza cautelare relativa al pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova. Nel sistema vigente prima della modifica, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che l’attualità del pericolo va ravvisata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede Sez. 6, n. 28618 del 5/4/2013, Vignali, Rv. 255857 . Tale requisito, si precisava, non si identifica con quello della concretezza che richiede l’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico. 3. Mentre è rimasta isolata l’affermazione che l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all’osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poiché insita in quella di concretezza Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep 2016, Calandrino, Rv. 265985 , la giurisprudenza di legittimità intervenuta dopo la modifica normativa, al fine di distinguere l’attributo dell’attualità del pericolo da quello della concretezza del pericolo, ha affermato che, mentre questo richiama la necessaria esistenza di elementi reali dai quali si possa dedurre il pericolo, l’attualità del pericolo involge la valutazione di un pericolo prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura Sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, Rv. 265395 ovvero di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone ed altro, Rv. 265623 , precisazioni che evidentemente rinviano alla comune nozione comune di attualità che indica l’essere in atto, ovvero l’essere sentito come vivo e presente. Ritiene il Collegio, condividendo tale accezione della nozione di attualità del pericolo, che il rafforzamento della previsione legislativa non possa essere ricondotto ad una mera ridondanza, anche alla luce del chiaro enunciato della relazione di accompagnamento che, a fronte delle tendenze restrittive della giurisprudenza di legittimità emerse in relazione all’interpretazione del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dello stesso genere, sottolineava a fondamento della introduzione del requisito dell’attualità del pericolo l’esigenza di una valutazione più stringente dell’effettiva pericolosità del prevenuto . Non è superfluo evidenziare che la giurisprudenza, emblematica sul punto la richiamata sentenza n. 28618 del 5/4/2013, contrapponeva al requisito della concretezza del pericolo quello dell’attualità come attributo ontologicamente diverso dal primo per negarne la incidenza ai fini dell’adozione della misura, correlando la configurabilità del pericolo di reiterazione di cui alla lett. c dell’art. 274 alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti cioè non meramente congetturali idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi . In uno sforzo di sintesi si è, da ultimo, osservato che di fatto la valutazione di attualità non può che essere ancorata alla valutazione di emergenze concrete, ovvero efficacemente dimostrative della prossimità temporale degli eventi delittuosi pronosticati il che genera la necessità di una valutazione contestuale dei due attributi, che non deve, tuttavia, elidere la specificità del requisito dell’attualità” . Sez. 2, 50343, cit. . 4. A queste coordinate non si è attenuta l’ordinanza impugnata che, pur dando atto della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con la soc. Switch 1988, non ne ha tratto le dovute conseguenze ai fini della verifica della sussistenza del pericolo, oltre che concreto, attuale, nell’accezione di un pericolo prossimo o vicino all’epoca in cui viene applicata la misura, di reiterazione di reati dello stesso genere. 5. È, infatti, acquisito, a stregua dell’ordinanza impugnata non contestata sul punto, che le condotte illecite ascritte allo I. , commesse sia nella fase di scelta del contraente che nella esecuzione degli appalti, sono state poste in essere a favore della soc. Switch 1988 e il Tribunale non ha mancato di evidenziare, al fine della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, che i meccanismi fraudolenti escogitati dagli indagati, tra i quali lo I. che ivi svolgeva mansioni dirigenziali, erano strettamente connessi all’attività imprenditoriale esercitata e costituivano una modalità operativa capace di assicurare l’esistenza, sotto il profilo della competitività della Switch 1988. Ritiene, viceversa, il Collegio che la cessazione del rapporto di lavoro dello I. con la Switch 1988 non è idoneo a connotare in chiave di attualità, nell’accezione indicata di occasione prossima favorevole alla commissione di nuovi reati, il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quelli per i quali si procede, essendo venuto meno il rapporto di immedesimazione tra il dirigente e la società in forza del quale lo I. ne attuava le politiche di acquisizione degli appalti e gestione illecita della loro esecuzione e che, secondo il provvedimento impugnato, erano stati eletti a sistema operativo della società al fine della sua stessa permanenza sul mercato. Né può ritenersi che tale occasione discenda dalla circostanza che lo I. continui a svolgere l’attività lavorativa in un settore merceologico quello della gestione dei rifiuti analogo non solo perché non risulta che la società di cui è dipendente sia in qualche modo ingerita nel sistema illecito utilizzato dalla Switch per l’acquisizione degli appalti e la loro gestione, ma anche perché non è dimostrata la possibilità dello I. di ingerirsi, in ragione della qualifica e mansioni impiegatizie ricoperte, nella gestione della società e dei rapporti contrattuali della società dalla quale dipende. Del tutto congetturale, infine, è l’accostamento tra la Switch 1988 e l’impresa Bonavita, sede lavorativa dello I. , poiché il Tribunale ha apprezzato un dato obiettivamente equivoco, quale quello dell’invio dell’invito di partecipazione ad una gara ad un indirizzo non più attuale dell’impresa, come elemento preordinato al positivo esito della gara in favore della Switch 1988 e, quindi, elemento destinato ad incidere sulla posizione dell’odierno ricorrente. 6. Dalle considerazioni svolte consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con l’immediata liberazione dello I. , se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ordina la liberazione di I.S. se non ristretto per altra causa. Si provveda a norma dell’art. 626 cod. proc. pen