Al coordinatore per la sicurezza spetta solo l’”alta vigilanza” in cantiere

Della cattiva esecuzione dei piani per la sicurezza sono responsabili i soli datori di lavoro/committente, l’imprenditore appaltatore e i c.d. capocantieri dirigenti o preposti , cui spetta la vigilanza anche nei confronti delle condotte anomale ma non assolutamente abnormi del lavoratore.

Ad affermarlo i Giudice della Corte di Cassazione, sesta sez. penale, con la sentenza n. 20068/16, depositata il 13 maggio. Il fatto. Più lavoratori operano per la cementificazione di una strada. L’autista del mezzo impiegato, privo di ausilio visivo di altro operaio – previsto in ogni caso di operazione complessa a terra dal Piano operativo per la sicurezza e dal Piano di coordinamento per la sicurezza -, non si avvede la presenza di altro operaio calato a terra, il cui arto inferiore viene tranciato di netto, fino a condurre all’imputazione chirurgica. Vengono condannati in appello – per lesioni colpose ex art. 590, terzo comma, c.p. in concorso colposo ex art. 113 c.p. ed in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni – sia il coordinatore per la sicurezza dell’impresa committente sia il c.d. capocantiere preposto all’attuazione delle misure di sicurezza per la ditta appaltatrice. Ricorrono in Cassazione. Il primo contesta l’assenza di un obbligo normativamente specificato in capo al coordinatore cit. di vigilanza sulla concreta esecuzione dei piani per la sicurezza, il secondo l’abnormità della condotta dell’offeso. La Cassazione accoglie solo in ordine al primo. Spetta al Coordinatore per la sicurezza solo l’”alta vigilanza nel cantiere” Si affianca al committente e al datore di lavoro/imprenditore per la predisposizione e l’osservanza delle misure previste nei piani per la tutela dei lavoratori. Il committente si avvale del Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed omologa figura per la fase di esecuzione. Redigono i piani per la sicurezza, individuando le fonti di pericolo e le procedure per preservare la sicurezza dei lavoratori. La Cassazione li definisce compiti di alta vigilanza” ex art. 5 del d.lgs. n. 494/1996 – per l’effetto superando le difformi valutazioni dei giudici dell’appello -. e non la concreta vigilanza. Il coordinatore cit. non deve concretamente vigilare sull’esecuzione dei piani per la sicurezza in cantiere, dovendo limitare la funzione al coordinamento delle figure preposte alla sicurezza nonchè all’esecuzione dei piani cit. nei documenti e nelle valutazioni dei rischi che ne costituiscono derivazione. Svolge attività di coordinamento – eventualmente anche fra più imprese operanti – e non di concreta vigilanza nei luoghi del cantiere e fra i lavoratori – spettante a committente, dirigenti, preposti e specifici delegati -. Nel caso specifico, la responsabilità penale del coordinatore cit. è stata esclusa perché quel tipo di lavorazione pericolosa non era specificamente prevista nei piani per il prevedibile sviluppo cantieristico. Era tuttavia genericamente prevista la presenza di un ausilio visivo per le operazioni a terra, la cui assenza è addebitabile al committente, al datore di lavoro ed ai preposti, invece omissivi sul punto nonostante gli obblighi di concreta vigilanza a questi spettanti. I piani per la sicurezza coprono” anche il comportamento non diligente del lavoratore salvo condotta assolutamente abnorme . La mancata diligenza del lavoratore non salva i responsabili. I piani devono contenere” anche le condotte poco attente dei lavoratori, quando costituiscono prevedibili sviluppi delle lavorazioni in cantiere. Sulle cautele previste nei piani è in ogni caso mancata la concreta vigilanza dei preposti. Solo la condotta assolutamente abnorme ed imprevedibile del lavoratore salva i responsabili.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 marzo – 13 maggio 2016, n. 20068 Presidente D’Isa – Relatore Savino Ritenuto in fatto F.G. e M.C. hanno proposto, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari emessa in data 17.3.2015 a conferma della sentenza del Tribunale di Nuoro del 24.7.2014 con la quale i predetti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli art. 41, 113, 590 co 2 e 3 c.p. perché, il F. nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla committente A.N.A.S., il M. nella qualità di capocantiere preposto ad attuare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, nominato dalla CO.GE.S. s.r.l. appaltatrice dei lavori, con condotte indipendenti ma convergenti fra loro, cagionavano a P.M. , dipendente delle CO.GE.S., lesioni gravissime dalle quali derivava l’imputazione dell’arto inferiore sinistro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza imperizia e violazione e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni art. 5 co 1 c , 12 d.lvo 494/96, art. 4 d.lvo 626/94 . Come risulta dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, l’infortunio sul lavoro si è verificato nel corso dei lavori di straordinaria manutenzione con adeguamento delle protezioni laterali del tratto di strada compreso nel territorio di della S.S. omissis , appaltati dalla A.N.A.S alla CO.GE.S. s.r.l La mattina del omissis , dovendosi effettuare il getto e la posa in opera del calcestruzzo all’interno di uno scavo del cantiere, Ma.Vi. , dipendente dell’impresa Nuova Angius & amp Concu s.n.c., fornitrice del nolo a caldo di calcestruzzo, aveva posizionato l’autobetoniera a circa 50-60 cm dal ciglio alla scavo da colmare, in posizione parallela ad esso. Prima dell’inizio delle operazioni, P.M. e L.G.G.A. , entrambi dipendenti dell’impresa appaltatrice dei lavori, CO.GE.S. s.r.l., si erano portati sul ciglio dello scavo, sul lato destro della betoniera, dando le spalle ad essa, per sistemare, dietro indicazione di C.M. , altro dipendente della CO.GE.S., le gabbie di ferro poste all’interno della scavo. Poiché la presenza della betoniera intralciava l’operazione, su richiesta dello stesso C. di spostarla, il Ma. aveva messo in moto il mezzo guardando negli specchietti retrovisori senonché le ruote gemellate del secondo asse avevano schiacciato la gamba sinistra del P. che, dalla posizione prona sul ciglio dello scavo, aveva allungato la gamba al di sotto della betoniera per fare leva sulla ruota ed avere maggiore forza nel sistemare la gabbia di ferro. L’autista Ma. riferiva che, al momento dello spostamento del mezzo, da lui effettuato su richiesta del C. , non era presente alcun operaio a terra per aiutarlo a dirigere la manovra, quindi egli si era basato solo sugli specchietti retrovisori che, per sua stessa ammissione, non offrivano una completa visuale del mezzo. Il PCS piano di coordinamento e di sicurezza e il POS piano operativo di sicurezza , prevedevano compiutamente, fra i rischi connessi alle lavorazioni, anche quello relativo alla posa in opera di armatura di acciaio e del getto di calcestruzzo, individuati in modo specifico. Tra gli altri, nell’investimento di persone durante le manovre, prevedendo, quali misure di protezione, l’impiego, durante l’uso dei mezzi di lavoro, di un lavoratore a terra per le operazioni di retromarcia o comunque di difficile esecuzione, in caso di manovre con limitata visibilità o in spazi ristretti. Dovendosi la betoniera muovere in prossimità dello scavo e nelle immediate vicinanze di più operai intenti nelle lavorazioni preparatorie del getto di calcestruzzo, ricorreva, ad avviso dei giudici di merito, una delle situazioni per le quali il PCS e dal POS prescrivevano la presenza di un lavoratore a terra per dirigere i movimenti della betoniera. Ritenevano quindi che l’evento dannoso si fosse verificato 1 per la mancata adozione della misure di prevenzione specificamente previste nei piani di sicurezza e 2 per l’omessa informazione dei rischi connessi alla lavorazioni in violazione dell’obbligo, gravante sul datore di lavoro, di predispone programmi di formazione ed informazione specifici, che dall’istruttoria svolta non risultavano essere espletati. Quanto alla riconducibilità delle omissioni ai soggetti titolari di posizioni di garanzia, ritenevano che esse andassero addebitate al M. , quale capocantiere preposto alla sicurezza per conto del datore di lavoro CO.GE.S., titolare di una specifica pregnante posizione di garanzia sia per quanto riguarda l’omessa adozione delle misure di sicurezza previste nei piani, sia per quanto riguarda la mancata attuazione dei programmi di informazione dei lavoratori, la cui omissione, rimproverabile al M. , aveva determinato il mancato coordinamento fra il C. , il P. e il Ma. sui tempi e modalità di movimentazione della betoniera da cui era scaturito l’incidente. Ma la responsabilità dell’evento dannoso andava attribuita anche al F. , titolare di una specifica posizione di garanzia derivante dalla funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori riconosciutagli dalla committente A.N.A.S., funzione che gli imponeva l’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 5 d.lvo n. 494/1996, fra i quali vi era quello di 1 assicurare la cooperazione e il coordinamento delle attività fra le imprese operanti nel cantiere e la loro reciproca informazione, 2 nonché di verificare l’osservanza delle prescrizioni stabilite nei piani di sicurezza. Orbene, i giudici hanno ritenuto che l’obbligo di predispone il coordinamento fra le attività delle imprese presenti sul cantiere non fosse stato adeguatamente assolto dal F. , con riferimento all’ingresso nel cantiere della Nuova Angius e Concu s.n.c. che si sarebbe occupata della fornitura di calcestruzzo a piè d’opera. La presenza di detta impresa avrebbe dovuto comportare una serie di iniziative da parte del F. per il coordinamento fra gli operai della Nuova Angius e Concu s.n.c. addetti alla movimentazione della betoniera ed ai lavori connessi, e quelli della impresa appaltatrice CO.GE.S., attività che era mancata o era stata effettuata intempestivamente, dopo che l’incidente si era già verificato. Quanto all’iniziativa assunta dal dipendente infortunato, essa, secondo i giudici di merito, costituiva solo una concausa ai sensi dell’art. 41 primo comma c.p e non si poneva come evento eccezionale, abnorme, esuberante rispetto al procedimento lavorativo, tale da elidere, per la sua assoluta imprevedibilità, il nesso di causalità fra l’evento dannoso e le condotte omissive sopra illustrate. La difesa dei ricorrenti ha dedotto i seguenti motivi. F.G. . Vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza a carico del F. di obblighi non attinenti alla sua funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il Coordinatore per l’esecuzione, collaboratore del committente, svolge un’attività di alta vigilanza da non confondersi con quella operativa demandata al datore di lavoro e alle figure dal predetto incaricate, quali il preposto e il dirigente, funzione riguardante la generale configurazione delle lavorazioni che non richiede una puntuale, stringente vigilanza sulla osservanza delle misure di sicurezza, demandata ad altre figure. L’attività dalla quale è scaturito l’incidente, getto e posa in opera del calcestruzzo, era un’ attività tipica, compiutamente disciplinata dai piani di sicurezza con la prescrizione di opportune cautele in forza delle quali le operazioni di movimentazione dei mezzi dovevano essere effettuate sotto la guida di un responsabile che doveva rimanere fuori dai mezzi in modo da dirigere la loro movimentazione. In questo contesto, non è dato comprendere quale addebito possa essere mosso al F. , posto che egli, nella suindicata qualità, aveva solo l’obbligo di verificare l’idoneità del POS, di adeguare eventualmente il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute durante le fasi della lavorazione e di vigilare sulla osservanza delle misure di sicurezza previste nel PCS da parte dei datori di lavoro. Il F. non aveva l’obbligo di presenziare nel cantiere e di sovraintendere alle attività che ivi si svolgevano, né l’obbligo di informare i lavoratori e i preposti sulle procedure da seguire. Difatti, l’intervento del coordinatore per la sicurezza si concretizza ad un livello più generale ed è rivolto ai datori di lavoro delle imprese esecutrici mentre l’obbligo di informazione e di formazione dei lavoratori, al pari dell’obbligo di vigilare e sovraintendere sull’esatta attuazione ed adozione da parte di costoro delle misure di sicurezza grava sul datore di lavoro e, per lui, sul preposto. Peraltro dall’istruttoria era emerso che durante la fasi di lavorazione del calcestruzzo i movimenti del mezzo erano in concreto guidati da un uomo a terra come prescritto nel PCS. 2 mancanza di motivazione con riguardo a specifico motivo di appello secondo cui il preteso comportamento alternativo lecito non era idoneo ad evitare l’evento in quanto non avrebbe potuto comportare con certezza l’applicazione da parte del preposto P. delle regole cautelari previste nel POS e nel PCS. 3 violazione della legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra l’incidente e le condotta colpose contestate all’imputato F. . Assume la difesa che la circostanza che le regole cautelari previste nei documenti in materia di sicurezza PCS e POS non siano state rispettate nel caso concreto, non ha alcun nesso con la mancata vigilanza e col mancato coordinamento ascritti al F. . M. . 1 Vizio di motivazione concernente la valutazione della abnormità, della condotta del P. , esorbitante le fasi del ciclo lavorativo e tale dunque da escludere il nesso di causalità fra la l’evento dannoso e la condotta colposa contestata. L’incidente si è verificato non durante la normale lavorazione, che si articola nelle fasi della collocazione della gabbie di ferro nello scavo e della successiva operazione di getto del calcestruzzo dalla betoniera, fasi che richiedono, secondo la previsione dei piani di sicurezza, la presenza di personale a terra per il controllo della movimentazione del mezzo. Esso si è verificato quando le gabbie erano state già allocate nello scavo e la betoniera era stata condotta sul posto per dare inizio al getto di calcestruzzo. Questa ultima operazione non era ancora iniziata e quindi non era prevista la presenza di operai che guidassero i movimenti. In modo del tutto estemporaneo il P. si è portato sul ciglio dello scavo per sistemare una gabba che non era stata ben allocata e la sua iniziativa ha reso necessaria lo spostamento del mezzo per consentirgli detta operazione. In quel frangente, mentre la macchina veniva spostata dall’autista Ma. , il P. si è portato sotto la betoniera con la gamba fra gli assi delle ruote anteriori, quasi a fare leva, attraverso tale appoggio, per poter disporre della forza necessaria per spostare le pesante gabbia, e la sua gamba è stata travolta dal mezzo. In questa fase anomala della lavorazione, che non rientrava nelle previsioni, l’assenza della misura di prevenzione dalla presenza di un uomo a terra per dirigere la movimentazione, si giustifica con la imprevedibilità dello spostamento della betoniera determinato solo dalla richiesta del dipendente della impresa esecutrice dei lavori Co.GE.S. s.r.l. non essendo ancora iniziato il getto di calcestruzzo. E comunque, è mancato il coordinamento fra i vari i vari soggetti interessati dalla lavorazione, il P. , il C. e l’autista Ma. . In quel momento non erano in atto le precauzione previste nei piani di sicurezza moviere a terra , che i testi assunti durante l’istruttoria dibattimentale hanno riferito essere state sempre adottate, proprio perché non era ancora iniziata l’operazione di getto del calcestruzzo e la fase precedente della lavorazione, allocazione della gabbie di ferro nello scavo, era in fase di completamento. Ritenuto in diritto Il ricorso di F. è fondato. Va innanzitutto delineare la posizione di garanzia rivestita dal predetto imputato. Nel quadro delle molteplici posizioni di garanzia previste dalla normativa di settore al fine del rafforzamento del sistema della prevenzione e sicurezza del lavoratore, attraverso la sinergia di interventi dei titolari delle posizioni di garanzia in materia, assume rilievo, nel caso in esame, la figura del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera denominato anche coordinatore per l’esecuzione dei lavori prevista dagli art. 2 e 5 del d.lvo n. 494/1996. La previsione di tale figura si ricollega al riconoscimento, operato dal citato d.lvo, di specifici compiti nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro in capo al committente, figura anch’essa prevista dal decreto in questione come destinataria degli obblighi di protezione, che va ad affiancarsi a quella del datore di lavoro. Normalmente è il datore di lavoro il personaggio che riveste una posizione di vertice nel sistema della sicurezza, in quanto titolare del rapporto di lavoro e al contempo titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, con compiti quindi organizzativi ed economici inerenti l’attività dell’impresa che lo vedono direttamente coinvolto anche nella predisposizione ed osservanza delle misure antinfortunistiche. Nell’ottica di una pluralità di soggetti che concorrono alla sicurezza del lavoro, il d.lvo n. 494/1996 introduce, affiancandola al datore di lavoro con i suoi collaboratori, la figura del committente. È ragionevole difatti che anche il committente, che assume l’iniziativa della realizzazione dell’opera, provvedendo a programmarla e a finanziarla anche se l’esecuzione venga affidata a terzi, assuma una quota di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica collocandosi accanto al datore di lavoro nella titolarità degli obblighi di protezione, con la possibilità di demandarli ad altra figura, questa ausiliaria, del responsabile dei lavori, anziché occuparsene direttamente. Per gli aspetti tecnici delle competenze facenti capo al committente in materia antinfortunistica, lo stesso, o per lui il responsabile dei lavori, si avvale di figure specializzate distinte per la fase della progettazione e della realizzazione, che sono appunto il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione. Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti art. 10 ed assolvono compiti delicati, quali, per il coordinatore in fase di progettazione, redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo contenente le infoimazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi art. 4 per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 1 controllare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro 2 verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice come piano di dettaglio, ed assicurarne la coerenza col PCS 3 adeguare il piano di coordinamento e sicurezza e il fascicolo di valutazione dei rischi in relazione all’evoluzione dei lavori e all’eventuali modifiche intervenute 4 organizzare tra i datori di lavoro operanti nello stesso cantiere la cooperazione ed il coordinamento delle attività all’interno del cantiere 5 infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati art. 5 d.lvo n. 96/494 . Trattasi di figure, quelle dei coordinatori per la sicurezza, le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Sez. 4, n. 7443 del 17/01/2013 Rv. 255102, sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008, Rv. 240393 . Senza dubbio, il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza del cantiere è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell’opera. Egli è gravato da plurimi, tipici obblighi che la , legge specifica adeguatamente. Per quanto riguarda il coordinatore per l’esecuzione, in quanto diretta promanazione del committente, anch’egli titolare di una posizione di garanzia ma non così pregnante e diretta come quella del datore di lavoro-appaltatore, la funzione costantemente riconosciutagli nelle pronunce della Suprema Corte, anche sulla base del contenuto dei compiti assegnatigli dalla normativa di settore art. 5 d.lvo n. 494/1996 , viene qualificata come funzione di alta vigilanza , nettamente distinta da quella operativa riconosciuta invece al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, ovvero il dirigente e il preposto Sez. 4,n. 18149 del 21/04/2010 Rv. 247536, Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015 Rv. 265661 . Dalle attribuzioni contenute nella citata norma si evince difatti che al coordinatore non è demandata un’attività di controllo diretto e continuo del cantiere circa l’adozione ed osservanza delle misure di prevenzione previste nel PCS. La sua funzione è quella di correlarsi con i datori di lavoro delle imprese esecutrici e di vigilare sulla attuazione da parte di costoro delle misure e prescrizioni antinfortunistiche previste nel PCS e nel documento di valutazione dei rischi e sulle prescrizioni del piano di sicurezza POS di competenza del datore di lavoro. In definitiva la sua opera di alta vigilanza è diretta non ai lavoratori, del cui operato se ne occupa direttamente il datore di lavoro e i suoi ausiliari vigilando sull’osservanza da parte di costoro delle misure di sicurezza, bensì è diretta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori fra i quali organizza anche il necessario coordinamento sempre in tema di sicurezza quando vi siano più imprese contemporaneamente operanti nel cantiere. Non va dimenticato che la precipua preoccupazione del legislatore in materia di prevenzione degli infortuni è rivolta a quelle situazioni, spesso ricorrenti, nelle quali nel medesimo cantiere si trovino ad operare più imprese. Proprio a tal fine è prevista, la presenza, già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In definitiva il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall’azione congiunta di diverse imprese, e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni. Come più volte affermato da questa Corte, la funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza, nei termini sopra illustrati, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative datore di lavoro, dirigente, preposto di conseguenza essa ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto. Sez. 4, n. 18149 del 21/0412010 Rv. 247536, Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010 Rv. 247536 . Alla luce di tali principi, per comprendere se l’evento dannoso coinvolga la responsabilità del coordinatore F. , occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturita la caduta. Occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto o se invece l’evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, ambito riservato al coordinatore per la sicurezza il che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in corso. Orbene, dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dai giudici di merito, è emerso che esso si è verificato in un intervallo di tempo fra l’allocazione della gabbie ferrose nello scavo e il successivo getto di calcestruzzo attraverso la betoniera che era stata già portata in loco, in conseguenza della discesa sul ciglio dello scavo dell’operaio infortunato P. per sistemare manualmente una delle gabbie essendo necessario arretrare la betoniera per dare al P. la possibilità di effettuare l’operazione, stante lo scarso spazio disponibile, la betoniera, su richiesta dell’altro operaio dell’impresa appaltatrice CO.GE.S., C. , è stata arretrata dall’autista senonché, nel corso della manovra ha travolto la gamba del P. , che si era imprudentemente posto con l’arto sotto l’asse delle ruote della macchina per fare leva ed avere più forza per sistemare la gabbia nello scavo. È evidente quindi che l’incidente si è verificato per un estemporaneo e contingente sviluppo dei lavori, come tale non previsto nel PCS, nel corso di una manovra posta in essere dal lavoratore infortunato nell’intervallo fra due fasi della lavorazione dello scarico del calcestruzzo, ovvero la collocazione delle gabbie in ferro nello scavo e il successivo getto di calcestruzzo tramite la betoniera, e in conseguenza della imprudente posizione assunta dall’operaio con la gamba posta a contrasto con l’asse delle ruote della betoniera. Tale sviluppo non attiene alla configurazione di base del lavoro, che prevedeva genericamente la presenza di un moviere a terra per dirigere i movimenti della betoniera quando essa era in funzione. L’infortunio si è verificato quando la macchina non era ancora in funzione il suo movimento si è reso necessario per una improvvisa esigenza, sorta sul momento, di procedere, prima di iniziare le operazioni di getto del calcestruzzo, alla corretta sistemazione di una gabbia di ferro nello scavo, situazione che non poteva essere disciplinata nei piani di sicurezza. Discende da ciò che l’evento era sottratto alla sfera di controllo del coordinatore per la sicurezza e alle funzione di alta vigilanza riconosciutagli ed era invece ricompreso in quella del datore di lavoro o del suo preposto. Il compito del coordinatore per la sicurezza era difatti quello di vigilare, attraverso periodiche verifiche, sulla attuazione ed osservanza delle misure antinfortunistiche previste nei piani di sicurezza da parte del datore di lavoro il quale a sua volta doveva, per il tramite dei suoi ausiliari, esercitare un costante capillare controllo sul cantiere circa l’osservanza da parte dei lavoratori delle misure. Una volta inserita nei piani di sicurezza la specifica previsione che la movimentazione della betoniera doveva essere effettuata sotto il diretto controllo di un moviere a terra che dirigesse gli spostamenti del pesante mezzo, ed effettuata la verifica circa l’adozione della misura antinfortunistica da parte del datore di lavoro, non può porsi a carico del coordinatore per la sicurezza, che non deve essere presente giornalmente sul cantiere, la responsabilità per l’assenza, il giorno dell’incidente, di un operaio durante il breve spostamento del mezzo effettuato, prima dell’inizio della lavorazione, dall’autista su richiesta del dipendente della CO.GE.S. C. , che, in qualità di corresponsabile per la sicurezza per quella lavorazione, avrebbe dovuto lui stesso dirigere dall’esterno la manovra dell’autista, ponendolo in tal modo nelle condizioni di arrestare il mezzo di fronte all’ostacolo rappresentato dalla presenza del P. con la gamba posta sotto la betoniera. I possibili sviluppi di quella lavorazione, scaturenti da situazioni contingenti non prevedibili, non rientravano nell’ambito delle competenze del coordinatore per la sicurezza. Diversa è la posizione del M. . Se al F. non può essere rimproverata alcuna omissione in relazione allo sviluppo contingente ed estemporaneo della lavorazione da cui è scaturito l’infortunio, lo stesso non può dirsi per il M. , il quale, nella sua qualità di capocantiere preposto per la sicurezza, aveva l’obbligo di vigilare sulla puntuale, costante osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, anche quando, come nel caso in esame, la mancata adozione della specifica misura antinfortunistica ha riguardato un anomalo e non previsto sviluppo della lavorazione, inseritosi nella fase intermedia fra la collocazione delle barre in acciaio nello scavo e l’inizio del getto a caldo di calcestruzzo tramite la betoniera già presente in loco. È bene precisare che tale anomalia nello sviluppo dei lavori non è idonea ad esonerare da responsabilità il capocantiere, il quale è tenuto a vigilare sulla osservanza delle misura di sicurezza anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato al di fuori dall’ordinario prevedibile e disciplinato quanto alla predisposizione ed adozione di presidi antinfortunistici sviluppo della lavorazione. Nel caso in esame, pur in presenza di tale situazione, va tuttavia rilevato che la misura di sicurezza doveva essere apprestata per tutto l’arco della lavorazione unitariamente intesa, comprensiva sia della sistemazione delle gabbie ferrose nello scavo, sia del getto del calcestruzzo. Quindi, come condivisibilmente ritenuto dai giudici di merito, doveva essere assicurata la presenza di un moviere a terra nelle immediate vicinanze della macchina, sin dal momento in cui essa veniva portata sul luogo, al fine di poter dirigere qualsiasi spostamento della betoniera che si fosse reso necessario in qualunque momento della lavorazione, compresa la fase sistemazione nello scavo delle gabbie di ferro, fatta a mano dagli operai, in vista di quella successiva del getto a caldo del calcestruzzo. Doveva peraltro essere assicurato il coordinamento fra i vari lavoratori dipendenti delle imprese in qual momento operanti sul cantiere, e cioè l’autista della macchina dipendente della s.n.c. NUOVA ANGIUS e CONGIU e gli operai dipendenti della impresa appaltatrice dei lavori stradali CO.GE.S. s.r.l Sono state svolte da parte della difesa del predetto imputato diffuse argomentazioni in punto di nesso di causalità, in ordine alla condotta del lavoratore infortunato al fine di dimostrarne l’assoluta abnormità, da considerarsi, in quanto tale, causa esclusiva dell’evento, interruttiva del nesso di causalità fra l’infortunio e l’inosservanza delle norme antinfortunistiche. Va osservato in proposito che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa. La Suprema Corte ha però costantemente precisato che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia eventualmente dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento. Sez. 4, n. 23729 del 19/04/2005 Ud. Rv. 231736 . La prospettazione di una causa di esenzione da colpa connessa alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo, che è conseguito, nella specie, dall’avere la vittima operato in condizioni di rischio note all’azienda e non eliminate da chi rivestiva la posizione di garanzia in motivazione sez 4 Sez. 4, n. 16890 del 14/03/2012 Rv. 252544 . Quindi l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun effetto esimente per il datore di lavoro che abbia provocato l’infortunio per violazione delle prescrizioni in materia antinfortunistica, giacché la relativa normativa è appunto diretta a prevenire gli effetti della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è dettata. Proprio in considerazione della finalità delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro testè illustrate, dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile che presenta i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute tale si è definito il comportamento posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, al di fuori delle prestazioni inerenti una determinata lavorazione - e pertanto al di là di ogni prevedibilità e possibilità di controllo per il datore di lavoro - ovvero, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in un qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Per contro, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento. Sez. 4, Sentenza n. 36339 del 2005 . Nel caso di specie, concordemente a quanto evidenziato dai giudici di merito, non può ritenersi esclusa la prevedibilità della condotta del dipendente infortunato, in quanto, benché incauta ed imprudente, era comunque ricompresa nell’ambito del procedimento lavorativo, non fuoriusciva dagli schemi ordinari della lavorazione nella quale la vittima era impegnata e dai suoi possibili sviluppi e rientrava nella tipologia di comportamenti che il lavoratore poteva comunque imprudentemente, negligentemente o distrattamente porre in essere. Come affermato dai giudici di merito, la sistemazione della gabbia in ferro nello scavo, costituisce un ordinario intervento prodomico al getto di calcestruzzo, assolutamente prevedibile in quanto parte integrante del procedimento lavorativo, ragione per cui, ancor prima della messa in funzione della betoniera, doveva essere assicurata la presenza a terra di un moviere per qualsiasi spostamento della macchina che si fosse reso necessario per consentire l’operazione in cui era intento, nelle immediate vicinanze della betoniera, il dipendente infortunato, precauzione della quale non può non farsi carico il M. nella qualità di capocantiere preposto alla sicurezza. Allo stesso peraltro deve essere addebitata l’inosservanza dell’obbligo di informazione e di formazione dei lavoratori sui rischi delle lavorazioni, attività facente capo al datore di lavoro e, per esso al capo cantiere preposto alla sicurezza mentre grava sul coordinatore per la sicurezza promuovere il coordinamento fra le imprese esecutrici dei lavori, operanti nello stesso cantiere, attività in relazione alla quale non è stata tuttavia contestato alcun addebito a carico del F. nell’imputazione essendo risultato dall’istruttoria dibattimentale richiamata nella sentenza impugnata, l’assoluta insufficienza di tale attività. Il reato si è prescritto il 18.3.2016, dopo la sentenza di appello emessa il 17.3.2015, per decorso del termine di sette anni e sei mesi dalla data di commissione del 18.9.07. Attesa la non manifesta infondatezza del ricorso proposto dal M. , nei termini sopra illustrati, deve farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nei suoi confronti. Quanto al F. , attesa l’assenza di responsabilità del predetto ricorrente connessa alla posizione di garanzia rivestita, come sopra accertata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F.G. perché il fatto non sussiste e nei confronti di M.C. per essere il reato estinto per prescrizione.