Notifica al difensore non più investito del mandato: è necessario garantire la conoscenza effettiva dell’atto

Quando la notificazione della citazione è omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulta inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, si determina la nullità assoluta e insanabile della citazione dell’imputato.

Con sentenza n. 20058/16, depositata in cancelleria il 13 maggio, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna. Il caso. L’imputato ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Ferrara che lo aveva giudicato responsabile del reato di furto aggravato, riducendo la pena originariamente inflitta per effetto dell’attenuante del danno di speciale tenuità e confermando ogni altra statuizione. Con il ricorso si articolano in particolare tre motivi la nullità del decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte d’appello, in quanto notificato all’imputato presso un difensore non più investito del mandato e non avente veste di domiciliatario la nullità dell’avviso per l’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio di primo grado indirizzati all’imputato, perché notificati al difensore senza che fosse stato effettuato alcun tentativo di recapito presso il domicilio eletto motivazione apparente quanto al giudizio di responsabilità. Nulla la vocatio in ius dell’imputato . A detta della Corte il primo motivo è fondato. L’imputato aveva infatti nominato un proprio difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso tale difensore e revocando ogni precedente nomina. Ciononostante, gli avvisi per la celebrazione del giudizio di appello sono stati comunque notificati all’imputato presso il precedente difensore di fiducia. Da questo consegue la nullità del giudizio di secondo grado, per essere nulla la vocatio in ius dell’imputato. Va sottolineato, infatti, che nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, si determina la nullità assoluta e insanabile della citazione dell’imputato. Nella fattispecie, essendo stata eseguita la notifica del decreto che dispone il giudizio di secondo grado a difensore non più investito del mandato e non domiciliatario fiduciario dell’imputato, essa non risultava più idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. La sentenza impugnata va quindi annullata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 febbraio – 13 maggio, numero 20058 Presidente D’Isa Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. P.C., a mezzo del difensore di fiducia, avv. G.R., ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Ferrara, che lo aveva giudicato responsabile del reato di furto aggravato, commesso il 6.5.2009, riducendo la pena originariamente inflitta per effetto della riconosciuta attenuante del danno di speciale tenuità e confermando ogni altra statuizione. 2. Con il ricorso si articolano tre motivi nullità dei decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Appello, in quanto notificato all'imputato presso un difensore non più investito dei mandato e non avente veste di domiciliatario nullità dell'avviso per l'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio di primo grado indirizzati all'imputato perché notificati al difensore ex art. 161, co. 4 cod. proc. penumero senza che fosse stato effettuato alcun tentativo di recapito presso il domicilio eletto, ovvero la casa circondariale di Ferrara apoditticità della motivazione con la quale la Corte di Appello ha rigettato la relativa eccezione motivazione apparente quanto al giudizio di responsabilità. Considerato in diritto 3. Il primo motivo, avente carattere pregiudiziale, é fondato. Giova premettere che il P. é stato restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nella sua contumacia, con provvedimento reso il 18.4.2015 dal Tribunale di Ferrara, quale giudice dell'esecuzione. Dal menzionato atto si evince che il P. aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv. G.R. con atto depositato il 31.3.2010 presso la cancelleria dei Tribunale di Ferrara, eleggendo domicilio presso tale difensore e revocando ogni precedente nomina ciò nonostante gli avvisi per la celebrazione del giudizio di appello furono notificati all'imputato presso il precedente difensore di fiducia, avv. L.P., ex art. 161, co. 4 cod. proc. penumero Da quanto premesso consegue oltre alla inconferenza del tema trattato dalla Corte di Appello della nullità dell'avviso per l'udienza preliminare e del decreto che disponeva il giudizio di primo grado la nullità del giudizio di secondo grado, per essere nulla la vocatio ín ius dell'imputato. Va rammentato, infatti, che nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, si determina la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 cod. Il proc. penumero cfr. Sez. 6, numero 34170 del 04/07/2008 dep. 26/08/2008, Fonzi, Rv. 240705 . Nel caso di specie, essendo stata eseguita la notifica del decreto che dispone il giudizio di secondo grado a difensore non più investito dei mandato e non domiciliatario fiduciario dell'imputato, essa non risultava idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, per nuovo giudizio. P.Q.M . annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bologna.