Problemi psicologici e malformazioni per il detenuto: condizioni compatibili col carcere

Respinta definitivamente la possibilità del differimento della pena, o l’applicazione della detenzione domiciliare. Non contestata la sindrome ansioso-depressiva che affligge l’uomo, né le malformazioni alle dita delle mani e dei piedi. Egli però può comunque condurre una vita dignitosa dietro le sbarre.

Sindrome ansioso-depressiva per il detenuto, obbligato ad assumere dosi notevoli di ansiolitici e antidepressivi. A completare il quadro, poi, anche una patologia che ha provocato malformazioni alle dita delle mani e dei piedi. Condizioni psico-fisiche precarie, ma, nonostante tutto, l’uomo è obbligato a rimanere in carcere. Per i giudici non vi è alcuna lesione alla sua dignità Cassazione, sentenza n. 19795, Sezione Prima Penale, depositata oggi . Stato di salute. Respinte definitivamente le richieste avanzate dal legale dell’uomo. ‘No’ dei giudici sia all’ipotesi del differimento della pena che a quella della detenzione domiciliare . Le condizioni di salute del detenuto sono sì precarie, ma non tali da essere incompatibili con il regime carcerario . Per il Tribunale di sorveglianza è stata decisiva la lettura della relazione sanitaria fornita dalla ‘casa circondariale’ da essa è emersa solo una sindrome ansioso-depressiva in trattamento con ansiolitici ed antidepressivi . Di conseguenza, lo stato fisico del detenuto è ritenuto sostanzialmente buono , e anche le malformazioni alle mani e ai piedi non gli impediscono comunque di svolgere in modo autonomo gli atti essenziali della vita quotidiana e di relazione . Secondo il legale, che richiama altre relazioni mediche, il quadro patologico è gravissimo e non compatibile col carcere. Anche tenendo presente, viene aggiunto, che il detenuto soffre di epatite e assume dosi massicce di ansiolitici e quattro farmaci per la pressione . Nonostante tutto, però, anche i magistrati della Cassazione ritengono impossibile sostenere che la carcerazione sia, in questo caso, contraria al senso di umanità . Ciò perché, pur prendendo atto dei problemi di salute lamentati dal detenuto, non ci si trova di fronte a uno scadimento fisico che gli neghi, all’interno del carcere, un minimo di dignità umana . Di conseguenza, è negata definitivamente la possibilità di un differimento della pena o dell’applicazione della detenzione domiciliare .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 novembre 2015 – 12 maggio 2106, n. 19795 Presidente Vecchio – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 24-4-2014, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Avellino, in data 27.12.2013, ed ha respinto la domanda di detenzione domiciliare, proposta da B.A., ex art. 47 ter comma 1 lett. C Legge 26 luglio 1975, n. 354, per ragioni di salute e quella finalizzata al differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen. Ha osservato il Tribunale che la relazione sanitaria in atti attestava psicoreattività ansioso depressiva in trattamento con ansiolitici ed antidepressivi non si segnalano altre patologie degne di nota e le condizioni di salute sono buone inoltre pur presentando malformazione ad entrambe le mani e dei piedi riesce a svolgere in modo autonomo gi atti essenziali della vita quotidiana e di relazione. 2. Ricorre per cassazione B.A., a mezzo dei suo difensore di fiducia. Deduce violazione degli artt. 147 cod. pen. e 47 ter Legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. Sì premette che era stata avanzata istanza di differimento dell'esecuzione della pena e, in via subordinata, di detenzione domiciliare per le condizioni di salute. All'istanza era allegata -perizia psichiatrica a firma del dr. Lisa del 2001 nel documento, redatto dal perito incaricato dal Giudice per le indagini preliminari si era riscontrata la presenza di una grave patologia di Episodio Depressivo Maggiore e si era ritenuta l'incompatibilità con il regime intramurario -cartella clinica UOSM di Sapri dell'anno 2003 _ -consulenza tecnica dei dott. Pace, responsabile dell'UOSM di Sapri, che definiva gravissimo il quadro patologico del Balbi. La documentazione era in contrasto con le affermazioni dei dirigente medico dei distretto di BN1, che aveva ritenuto una psicoreattività ansioso depressiva in trattamento e che non si segnalano altre patologie degne di nota. Le condizioni di salute sono buone . Per l'udienza dei 15.4.2014 la difesa aveva depositato nuova ed ulteriore consulenza dei dr. Alfonso Pace. Si affermava che, nonostante un'epatite B, il detenuto non fosse stato sottoposto a esami specialistici. Era trattato con dosi massicce di ansiolitici, necessarie a fronteggiare una psicosi, scambiata per psicoreattività il quadro era pericoloso, perché il Balbi assumeva ben quattro farmaci per la pressione, avendo una sofferenza epatica prossima alla cirrosi. La carcerazione era, dunque, contraria al senso di umanità e la richiesta di detenzione domiciliare era funzionale a colmare un vuoto legislativo, che permetteva solo la detenzione carceraria o lo stato di libertà. Il Balbi era affetto anche da sindattilia congenita. Il Tribunale, infine, non aveva dato risposte adeguate ai temi posti dalla difesa. La posologia dei farmaci era molto alta e sconsigliata per i pazienti con sofferenze epatiche. I cicli non avrebbero dovuto superare le 8-12 settimane e, di converso, il Balbi assumeva quelle dosi, a far data dall'agosto dello scorso anno. Si è concluso per l'annullamento con rinvio, al fine di rivalutare i temi posti dalla difesa anche disponendo una perizia che potesse far luce sulle condizioni di salute dei detenuto. 3. La difesa ha depositato, in data 20-10-2015 memoria integrativa. Ha allegato diario clinico aggiornato dei detenuto. Ha censurato la negazione delle patologie da cui è affetto il ricorrente, ribadendo la presenza di epatite, in particolare, condizione clinica su cui inciderebbero i farmaci somministrati che risultano epatotossici. Le conclusioni della relazione della Casa circondariale -ha, ancora, osservato risultavano smentite da diagnosi precedentemente eseguita dai periti nominati dai Tribunale ed allegata al fascicolo. Erano state, invero, individuate patologie di cui non vi era traccia nelle relazioni sanitarie e nel provvedimento impugnato . Osserva in diritto 1. II ricorso è inammissibile. 1.1. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, il differimento facoltativo della pena per motivi di salute può essere concesso solo se sia stata diagnosticata una grave infermità fisica e ricorra un serio e conclamato pericolo quoad vitam cfr. Cass., Sez. 1, 22 novembre 2000, n. 8936, rv. 21829, Piromalli Cass., Sez. 1, 24 giugno 2008, n. 27313, rv. 240877, Commisso o venga accertata l'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena. In quest'ultimo caso poi occorre valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative proprie della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale del condannato, conseguenti all'attività rieducativa svolta. L'espiazione della pena può essere legittimamente differita solo se, per la natura particolarmente grave dell'infermità dei condannato, l'esecuzione della pena stessa possa ritenersi in dispregio dei diritto alla salute e del senso d'umanità, al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti, per le eccessive ed ingiustificate sofferenze che essa può arrecare al condannato cfr. Cass., Sez. 1, 18 giugno 2008, n. 28555, rv. 240602 Sez. 1 23 settembre 1996, n. 4690, rv. 205750 . Ancora, le cure necessarie non devono risultare praticabili in istituto, tenendo, peraltro, in considerazione che le eventuali situazioni acute e di crisi ben possono essere fronteggiate con il ricovero esterno, ex art. 11 L. 26 luglio 1975, n. 354 Cass., Sez. 1, 28 settembre 2005, n. 36856, rv. 232511, La Rosa . C 1.2. Ciò posto, il ricorso è volto ad una non consentita rilettura in fatto di temi afferenti la condizione patologica del detenuto, temi che sono stati esaminati dal giudice nel provvedimento impugnato. Nella specie, si afferma una situazione sanitaria più grave di quella accertata in atti, traslando la valutazione su una vicenda clinico-diagnostica che non compete accertare a questa Corte. Il Tribunale, di converso, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con un percorso argomentativo adeguato ed immune da vizi sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità, giudizio eseguito con il richiamo della relazione sanitaria e di una condizione clinica generale che è stata definita buona. D'altro canto non si è documentato ne' un pericolo quoad vitam, o un'effettiva incompatibilità con l'ambiente carcerario. Del resto, il quadro di maggiore gravità clinica che si assume, non può essere inferito richiamando l'elencazione di patologie di cui si disconosce la portata e l'evoluzione ovvero introducendo indicazioni su distinti aspetti patologici sindattilia , che si assumono non valutati, dal Tribunale stesso. Quel dato patologico è descritto, nella specie, come mancanza delle dita nelle mani e nei piedi, là dove, di converso, si apprende dalla motivazione del gravato provvedimento -che, comunque, in estratto riporta la relazione sanitaria esso corrisponderebbe ad una malformazione e non alla mancanza delle dita. Essa, tuttavia, permette di svolgere in modo autonomo gli atti essenziali della vita quotidiana e di relazione. Anche l'esame di questo dato, dunque, chiama la Corte ad intervenire su un terreno di puro accertamento fattuale, che non compete al giudice di legittimità. Infine, non consta, alla luce del provvedimento impugnato e della relazione richiamata, quello scadimento fisico che si ponga al di sotto della soglia minima di dignità umana. Le difficoltà psicologiche dei detenuto, dedotte attraverso i richiami alle consulenze psichiatriche, dei resto ed ancora una volta, investono i limiti discrezionali delle opportunità trattamentali degli operatori di Istituto e non sono questioni valutabili in questa sede. Correttamente, infine, e con motivazione immune da errori logici e giuridici il giudice di merito ha dato conto, delle specifiche ragioni che hanno portato a ritenere la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario in atto. Il ricorso, alla luce di quanto detto, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.