L’assenza dell’avvocato di fiducia non equivale alla mancanza d’interesse

L’assenza all’udienza camerale del Difensore di fiducia, sostituito dall’avvocato d’ufficio, non equivale alla mancanza d’interesse.

Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 19123/2016, depositata il 9 maggio. Il caso. Il sig. C. proponeva ricorso in Cassazione contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato il non luogo a procedere sulla verifica del titolo esecutivo promossa contro l’ingiunzione di demolizione di un edificio abusivo, presentando due motivi. Il primo lamentava l’illegittimità del provvedimento in seguito a una supposta rinuncia del Difensore di fiducia del ricorrente. Il secondo invocava l’illegittimità per il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Mancanza d’interesse? La Corte di legittimità accogliendo il primo motivo, che ritiene fondato e capace di assorbire il secondo, annulla senza rinvio. L’ordinanza impugnata, infatti, che ha dichiarato il non luogo a provvedere, era stata emessa perché l’assenza del Difensore di fiducia era stata considerata come mancanza di interesse. Tuttavia, tale assunto è erroneo posto che nessuna norma processuale appare consentire siffatta conclusione , tenuto in considerazione che, nel caso in commento, il Difensore d’ufficio aveva, oltretutto, accolto l’istanza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 marzo – 9 maggio 2016, n. 19123 Presidente Rosi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. C.C. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere sull'incidente di esecuzione promosso avverso l'ingiunzione di demolizione di manufatto abusivo di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola, in data 07/10/1997 passata in giudicato il 17/03/2009 in relazione alla realizzazione di manufatto, per il quale pende domanda di condono edilizio, in sopraelevazione su piano terra già oggetto, a sua volta, di domanda di condono edilizio. 2. Con un primo motivo lamenta la illegittimità del provvedimento, adottato come se vi fosse stata rinuncia all'istanza nonostante il difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., avesse insistito per l'accoglimento dell'istanza. 3. Con un secondo motivo invoca l'illegittimità dell'ordinanza giacché la Corte avrebbe dovuto rilevare l'inefficacia dell'ingiunzione a demolire per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale applicabile alla ingiunzione a demolire attesa la natura effettiva di pena della stessa attesi i principi sul punto espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo fatti propri anche da alcune decisioni di giudici nazionali. Considerato in diritto 4. II primo motivo di ricorso, assorbente, è fondato. L'ordinanza impugnata ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza avendo ritenuto che l'assenza all'udienza camerale del Difensore di fiducia dell'instante, sostituito, ex art. 97, comma 4, c.p.p., da Difensore di ufficio, equivalesse a mancanza di interesse. Tale assunto è tuttavia erroneo, posto che nessuna norma processuale appare consentire siffatta conclusione tanto più laddove, come nella specie, il Difensore di ufficio nominato in sostituzione di quello di fiducia appunto non comparso, abbia concluso nel senso dell'accoglimento dell'istanza. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli affinché proceda all'esame del merito dell'istanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli.