Sostituzione di sanzioni penali con quelle amministrative: il fatto non è più previsto dalla legge come reato

Sarebbe punibile penalmente per la guida di un ciclomotore senza aver conseguito la patente, ma l’intervenuta depenalizzazione trasforma la contravvenzione in illecito amministrativo.

La Suprema Corte, con sentenza n. 19164/16, depositata il 9 maggio, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il caso. Avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ricorre l’imputato, colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 13 bis, del C.d.S. - patente e abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore - per aver guidato un ciclomotore senza mai aver conseguito il titolo abilitativo alla guida del mezzo. L’imputato deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di concessione del beneficio della irrilevanza del fatto, e violazione di legge in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale dell’ammenda comminata. Intervenuta depenalizzazione . La sentenza impugnata deve essere annullata a seguito della recente depenalizzazione del reato per cui si è proceduto. La contravvenzione di cui all’art. 116, è stata trasformata in illecito amministrativo dal d.lgs. n. 8/2016. L’art. 8 del suddetto decreto, ha poi introdotto una regola al principio di irretroattività, prevedendo cioè che le disposizioni come quella sopra citata ossia che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, come per l’appunto si verifica per questo caso. In via generale occorre sottolineare che in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto previsto dalla legge, non come reato ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo ogni qual volta la legge di depenalizzazione non prevede delle norme transitorie.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 aprile – 9 maggio 2016, numero 19164 Presidente Bianchi – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.I1 Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 28 maggio 2015, ha dichiarato C.F. colpevole del reato di cui all'articolo 116 comma 13 bis C.d.S., per aver guidato, in Reggio Calabria il 3 giugno 2013, il ciclomotore Piaggio Liberty 50 cod. civ. tg . X4BYCS, senza aver mai conseguito il titolo abilitativo alla guida del mezzo. 2.Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di concessione del beneficio della irrilevanza dei fatto ex articolo 27 d.P.R. numero 448/1988 e violazione di legge in relazione alla concessione in difetto di richiesta difensiva del beneficio della sospensione condizionale dell'ammenda comminata. Il difensore, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, allega copia del verbale dell'ultima udienza del 28 maggio 2015, nonché del dispositivo della sentenza e della sentenza impugnata. 3.La sentenza impugnata deve essere annullata a motivo della recente depenalizzazione del reato per cui si è proceduto. Invero, la contravvenzione di cui all'articolo 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'articolo 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, numero 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. L'articolo 8 del citato decreto - legislativo ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, numero 689, articolo 1 ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, come per l'appunto si verifica nel caso di specie. Occorre aggiungere che, in via generale, il giudice, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto previsto dalla legge non come reato, ma solo come illecito amministrativo, non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo ogni qual volta la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, numero 689 Sez. U, numero 25457 dei 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694 . Senonché, l'articolo 9 d. Igs. numero 8/2016 prevede espressamente tale obbligo. La presente sentenza va, pertanto, trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Reggio Calabria.