Scontro con i familiari, l’uomo lascia casa e si avvia verso il carcere: condannato per evasione

Confermata la sanzione per la violazione compiuta. Nessun dubbio sul reato di evasione. L’uomo ha abbandonato all’improvviso l’abitazione dove era costretto ai ‘domiciliari’. Irrilevanti sia i rapporti tesi con i familiari sia la decisione di ritornare in carcere.

Rapporti tesissimi coi familiari. E l’uomo, costretto ai ‘domiciliari’, preferisce ritornare in carcere. Ciò nonostante, è da catalogare come evasione” il suo allontanamento dall’abitazione. Irrilevante il fatto che egli si sia avviato verso la casa circondariale. Cassazione, sentenza n. 19005, Sezione Sesta Penale, depositata il 6 maggio 2016 Violazione. Nessun dubbio sul racconto fatto dall’uomo si è allontanato dalla abitazione della figlia – abitazione eletta a sede della sua detenzione domiciliare – per contrasti con i familiari . Eppure, per i giudici è comunque sanzionabile la violazione da lui compiuta, cioè il reato di evasione egli si è sottratto alla detenzione domiciliare senza prima passare dalla Stazione dei Carabinieri . Respinta anche in Cassazione, infine, la giustificazione addotta dall’uomo, cioè il fatto che egli si sia recato direttamente alla casa circondariale per ripristinare la detenzione carceraria . Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, è da valutare come irrilevante la scelta di ritornare in carcere . Ciò non rende meno grave la violazione dei ‘domiciliari’. E, in questa ottica, anche il richiamo al deterioramento dei rapporti con i parenti, concludono i giudici, non rappresenta una giustificazione plausibile per l’improvviso allontanamento dall’abitazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 aprile – 6 maggio 2016, n. 19005 Presidente Rotundo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 547/2015, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, a C.S. ex art. 385, commi 1 e 3, cod. pen., per essersi allontanato arbitrariamente dal domicilio presso il quale era ristretto in regime di detenzione domiciliare. 2. Nel ricorso presentato personalmente da C.S. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 43 e 385 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento psicologico dei reato, essendo emerso dalla istruttoria la volontà di allontanarsi dal domicilio per recarsi presso la Casa circondariale di Arienzo per ripristinare la sua detenzione carceraria, già espressa al magistrato di sorveglianza. Considerato in diritto 1. II motivo di ricorso in cassazione ha lo stesso contenuto dei ricorso in appello già vagliato nella sentenza impugnata. La Corte di appello ha accolto la rappresentazione dei fatti fornita dall'imputato si era allontanato dalla abitazione - eletta a sede della sua detenzione domiciliare - della figlia per contrasti con i familiari , ma ha ravvisato l'elemento psicologico dolo generico dei reato per essersi comunque S. - seppure per breve tempo - sottratto alla detenzione domiciliare, senza prima passare dalla Stazione dei Carabinieri preposti al suo controllo o comunque avvisarli. 2. Costituisce evasione qualsiasi volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare senza autorizzazione e non rilevano la sua durata, la distanza dello spostamento Sez. 6, n. 11679 dei 21/03/2012, Rv. 252192 Sez. 6, n. 26163 del 09/06/2009 Rv. 244469 o le motivazioni del soggetto, neanche l'intento di chiedere di essere condotto in carcere o di recarsi personalmente in carcere Sez. 6, n. 22109 del 13/05/2014, Rv. 262537 . Né può ravvisarsi ordinariamente la causa di giustificazione dello stato di necessità per asserito deterioramento dei rapporti con i congiunti conviventi, dal momento che in questa situazione non è apprezzabile il pericolo di un danno grave alla persona Sez. 6, n. 29679 del 13/03/2008, Rv. 240642 . P.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro in favore della Cassa delle ammende.