Reformatio in peius: no all’applicazione di una misura di sicurezza nuova in appello

Allorquando l’appello sia stato proposto soltanto dall’imputato, il giudice non può applicare una misura di sicurezza nuova, secondo il disposto dell’art. 597 c.p.p I ricorrenti non possono essere dunque espulsi dal territorio dello Stato.

Con sentenza n. 18532/16 depositata in cancelleria il 4 maggio 2016, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al terzo motivo di ricorso. Rigetta invece il resto dei ricorsi. Il caso . La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, condannava gli imputati per concorso in ricettazione e ordinava l’espulsione dei medesimi dal territorio dello Stato, confermando nel resto la sentenza impugnata. Gli imputati ricorrono personalmente per cassazione, con distinti ricorsi ma aventi il medesimo contenuto. In particolare deducono che la sentenza impugnata è incorsa in una inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità artt. 177 e 178 c.p.p. . Sostengono infatti la sussistenza di una nullità di carattere generale, verificatasi durante il giudizio di primo grado, avendo i loro difensori fatto pervenire all’udienza dibattimentale un’istanza di rinvio per legittimo impedimento, disattesa poi dalla Corte nonostante la tempestività. Lamentano altresì un vizio della motivazione con riferimento al mancato inserimento di incidente probatorio all’interno del fascicolo del dibattimento. Infine sostengono l’avvenuta erronea applicazione dell’art. 235 c.p. espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato , nonché la carenza di motivazione con riferimento al giudizio di pericolosità sociale richiesto dagli artt. 202 e 203 c.p Richiesta di rinvio dell’udienza intempestiva . A detta della Suprema Corte il primo motivo di ricorso è infondato. Il difensore non aveva sollevato questione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, ma solo in riferimento al mancato avviso del rinvio dell’udienza, sul presupposto che lo stesso fosse stato effettuato per legittimo impedimento. In effetti il difensore dei ricorrenti aveva sì richiesto il rinvio della prima udienza fissata davanti al Tribunale, per aver già preso un precedente impegno professionale, ma la motivazione mancava delle ragioni per le quali non poteva farsi sostituire. La Corte ha chiarito che è sufficiente che l’istanza sia proposta in prossimità” della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Nel caso di specie è di tutta evidenza l’intempestività della comunicazione dell’impedimento avvenuta il giorno prima dell’udienza. Infondato risulta anche il secondo motivo del ricorso con il quale i ricorrenti lamentavano l’omesso inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di incidente probatorio. Nel caso in esame, risulta che nessuna questione è stata sollevata dai ricorrenti, i quali non hanno mai chiesto di produrre copia del verbale di incidente probatorio, e non ne hanno chiesto neppure l’acquisizione. Fondato è dunque solo l’ultimo motivo. L’art. 597 c.p.p. al terzo comma, sancisce che quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né revocare benefici Il tenore dell’articolo appare pertanto inequivoco nel precludere l’applicazione all’imputato, in assenza di impugnazione da parte del p.m., di una misura di sicurezza che non sia stata già disposta in primo grado. La sentenza d’appello incorre dunque nella violazione del divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui applica ai ricorrenti la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 febbraio – 4 maggio 2016, n. 18532 Presidente Gentile – Relatore Verga Motivi della decisione Con sentenza in data 31 gennaio 2014 la Corte d'appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, che in data 8 giugno 2012 ha condannato T.A. e T. E. per concorso in ricettazione ordinava l'espulsione dei medesimi dal territorio dello Stato, a pena espiate, e confermava nel resto l'impugnata sentenza Ricorrono per Cassazione personalmente gli imputati, con distinti ricorsi, aventi identico contenuto. Deducono che la sentenza impugnata è incorsa in 1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità artt. 177 e 178 c.p.p. . Lamentano che nel corso dei giudizio di primo grado si è verificata una nullità di carattere generale avendo fatto pervenire all'udienza dibattimentale del 13 aprile 2012 i difensori di fiducia istanza di rinvio per legittimo impedimento, istanza disattesa nonostante la tempestività e l'indicazione dell'impossibilità di potere presenziare e di avvalersi di sostituti 2. vizio della motivazione con riferimento al mancato inserimento all'interno del fascicolo del dibattimento dei verbale di incidente probatorio. 3. erronea applicazione dell'articolo 235 codice penale con riferimento all'articolo 597 codice di procedura penale. Carenza di motivazione con riferimento al giudizio di pericolosità sociale richiesto dagli articoli 202 e 203 c.p. con riguardo all'espulsione dal territorio dello Stato Lamentano i ricorrenti che nonostante la sentenza fosse stata impugnata esclusivamente dagli imputati la stessa è stata riformata in pejus ordinando l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiate. Sostengono inoltre che non è neppure stato svolto un formale giudizio di pericolosità sociale Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve preliminarmente rilevarsi che il difensore avanti la corte d'Appello non aveva sollevato questione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, ma solo in ordine al mancato avviso dei rinvio dell'udienza sul presupposto che lo stesso fosse stato effettuato per legittimo impedimento. Solo in questa sede deduce nullità ex art. 178 lett. c c.p.p. per mancato accoglimento di istanza di differimento, fatta pervenire alla prima udienza dibattimentale, svoltasi il 13.4.2012 avanti il Tribunale. Effettivamente il difensore dei ricorrenti, avv. Cacaci, a mezzo fax il 12.4.2012 alle ore 15.54, ha chiesto il rinvio della prima udienza fissata avanti il Tribunale di Teramo per legittimo impedimento, perché aveva già un precedente impegno professionale in processo, proveniente da rinvio disposto dal Tribunale di Bologna in data 25.11.2011, affermando anche di essere impossibilitato a farsi sostituire, poiché i colleghi di studio erano impegnati in altri processi. Il Tribunale ha disatteso la richiesta, perché intempestiva e mancante della motivazione delle ragioni per cui non poteva farsi sostituire. La pronta comunicazione dei legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta. Inequivoca è sul punto la volontà del legislatore, che all'art. 420 ter c.p.p. - e, prima, all'art. 486 c.p.p., comma 5 - ha espressamente previsto che il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza dei difensore è dovuta a legittimo impedimento purché prontamente comunicato Sez. 6, n. 16054 del 02/04/2009, Rv. 243524 . Secondo le Sezioni Unite di questa Corte sentenza n. 4708 del 1992 l'impedimento è prontamente comunicato quando tale comunicazione avvenga non appena conosciuta la contestualità degli impegni professionali. Questa Corte sentenza N. 1519 del 2006 Rv. 233139, N. 2776 dei 2009 Rv. 242711, N. 16054 del 2009 Rv. 243524 N. 27174 del 2014 Rv. 260579 ha chiarito che è sufficiente che l'istanza sia proposta in prossimità della conoscenza da parte dei difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Ciò si verifica quando, ricevuta la notificazione della fissazione di udienza davanti al giudice rispetto al quale poi si intende far valere l'impedimento professionale, il difensore verifichi che per la medesima data ha precedenti impegni di udienza avanti diversa autorità giudiziaria e ritenga di dover dare ad essi prevalenza. La prontezza della comunicazione va pertanto determinata con riferimento ai momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. La ragione della scelta legislativa è chiara si tratta di un intelligente equilibrio tra le esigenze proprie dell'esercizio della libera professione forense e quelle dell'ordinato ed efficace esercizio della giurisdizione La destinazione in ruolo di un processo che non venga poi trattato per impedimento professionale del difensore determina infatti uno stallo dei tutto antieconomico dell'ordinata e proficua gestione giudiziaria in tal senso Cass. N. 27174/2014 Rv. 260579 N. 16054/2009 Rv. 243524 . Nel caso di specie è di tutta evidenza l'intempestività della comunicazione dell'impedimento avvenuta il giorno prima dell'udienza, fissata per il 13 aprile 2012. Ciò assorbe anche la questione relativa alla argomentazione sull'impossibilità di avvalersi di sostituto, non più rilevante una volta che sia accertata l'intempestività della richiesta di differimento. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'omesso inserimento nel fascicolo dei dibattimento ddel verbale di incidente probatorio. La prima verifica sulla legittimità dei contenuto del fascicolo per il dibattimento avviene in sede di questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 co 2 c.p.p. che ha inserito una clausola di salvezza per la proposizione di questioni che, attenendo al contenuto del fascicolo dibattimentale, sorgano soltanto nel corso del dibattimento. Dette questioni suscettibili di essere sottoposte all'attenzione del giudice, possono attenere all'omesso inserimento in detto fascicolo di atti che si ritiene debbano essere in esso contenuti ovvero all'indebito inserimento di materiale che, invece, questo non può contenere. Nel caso in esame, come correttamente indicato dai giudici d'appello nessuna questione è stata sollevata dai ricorrenti che non hanno mai chiesto di produrre copia del verbale di incidente probatorio e neppure ne hanno chiesto l'acquisizione . Fondato è invece il terzo motivo di ricorso. L'art. 597 c.p.p., comma 3 dispone che, allorquando l'appello sia stato proposto soltanto dall'imputato, il giudice non possa applicare una misura di sicurezza nuova. Il tenore testuale della disposizione in disamina appare pertanto inequivoco nel precludere l'applicazione all'imputato, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, di una misura di sicurezza che non sia stata disposta in primo grado. Incorre dunque nella violazione del divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che, in esito ad un gravame attivato esclusivamente dall'imputato, applichi a quest'ultimo, per la prima volta, una misura di sicurezza Sez. 1, 30-4-09 n. 2004, rv. n. 243779 n. 12999/2015 Rv. 262991 La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui applica ai ricorrenti la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale che elimina rigetta nel resto i ricorsi.