Ancora un caso di errato indirizzo PEC: difensore assente e contraddittorio non valido

Mancata sussistenza di un regolare contraddittorio per assenza del difensore l’avviso di udienza viene inviato ad un indirizzo di posta elettronica errato.

Con sentenza n. 18519/16 depositata in cancelleria il 4 maggio 2016, la Corte prende in esame il seguente caso. Il caso. L’ordinanza del Tribunale di Brescia aveva sostituito nei confronti della ricorrente, la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto di esercizio temporaneo della professione medica per la durata di 6 mesi. Avverso il suddetto provvedimento presentava ricorso l’imputata chiedendone l’annullamento per violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., per aver il Tribunale proceduto alla decisione del ricorso in assenza del difensore, là dove lo stesso non era stato avvisato dell’udienza, in quanto l’avviso di fissazione era stato inviato ad un indirizzo di posta elettronico errato. Per la Corte il ricorso è fondato e, di conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio Errato indirizzo di posta elettronica. L’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame è stato inviato all’errato indirizzo di posta elettronica del difensore di fiducia. Stante la mancata integrazione di un regolare contraddittorio, per omesso avviso al difensore, l’udienza innanzi al Tribunale del riesame deve ritenersi essere stata celebrata irritualmente, con conseguente nullità del provvedimento emesso all’esito che deve essere annullato senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 aprile – 4 maggio 2016, n. 18519 Presidente Ippolito – Relatore Bassi Fatto e diritto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Brescia, sezione specializzata per il riesame, ha sostituito nei confronti di M.A. la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto di esercizio temporaneo della professione medica per la durata di mesi sei, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 416 e 445 cod. pen. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Massimo Bergamasco, difensore di fiducia di M.A., e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c , e 179 cod. proc. pen., per avere il Tribunale proceduto alla decisione dei ricorso in assenza dei difensore, là dove lo stesso Avv. Bergamasco, difensore di fiducia di A., non veniva ritualmente avvisato dell'udienza, giusta l'invio dell'avviso di fissazione ad un indirizzo di posta elettronica errato. 3. II ricorso è fondato ed, in conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. 4. Come si evince dal fascicolo, l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame di Brescia è stato inviato ali' errato indirizzo di posta elettronica del difensore di fiducia di M.A., Avv. Massimo Bergamasco, segnatamente a quello massimo.bergamasco@pecavvovatigorizia.eu”, anziché a quello corretto massimo.bergamasco@pecavvocatigorizia.eu” . Stante la mancata integrazione di un regolare contraddittorio, per omesso avviso al difensore, l'udienza innanzi al Tribunale del riesame bresciano deve ritenersi essere stata irritualmente celebrata, con conseguente nullità del provvedimento emesso all'esito, che deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per la deliberazione. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Brescia per la deliberazione.