Le dichiarazioni della parte civile non sono di per sé inattendibili

Che le dichiarazioni della parte civile debbano essere opportunamente ed attentamente vagliate non è opzione errata ed, anzi, va nella maggior parte dei casi caldeggiata onde evitare ingiuste condanne. Ma ciò non significa che la testimonianza in questione goda di per sé di una sfiducia tale da dover essere in qualche modo riscontrata o confermata punto per punto da prove oggettive o da altre fonti personali.

E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 17062, depositata il 26 aprile 2016. In media stat virtus , dicevano gli antichi e giustamente così le dichiarazioni de quo potranno essere svalutate se saranno prive di qualche riscontro e soprattutto se i dati processuali in qualche modo sconfessino gli assunti accusatori. Fuori da questi casi, il giudice è tenuto a valutare la prova in questione facendo ricorso al libero convincimento, che, come è noto, non autorizza all’arbitrio e neppure al travisamento delle risultanze. Sicché se risulta che la svalutazione delle dichiarazioni effettuate dal giudice di merito è frutto di un pregiudizio”, che peraltro si fonda sopra evidenti manipolazioni valutative dei dati processuali, allora si è di fronte ad una motivazione illogica che merita di essere cassata. Il caso. Nella specie è accaduto che la Corte d’appello, trascurando le evenienze processuali, avesse demolito l’impianto accusatorio fondato sopra le dichiarazioni della parte civile, che sarebbe stata contraddetta dalle emergenze probatorie in atti. Di fronte al ricorso della procura generale e della parte civile, la Suprema corte ha avuto facile gioco nell’evidenziare l’errore logico di partenza della Corte distrettuale ma soprattutto i travisamenti in cui era incorsa, avendo parcellizzato i diversi dati, che dunque non sarebbero stati valutati nel complesso, ed essendovi stati evidenti travisamenti delle risultanze. Da qui l’annullamento con rinvio della decisione gravata. Conclusioni. Nella decisione in commento non vi è l’enunciazione di un principio ma l’applicazione di principi ormai consolidati. Essa costituisce non tanto un precedente, in senso tecnico, ma un esempio per poter comprendere in che si sostanzi l’errore formale della motivazione. Ciò detto, null’altro si ritiene di aggiungere, se non che ogni sentenza, anche di assoluzione, non è immune da vizi. Tutto sta nel comprendere la portata del vizio ed i suoi riflessi. Se così è, non si può biasimare che la Suprema corte abbia rilevato un errore ed abbia chiesto un nuovo giudizio. Del resto, non si è trattato di una valutazione opinabile, ma di una decisione logicamente inaccettabile. In fondo, giudicare con ragione ha ancora valore.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 – 26 aprile 2016, n. 17062 Presidente Gentile – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di M., assolveva M.P.N. dal reato di appropriazione indebita contestatogli con la formula perché il fatto non sussiste. 2. La Corte riteneva non sufficientemente provato che l'imputato, quale incaricato della ditta Edilpark s.r.l., si fosse indebitamente appropriato, senza versarla a detta società, della somma di euro 9.500,00 che la parte civile B.A. gli aveva versato in tre rate, da maggio ad ottobre dei 2008, in pagamento di lavori di pavimentazione di un'area di sua proprietà commissionati alla Edilpark s.r.l La Corte non riteneva attendibili le dichiarazioni della parte civile, ravvisando significativi contrasti sia con documenti agli atti, sia con le dichiarazioni rese da altri testimoni escussi al dibattimento, con riguardo ai tempi ed ai modi del pagamento delle somme ed, inoltre, rinvenendo una intrinseca illogicità nella circostanza che le dazioni di denaro erano avvenute in contanti senza il rilascio di alcuna ricevuta. 3. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica e la parte civile A. B., deducendo, con identici motivi, il vizio di motivazione sotto il profilo dei travisamento delle prove poste alla base della decisione assolutoria pronunciata dalla Corte di Appello, nonché l'apoditticità delle argomentazioni utilizzate per ritenere inattendibile il racconto della parte civile siccome riscontrato da numerose deposizioni testimoniali. Si dà atto che il difensore dell'imputato ha depositato una memoria difensiva. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati. 1.Dall'insieme delle censure analiticamente indicate nei ricorsi, emerge che la motivazione della Corte di Appello presenta vizi argomentativi non superabili. In primo luogo, la circostanza che l'imputato avesse avuto titolo, per conto della Edilpark s.r.l., per recarsi presso l'area adibita a voli aerei privati della quale era comproprietaria la parte civile ricorrente, in concomitanza con i lavori di pavimentazione che ivi si stavano effettuando, risulta dimostrata dal rapporto, anche societario in altra compagine, che legava il N. al C., socio della Edilpark s.r.l. e soggetto con il quale il B. aveva concluso l'accordo per la fornitura ed il montaggio del materiale che aveva dato luogo alla vicenda processuale all'esame. Per di più, secondo quanto testualmente evidenziato dai ricorrenti fg. 10 del ricorso della parte civile , lo stesso imputato aveva ammesso di avere ricevuto dal teste S. la fattura rilasciata dalla società Edilpark in epoca successiva, così dimostrando la sua personale intromissione nella specifica vicenda processuale. Rimane del tutto apodittico, alla luce di quanto precisato dai ricorrenti con ampia indicazione dei verbali di trascrizione delle testimonianze, il contrasto tra quanto dichiarato dalla parte civile e quanto dichiarato dal S. a proposito dei tempi di pagamento del lavoro alla Edilpark da parte del B., nonché il fatto che l'imputato potesse trovarsi presso l'area interessata anche in epoca successiva alla fine del lavoro, anche in relazione a quanto dal medesimo precisato in ordine alle future opportunità di altre commesse che il B. aveva lasciato intravedere. Ma, soprattutto, la Corte d'Appello, in fin dei conti, non offre idonea motivazione circa l'inattendibilità non solo del B. - che non risulta contraddetto dagli altri testi per quanto indicato dai ricorrenti e non incorre in alcuna delle contraddizioni segnalate nella sentenza impugnata - ma anche dei numerosi testimoni, compresi i testi M. e S., oltre a P. e S., che avevano dichiarato al dibattimento di avere assistito al pagamento in contanti effettuato dal B. al N. e che, come sostiene la stessa Corte, se provato avrebbe consentito di affermare la responsabilità in capo all'imputato. La giustificazione addotta dalla Corte in ordine alla illogicità della ricostruzione in danno di quest'ultimo, non appare, del resto, supportabile dalla mera considerazione che il N. non avrebbe illecitamente agito sol perché ciò lo avrebbe esposto al rischio di essere incriminato, ovvero dall'altrettanto mera osservazione che il C. avrebbe reso una dichiarazione meramente compiacente verso l'imputato senza alcuna utilità, dal momento che quest'ultimo poteva avere interesse a negare una sua complicità con il N. nell'incassare somme in nero dalla parte civile e poi esigerle dopo la richiesta di emissione di una fattura dovuta agli accertamenti della Guardia di Finanza sulla attività del B. nell'area adibita a volo aereo, effettivamente precedenti all'emissione della fattura. Ancora, appare poco plausibile l'assunto della Corte volto a validare la versione del C. di non aver ricevuto alcunché dalla parte civile per i lavori di pavimentazione, a fronte, oltre che del narrato dei testi prima indicati, dell'incongruenza insita nel fatto di continuare ad offrire i servizi al B. anche in epoca successiva, con riguardo alla dismissione della pavimentazione, senza avere ricevuto ancora i primi pagamenti. Né può destare sospetto, in astratto, che il pagamento del primo lavoro fosse avvenuto in contanti ed in nero, tenuto conto della frequenza di tale prassi nei rapporti commerciali ed in considerazione dei rapporti pregressi tra le parti in conflitto. Per il che, tali valutazioni, assorbenti rispetto alle altre incongruenze più di dettaglio segnalate dai ricorrenti e che andranno comunque verificate, non consentono di ritenere priva di vizi logici la motivazione della sentenza impugnata, imponendone l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo esame. Le spese in favore della parte civile, relative al presente grado di giudizio, saranno liquidate in sede di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo esame.