Violato l’obbligo di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia …

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità a regime intermedio che va eccepita prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre l’eccezione, e dunque anche in sede di riesame.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16982, depositata il 22 aprile 2016. Il fatto. Con decreto veniva convalidato il sequestro operato, a seguito di perquisizione personale, nei confronti dell’indagato avente ad oggetto cose costituenti corpo del reato o comunque pertinenti al reato indumenti vari coincidenti perfettamente con quelli indossati dall’autore di un furto pluriaggravato . Con ordinanza, il Tribunale rigettava il riesame proposto dal difensore dell’indagato, il quale aveva eccepito la nullità del decreto di convalida del sequestro perché operato senza la comunicazione all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore e senza procedere all’avviso ex art. 366 c.p.p Contro tale provvedimento propone ricorso in Cassazione il legale di fiducia dell’indagato, sottoponendo alla Corte le stesse eccezioni di nullità prospettate al Tribunale del Riesame. Perquisizione o sequestro Per i Giudici di legittimità, il ricorso è fondato, sussistendo la violazione di legge lamentata dal ricorrente. Infatti, la polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati dall’art. 356 c.p.p., ha l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto, al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito presso la segreteria del pm e, dal ricevimento della notificazione, il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate. Nel caso in esame, osservano i Giudici, il primo atto di cui il difensore ha avuto conoscenza è stata la notifica del decreto di convalida del sequestro, tempestivamente impugnato, dunque, la pronuncia del Tribunale del Riesame, che ha ritenuto tardiva l’eccezione di nullità, non è corretta in punto di diritto. E l’obbligo di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Infatti, la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che la violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità a regime intermedio che va eccepita prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre l’eccezione, e dunque anche in sede di riesame . Per tali ragioni, la S.C. ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio ed ha disposto la restituzione all’avente diritto delle cose sequestrate.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 marzo – 22 aprile 2016, numero 16982 Presidente Bianchi – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 20 febbraio 2015 il P.M. dei Tribunale di Castrovillari convalidava il sequestro operato il giorno precedente dai Carabinieri di Corigliano Calabro Scalo, a seguito di perquisizione personale, nei confronti di M.A., avente ad oggetto indumenti vari coincidenti perfettamente con quelli indossati dall'autore di un furto pluriaggravato perpetrato poco prima ai danni dell'agenzia Zampino Viaggi , e per tale ragione cose costituenti corpo dei reato o comunque pertinenti al detto reato. 2. Con ordinanza 25 marzo 2015 il Tribunale di Cosenza rigettava il riesame proposto del difensore dei M., che aveva eccepito la nullità dei decreto di convalida del sequestro, siccome operato senza la comunicazione all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore e senza procedere successivamente all'avviso ex articolo 366 c.p.p., e dedotto l'assenza dei nesso pertinenziale con il furto a cui l'indagato era estraneo. A motivo della pronuncia di rigetto il duplice rilievo che la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia integrava una nullità generale a regime intermedio ex articolo 182 c.p.p. da eccepirsi prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, e che l'omesso deposito del verbale costituiva una mera irregolarità rilevante ai soli fini della decorrenza dei termine entro il quale era consentito l'esercizio delle attività difensive la eccezione di nullità era, dunque, sotto il primo profilo tardiva e sotto il secondo profilo infondata. 3. Propone ricorso il M., a mezzo dei legale di fiducia, per vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, violazione ed erronea applicazione della legge penale, violazione dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione in considerazione dei principio della umanizzazione della pena. A motivo della impugnazione le eccezioni di nullità già prospettate davanti al Tribunale del Riesame, atteso che solo in data 6 marzo 2015 era stato notificato al difensore il decreto di convalida del sequestro, tempestivamente impugnato. Considerato in diritto 4. II ricorso è fondato, sussistendo la violazione 'di legge lamentata dall'interessato. Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli articolo 114 disp.att.c.p.p., 354, 356 e 366 c.p.p. nel procedere al compimento degli atti indicati dall'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza diritto di questi di essere preventivamente avvisato quando non è stato dato avviso dei compimento dell'atto al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito presso la segreteria del P.M. e dal ricevimento della notificazione il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate. Nel caso di specie il primo atto di cui il difensore ha avuto conoscenza è stata la notifica dei decreto di convalida dei sequestro, tempestivamente impugnato e dunque non è corretta in diritto la pronuncia dei Tribunale del Riesame che ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità. Questa Corte si è infatti già pronunciata nel senso che la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'articolo 114 disp.att.c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'articolo 182 c.p.p., prima dei compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto dei procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione Sez.3, 19.3.2015, numero 41063 , e dunque anche in sede di riesame sez.3, 2.7.2015, numero 39186 , come appunto avvenuto nel caso di specie. 5. Deve pertanto annullarsi, a ragione della rilevata nullità, il provvedimento impugnato con restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.