‘Counseling’ a disposizione, ma lei opera da psicologa: condannata

Respinta la tesi difensiva della donna non si può parlare di semplice consulenze psicosomatiche. Ella ha effettuato diagnosi e delineato cure per i problemi di natura psicologica, come l’ansia, lamentati dai suoi clienti. Tutto ciò senza rispettare i requisiti previsti per la professione di psicologo, ossia laurea e iscrizione all’Albo.

Nell’ordine, servizio motivazionale”, percorso che ti mette nella condizione di attingere al tuo immenso potenziale”, e, infine, esperienza che cambia la vita”. Slogan accattivanti, quelli utilizzati da una dottoressa per proporre la propria consulenza psicosomatica”, ossia, volendo utilizzare un termine più in voga, le proprie competenze in materia di counseling ”. Ma, andando oltre le apparenze, la realtà è diversa, almeno per i magistrati italiani la donna ha esercitato una professione connessa con quella di psicologo, ma lo ha fatto senza la necessaria iscrizione al relativo Albo Cassazione, sentenza numero 16562, sezione sesta penale, depositata ieri . Consulente. Nessun dubbio per i giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello ci si trova di fronte a un evidente caso di esercizio abusivo della professione . A finire sotto accusa una donna che si presenta come dottoressa, laureata quattro volte” e spiega di proporre un servizio” introvabile altrove ella utilizza un sito web, ancora disponibile on line, per offrire le proprie competenze come consulente psicosomatica”. A suo avviso non vi è alcun illecito, proponendo ai suoi potenziali clienti semplicemente un counseling psicologico”. Di parere opposto, invece, sono i giudici la donna esercita abusivamente una professione intimamente connessa con quella di psicologo , che prevede però come requisiti necessaria una laurea in Psicologia e l’ iscrizione al relativo Albo . Disturbi. E ora, nel contesto della Cassazione, nonostante le obiezioni della donna, la condanna ritenuta legittima. Respinta la tesi difensiva, centrata sulla possibilità di offrire counseling psicologico senza iscrizione all’Albo degli psicologi. Irrilevante anche il fatto che la donna, in caso di risultati non soddisfacenti a seguito delle sedute di counseling , abbia indirizzato i propri clienti a psicologi iscritti all’Ordine . Le persone si sono rivolte alla donna a causa di disturbi di natura psicologica , come ansia e ricadute emotive dell’obesità , e ne hanno ottenuto, sulla base di sedute fondate sul dialogo , una guida comportante l’indicazione dei rimedi volti alla prevenzione del disagio e alla guarigione del paziente . Evidente, quindi, la presenza di diagnosi e cura . Ciò permette di escludere l’ipotesi del semplice counseling psicologico , che, anche alla luce della intrinseca delicatezza e complessità dell’ambito di intervento , non pare difforme dall’attività propria dello psicologo , concludono i giudici. Non più contestabile, quindi, la responsabilità della donna che ha, in concreto e in maniera abusiva, svolto il ruolo di assistente psicologico per i propri clienti.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 marzo – 21 aprile 2016, numero 16562 Presidente Conti – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. S.C. ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna in composizione monocratica il 17.4.2013 in ordine al reato di cui all'art. 348 cod. penumero contestato alla ricorrente per avere - qualificandosi come psicosomatista di impresa e pubblicizzando la propria attività sul sito Internet psicosomatista.com - esercitato abusivamente una professione intimamente connessa con quella di psicologo, il cui esercizio è riservato dalla legge ai laureati in Psicologia regolarmente iscritti al relativo albo . 2. La ricorrente deduce A Violazione di legge per travisamento dei fatto. La stessa contestazione si riferirebbe ad una professione intimamente connessa a quella propria dello psicologo e i giudici di merito avrebbero senza alcun fondamento probatorio ritenuto l'esercizio abusivo della professione di psicologo ed escluso che la ricorrente abbia esercitato, come da essa coerentemente sostenuto, l'esercizio della distinta attività di counseling psicologico, sottratta all'inquadramento ordinistico. Mancherebbe dunque la necessaria correlazione tra accusa e sentenza, nonché un compiuto accertamento dell'attività effettivamente realizzata dalla ricorrente, che in caso di insufficienza del semplice counseling aveva indirizzato i propri clienti a psicologi iscritti all'ordine. B Vizi di motivazione con riferimento all'esclusione del cosiddetto counseling - che si sostanzia nel l'affianca mento al cliente per rafforzarne le convinzioni positive - da parte dei giudici di merito. C Poiché le sentenze di merito non escludono la particolare tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 348 cod. penumero , la ricorrente chiede che la Corte di cassazione applichi la causa di non punibilità prevista dal sopravvenuto art. 131-bis cod. penumero , ovvero, in subordine, annulli con rinvio la sentenza impugnata per la delibazione in appello dell'esistenza di una tale causa di non punibilità. Considerato in diritto 2. II ricorso è infondato. Va innanzitutto escluso che nel caso di specie sia stato violato il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Nella contestazione, considerata nella sua interezza, sono infatti esplicitamente enunciati gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza esercizio abusivo della professione di psicologo, il cui esercizio è riservato per legge ai soggetti iscritti all'apposito albo . L'immutazione si verifica infatti solo nel caso in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa Sez. 6, numero 899 dei 11/11/2014, Rv. 261925 Sez. 6, numero 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156 . In punto di diritto, va poi rammentato che la legge 18 febbraio 1989, numero 56, che ha disciplinato l'ordinamento della professione di psicologo, ha stabilito all'art. 1 che essa comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, comprendendo altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. La stessa legge, all'art. 3, ha disposto, al comma 1, che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi dei D.P.R. 10 marzo 1982, numero 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti. Va al proposito ricordato che il disposto normativo dell'art. 348 cod. penumero tutela gli interessi della collettività al regolare svolgimento delle professioni S.U. numero 11545/2011 Cani Sez 6,16 gennaio 1998, Striani Sez. 6, 4 gennaio 1999, Pastore e che il delitto, è integrato - per quanto qui interessa - dallo svolgimento delle attività di psicologo in assenza dell'iscrizione nel relativo albo professionale Sez. 6, numero 46067/2007 Rv. 238326 Sez. 2, numero 43328/2011, Rv. 251375 Sez. 6, numero 14408/2011, Rv. 249895 . Orbene, in tale quadro, le conclusioni assunte dalla Corte distrettuale risultano corrette, aderenti alle emergenze processuali, in linea con gli standard interpretativi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte e, pertanto, incensurabili in questa sede. La sentenza impugnata giustifica infatti in modo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici le ragioni per le quali la Corte territoriale, anche con precisi riferimenti alla conforme decisione di primo grado, ha ritenuto che i clienti si rivolgessero alla ricorrente a causa di disturbi di natura psicologica ansia, ricadute emotive dell'obesità, ecc. , ottenendo, sulla base di sedute fondate sul dialogo, una guida comportante l'indicazione dei rimedi volti alla prevenzione del disagio e/o alla guarigione dei paziente p. 4 . La Corte territoriale esclude dunque coerentemente la ricorrenza nel caso di specie, connotato di fatto da attività di diagnosi e cura, dell'attività di counseling psicologico, la quale ultima, peraltro, vista l'ampiezza della definizione contenuta nell'art. 1 L. 56/1989 e le specifiche condizioni alle quali il successivo art. 3 della stessa legge subordina l'esercizio di attività di psicoterapia, non pare per sua natura, anche in relazione alla intrinseca delicatezza e complessità dell'ambito di intervento, difforme da quella propria dello psicologo. Il Collegio osserva infine, con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. penumero , ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.Lgs. 16 marzo 2015, numero 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. penumero , ed applicare direttamente, ai sensi dell'art. 620 lett. I cod. proc. penumero , la causa di non punibilità. Tale esito è peraltro giustificato ogniqualvolta risulti palese, dalla sentenza impugnata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali della stessa, e un apprezzamento dei giudice di merito che consenta di ritenere coerente la conclusione che il caso di specie debba essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 131 bis cod. penumero Sez. 2, numero 41742 dei 30/09/2015, Rv. 264596 . Nel caso di specie, al contrario, i giudici di merito hanno concordemente descritto modalità del fatto tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale posta in essere da persona con competenze specifiche e regolarmente abilitata, sicché appare preclusa ogni possibile valutazione delle condotte contestate nel senso di una loro particolare tenuità, riconducibile all'operatività del citato art. 131 bis cod. penumero . Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. penumero , la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.