Graffito come forma d’arte: vittoria definitiva per ‘Manu Invisible’

I giudici del Tribunale hanno considerato l’opera del giovane street artist sardo come realizzazione artistica. I giudici d’Appello, invece, hanno considerato il fatto come non punibile il graffito è stato realizzato su un muro già imbrattato da ignoti. E su questa linea di pensiero si assestano anche i magistrati della Cassazione confermata l’assoluzione per ‘Manu Invisible’.

Graffiti come forma d’arte, e non come imbrattamento. Anche la giustizia ne prende atto. E così la vittoria di ‘Manu Invisible’ – giovane sardo, noto come street artist – diventa ‘medaglia al valore’ per l’intero mondo dei graffitari Cassazione, sentenza n. 16371/2016, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Opera. A far esplodere il caso è l’operato di ‘Manu Invisible’ a Milano. A lui viene attribuito il reato di deturpamento . Secondo l’accusa, difatti, il ragazzo, di origini sarde, ha imbrattato un muro, posto sulla pubblica via, con diverse bombolette di colore spray, imprimendo la scritta ‘manuinvisible.com’ . A sorpresa, però, i giudici del Tribunale di Milano valutano il murale realizzato come una vera opera d’arte. Così viene evidenziato che la parete era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti , e ciò permette di affermare tranquillamente che ‘Manu Invisible’ aveva agito con l’intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un’opera di oggettivo valore artistico . Illogico, quindi, seguendo questa linea di pensiero, parlare di imbrattamento del muro . Per i giudici di primo grado, invece, ci si trova di fronte alla esecuzione di un’iniziativa artistica . Di parere parzialmente diverso i giudici della Corte d’Appello. A loro avviso il fatto è sì astrattamente configurabile come reato , ma non è punibile per la sua particolare tenuità . In questa ottica è decisiva la constatazione che il muro era già stato deturpato da ignoti e, quindi, l’intervento di ‘Manu Invisible’ non aveva determinato alcun danno . E tale visione viene ora condivisa dai magistrati della Cassazione. Cadono definitivamente le accuse nei confronti del giovane street artist. Inequivocabili le modalità della condotta e la esiguità del danno . E significativo è anche il curriculum di ‘Manu Invisible’, artista a tutto tondo, capace di operare anche nei settori della decorazione di ambienti” e della pittura alternativa su piccolo formato”, e non solo in quello del muralismo” e dei graffiti”.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 - 20 aprile 2016, n. 16371 Presidente Gentile – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto E.M. è stato imputato dei delitto di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen. per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray, imprimendo la scritta Manuinvisibile.com . Da tale reato l'imputato veniva assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato. II tribunale meneghino sottolineava la circostanza che la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti che l'imputato aveva agito con l'intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un'opera di oggettivo valore artistico che le doti artistiche del M. erano state pubblicamente riconosciute dallo stesso Comune di Milano, giacché l'imputato era risultato vincitore di un bando inteso rivalutare piazza Schiavone del quartiere Bovisa mediante l'intervento di uno street artist . Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice di prime cure escludeva che l'intervento del M. costituisse imbrattamento dei muro, bensì l'esecuzione di un'iniziativa di valore artistico. Su ricorso dei pubblico ministero, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In sostanza, il giudice d'appello, valorizzando gli stessi elementi già messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, ha concluso nel senso che il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non è punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione era già stato deturpato da ignoti e quindi l'intervento del M. non determinava, ben vedere, alcun danno. Contro tale decisione ricorre ancora il procuratore generale, sostenendo che non vi sarebbe alcuna prova dell'esiguità del danno, tale non potendosi considerare quello che - a detta della stessa corte d'appello - potrebbe essere rimosso solo con l'intervento di un imbianchino. La motivazione della sentenza sarebbe quindi carente nella parte in cui nulla dice sui costi necessari all'esecuzione dell'intervento di ripristino, ma anche nella parte in cui considera le modalità della condotta, senza calcolare che la copertura dei graffiti precedenti con un disegno di ancora più ampie dimensioni rende ancor più problematica l'opera di pulitura. Mette altresì in evidenza che la firma Manuinvisibile.com costituisce la denominazione del sito Internet dell'imputato, sicché l'attività deve intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il giudizio di particolare tenuità dell'offerta, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità dei danno e la non abitualità dei comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. Pertanto la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce una prospettazione alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Non può essere valutata la richiesta dei difensore dell'imputato di annullare la sentenza di appello - facendo rivivere quella, a lui più favorevole, di primo grado - in quanto irritualmente formulata solo verbalmente in udienza, senza la presentazione di alcun ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso dei P.G.