La notifica del decreto penale, che è atto idoneo a determinare il giudicato, deve avvenire nel rispetto delle facoltà difensive

Il momento che rileva al fine di individuare il soggetto legittimato a ricevere la notifica del decreto penale di condanna è quello in cui si dispone l'inoltro del medesimo.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 16023 della Corte di Cassazione, depositata il 19 aprile 2016. Il vizio di notifica del decreto sollevato in sede di esecuzione. Con ricorso in Cassazione il condannato impugnava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la sua istanza, proposta in sede esecutiva, tesa ad evidenziare il vizio di notifica del decreto penale di condanna divenuto formalmente irrevocabile -per mancato esercizio della facoltà di opposizione emesso il 27 maggio 2013 e notificato al difensore d'ufficio l'8 ottobre del medesimo anno. Il giudice della esecuzione respingeva l'istanza de qua , precisando che al momento dell'emissione del decreto non vi era alcuna nomina di difensore di fiducia. Infatti, tale nomina risultava depositata in cancelleria soltanto un mese dopo l'emissione del decreto penale di condanna. Dunque, si trattava di una nomina difensiva effettuata prima della notifica del decreto penale ma dopo la sua emissione. Pertanto, il giudice per le indagini preliminari riteneva validamente operata la notifica al difensore d'ufficio, in data 8 ottobre 2013, ed all'imputato, in data 16 ottobre 2013, con regolare formazione del titolo esecutivo. L'impugnativa per cassazione deduceva erronea applicazione di legge, nullità e vizio di motivazione. Il ricorrente documentava l'avvenuto deposito in cancelleria della nomina difensiva fiduciaria antecedente alla richiesta di notifica del decreto, inoltrata dall'ufficiale giudiziario, di circa 5 mesi. Non poteva pertanto provvedersi, secondo la ricostruzione dell'istante, alla notifica del decreto penale di condanna al difensore d'ufficio stante l’esistenza in atti della nomina di avvocato di fiducia effettuata in un momento di certo successiva all'emissione del decreto ma, al contempo, antecedente all'inoltro degli atti per la notifica. In modo molto sintetico la Cassazione accoglie il ricorso argomentando sulla natura stessa del procedimento monitorio in parola. La natura del decreto penale, il contraddittorio e l’esercizio delle facoltà difensive. In particolare la Cassazione rammenta che, in tema di decreto penale di condanna, particolare rilievo assumono le modalità di instaurazione del contraddittorio posto che il decreto penale può essere in concreto il primo atto del procedimento penale portato a conoscenza del soggetto indagato, atteso che lo stesso non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis , c.p.p Al contempo, il decreto penale di condanna -ove non opposto è atto idoneo a determinare il giudicato. Da tanto deriva, secondo gli Ermellini, la necessità di particolare cautela interpretativa circa i contenuti delle norme tese a regolamentare le facoltà difensive quali la conoscenza del decreto penale di condanna il diritto di provvedere alla nomina del difensore di fiducia e le condizioni per l'esercizio orientato della facoltà di opposizione. Tanto in quanto la stessa legittimazione costituzionale del rito speciale si poggia sulla effettività e pienezza della facoltà di proporre opposizione. Da questo deriva che se, da un lato, la previsione normativa ex art 460, comma 3, c.p.p., in tema di identificazione destinatario della notifica del decreto, risulta rispettata -in prima approssimazione mediante l'ordine di notifica al difensore di ufficio, là dove all'atto di emissione non risulti la nomina di un difensore di fiducia. Al contempo, l'avvenuto esercizio della facoltà di nominare il difensore di fiducia -soggetto peraltro legittimato a proporre opposizione determina, lì dove la notifica non sia stata concretamente inoltrata dall'ufficio procedente, l'insorgenza dell'obbligo di notificare il decreto al difensore di fiducia in luogo del difensore di ufficio. In via generale, infatti, il momento che rileva alla fine di individuare il soggetto legittimato a ricevere la notifica dell'atto è quello in cui si dispone l'inoltro del medesimo. Lì dove si verifichi un consistente ritardo tra l'emissione del decreto penale ed il materiale inoltro dell’atto per la notifica, nel caso de quo pari a 5 mesi, è da ritenersi dovuta la notifica al difensore di fiducia nominato in tale intervallo temporale. L'omissione appare, pertanto, alla Corte Suprema rilevante posto che pacificamente l'omessa notifica ad uno dei soggetti legittimati comporta la non esecutività del decreto penale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 gennaio – 19 aprile 2016, numero 16023 Presidente Siotto – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2015 il GIP dei Tribunale di Trani ha respinto l'istanza proposta - in sede esecutiva - da M.D., tesa ad evidenziare il vizio di notifica del decreto penale di condanna divenuto formalmente irrevocabile per mancato esercizio della facoltà di opposizione emesso il 27 maggio 2013 e notificato in data 8 ottobre 2013 al difensore di ufficio. In fatto, il giudice della esecuzione precisa che - il decreto è stato emesso il 27 maggio del 2013 ed in tale momento non vi era nomina di alcun difensore di fiducia - la nomina del difensore di fiducia risulta depositata in cancelleria solo in data 18 giugno 2013, prima della notifica del decreto ma dopo la sua emissione. Pertanto, si ritiene validamente operata la notifica al difensore di ufficio in data 8 ottobre 2013 ed all'imputato in data 16 ottobre 2013 con regolare formazione dei titolo esecutivo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - con personale sottoscrizione - M.D., deducendo erronea applicazione di legge, nullità e vizio di motivazione. Il ricorrente documenta l'avvenuto deposito in cancelleria - con specifica indicazione del relativo procedimento - della nomina difensiva fiduciaria in data 18 giugno 2013, antecedente alla richiesta di notifica del decreto inoltrata all’Ufficiale Giudiziario avvenuta il 4 ottobre 2013, come da documentazione parimenti allegata . Non poteva pertanto - ad avviso dei ricorrente - provvedersi alla notifica dei decreto penale di condanna al difensore di ufficio, stante la esistenza in atti della nomina fiduciaria in un momento di certo successivo alla emissione del decreto ma al contempo antecedente all'inoltro degli atti per la notifica. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. In tema di decreto penale di condanna procedimento monitorio particolare rilievo assumono le modalità di instaurazione del contraddittorio, posto che il decreto penale può essere - in concreto - il primo atto del procedimento penale portato a conoscenza dei soggetto indagato non dovendo essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis, come ribadito dalla Corte Costituzionale, pure a seguito delle questioni proposte sul tema, nelle decisioni numero 32/2003 e successive ed al contempo - ove non opposto - è atto idoneo a determinare il giudicato. Da ciò deriva la necessità di particolare cautela interpretativa circa i contenuti delle norme tese a regolamentare le facoltà difensive conoscenza dei decreto, diritto di provvedere alla nomina dei difensore di fiducia, condizioni per l'esercizio orientato della facoltà di opposizione posto che la stessa legittimazione costituzionale del rito speciale si poggia sulla effettività e pienezza della facoltà dì proporre opposizione, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella nota decisione numero 8 dell'anno 2003. Da ciò deriva che se da un lato la previsione di cui all'art. 460 co. 3 cod. proc. penumero in tema di identificazione dei destinatari della notifica dei decreto risulta - in prima approssimazione - rispettata mediante l'ordine di notifica al difensore di ufficio lì dove all'atto della emissione dei decreto non risulti la nomina di un difensore di fiducia al contempo l'avvenuto esercizio della facoltà di nominare un difensore di fiducia soggetto peraltro legittimato a proporre opposizione determina - lì dove la notifica non sia stata concretamente inoltrata dall'ufficio procedente - l'insorgenza dell'obbligo di notificare il decreto a tale soggetto difensore di fiducia in luogo del difensore di ufficio. Come è stato evidenziato, in via generale, da Sez. III numero 5096 del 10.10.2013 rv 258839 il momento che rileva al fine di individuare il soggetto legittimato a ricevere la notifica dell'atto è quello in cui si dispone l'inoltro del medesimo in motivazione si precisa che tale momento non necessariamente coincide con quello di emissione dell'atto, dovendosi far riferimento al momento in cui l'atto viene materialmente inviato per la notificazione . Lì dove si verifichi, pertanto, come nel caso in esame, un consistente ritardo tra l'emissione del decreto penale e il materiale inoltro dell'atto per la notifica qui a fronte di una emissione del decreto avvenuta il 27 maggio l'atto risulta trasmesso per la notifica agli ufficiali giudiziari il 4 ottobre è da ritenersi dovuta la notifica al difensore di fiducia nominato in tale intervallo temporale nel caso in esame vi è prova della nomina depositata in data 18 giugno 2013 . L'omissione appare pertanto rilevante, posto che - pacificamente - l'omessa notifica ad uno dei soggetti legittimati comporta la non esecutività del decreto penale. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per i provvedimenti conseguenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani.