Quali i presupposti per il differimento dell’esecuzione della pena?

Gravità oggettiva della malattia e ricorso a trattamenti più efficaci costituiscono i presupposti necessari per il differimento dell’esecuzione della pena.

Con la sentenza n. 15790 depositata il 15 aprile 2016, la Prima sezione Penale ribadisce il proprio orientamento in tema di differimento dell’esecuzione della pena, precisandone i contorni e i limiti. Legittimo rinvio dell’esecuzione della pena. In particolare, secondo gli Ermellini, per legittimare il rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica devono ricorrere due autonomi presupposti. Il primo è costituito dalla gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose. Tale gravità deve essere intesa in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilità della pena sia del principio di uguaglianza di tutti cittadini di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, le necessità di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte. Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. In buona sostanza, la Suprema Corte non fa che ribadire il concetto già espresso in precedenza in base al quale non risulta sufficiente per il rinvio dell’esecuzione della pena che l’infermità fisica menomi in maniera rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece che l’infermità sia di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità di cui si ispira la norma costituzionale. Valutazione rigorosa. I Giudici di Piazza Cavour ricordano anche la base di tale principio rigoroso nella valutazione della gravità dell’infermità, derivante dal combinato disposto – come si legge nella sentenza in commento – dei referenti di rango costituzionale cui la norma si richiama essi sono l’esigenza di certezza dell’esecuzione della pena e l’eguaglianza di fronte alla legge, il divieto di trattamenti disumani, il principio di legalità della pena e il diritto alla salute. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza territoriale aveva rigettato le istanze di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare avanzate dal ricorrente detenuto in espiazione della pena per venti anni per i delitti di costituzione e direzione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacente, detenzione illecita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, tentata rapina aggravata, lesioni personali, ricettazione ed altro. Nonostante la rilevazione - attraverso una perizia di parte – di una grave infermità fisica del detenuto, tale da porre in pericolo la vita dello stesso e da esigere un trattamento sanitario non attuabile in stato di detenzione nemmeno mediante ricovero in luogo esterno di cura, il Tribunale di Sorveglianza escludeva che le condizioni di salute del condannato risultassero incompatibili con la detenzione, giacchè era stata assicurata la continuità nel trattamento della patologia psichiatrica con frequenti visite e colloqui, mentre, sul versante infettivo logico, l’infezione da HCV era ormai eradicata e quella da HIV veniva curata in modo corretto e con assicurazione di assunzione di farmaci. Veniva inoltre esclusa anche la possibilità di disporre la detenzione domiciliare. Posizione difensiva del ricorrente. Le doglianze della difesa, in sede di ricorso per cassazione, si focalizzavano sull’inadeguata motivazione relativamente alle condizioni di compatibilità tra lo stato detentivo e le condizioni di salute del ricorrente sulla insufficiente motivazione relativamente alla possibilità concreta di apprestare idonea terapia per il condannato in costanza di detenzione sulla mancanza di motivazione in ordine alla istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1- ter , o.p Dell’orientamento consolidato in materia si è già detto poco sopra resta da evidenziare che, a giudizio della Corte di Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza aveva valutato correttamente le conclusioni mediche di cui alle consulenze di parte, ponendo in rilievo che vi era una sostanziale coincidenza in ordine alla natura delle patologie che affliggono il ricorrente e che nemmeno dette relazioni indicavano né quali ulteriori accertamenti peritali potevano mai effettuarsi né quali specifici trattamenti terapeutici più efficaci avrebbero potuto praticarsi nello stato di libertà. Le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza appaiono, secondo la Suprema Corte, dettagliate, prive di carenze di motivazione e insindacabili quanto all’apprezzamento dei dati fattuali. Infine, l’inapplicabilità al caso di specie della detenzione domiciliare risulta derivata proprio dalla insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 15 aprile 2016, n. 15790 Presidente Cortese – Relatore Minchella Rilevato in fatto Con ordinanza in data 08.01.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava le istanze di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare avanzate da D.W. , detenuto in espiazione della pena di anni venti, mesi undici e giorni ventitré di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso in data 05.12.2012 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per i delitti di costituzione e direzione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, tentata rapina aggravata, lesioni personali, ricettazione ed altro. Il menzionato Tribunale di Sorveglianza di Perugia rilevava che il presupposto del differimento dell’esecuzione era costituito da una grave infermità fisica tale da porre in pericolo la vita del condannato e da esigere un trattamento sanitario non attuabile in stato di detenzione nemmeno mediante ricovero in luogo esterno di cura. Di seguito esplicitava che il D. era un soggetto HIV positivo in terapia antiretrovirale e HCV positivo, affetto da depressione maggiore, con diagnosticato disturbo dell’adattamento con umore depresso in soggetto portatore di un disturbo della personalità, nella quale prevalgono gli aspetti antisociali e borderline. Sottolineava il Giudice che il condannato aveva effettuato visite psichiatriche e colloqui psicologici ed era seguito dallo specialista infettivologo si evidenziava che la prima perizia disposta aveva considerato esclusivamente l’aspetto della necessità di una corretta adesione del soggetto al protocollo terapeutico, che poteva essere condizionato negativamente dalla struttura carceraria, per cui appariva necessario allocare il detenuto in una struttura sanitaria idonea al trattamento della patologia psichiatrica per ottenere la massima collaborazione con il protocollo terapeutico relativo alla patologia infettivologica. Tuttavia la successiva perizia della specialista infettivologa aveva stabilito che il D. aveva eradicato la patologia HCV e che la situazione della infezione da HIV non appariva grave, giacché si trattava di una infezione di vecchia data, i cui valori si erano fatti non più allarmanti da quando era stato prescritto al D. di assumere la terapia sotto il diretto controllo dei sanitari la terapia impostata appariva congrua ed utilizzava i farmaci più usati ed attivi contro l’HIV anche se doveva essere garantita l’assunzione accompagnata da corretta alimentazione il D. aveva rifiutato il cibo, così alterando i valori dei CD4 mentre i controlli clinico-virologici dovevano eseguirsi ogni tre/sei mesi presso un ambulatorio di malattie infettive del nosocomio perugino. Si concludeva che le condizioni di salute del D. non risultavano incompatibili con la detenzione, giacché era stata assicurata la continuità nel trattamento della patologia psichiatrica con frequenti visite e colloqui mentre, sul versante infettivologico, l’infezione da HCV era ormai eradicata e quella da HIV veniva curata in modo corretto e con assicurazione che egli assumesse i farmaci nonché con possibilità di accertamenti clinici effettuabili in luogo di cura esterno non era peraltro chiaro quali trattamenti terapeutici ulteriori il condannato avrebbe avuto in libertà ne conseguiva che la carenza del presupposto di base non consentiva di accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione con l’ulteriore conseguenza di non poter disporre nemmeno la detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato, a mezzo del suo Difensore, che deduceva ex art. 606, comma 1 lett. b , cod.proc.pen. l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 147 cod.pen. e 47 ter, comma 1 ter, O.P. nonché ex art. 606, comma 1 lett. e , cod.proc.pen. la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato posto in relazione alla documentazione sanitaria in atti. Si sosteneva che all’istanza del condannato erano allegate le richieste di allocazione in altro Istituto con servizio psichiatrico continuo provenienti dalla Direzione della Casa Circondariale di Cassino la relazione di fine osservazione redatta nella Casa Circondariale di Livorno, da cui era emersa una diagnosi psichiatrica multiforme. Si sosteneva viepiù che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia non era stato aderente alle risultanze relative alla regolarità e frequenza dei controlli psichiatrici e delle visite infettivologiche il primo perito nominato aveva, da un lato, denunziato periodi di tempo nei quali il condannato non aveva ricevuto adeguato supporto terapeutico o per mancanza del farmaco o per mancanza dello specialista di riferimento e, dall’altro lato, segnalato la necessità di allocazione in una struttura che trattasse correttamente la patologia psichiatrica, la quale influiva negativamente sulla corretta assunzione della terapia infettivologica. Ed ancora la Difesa sosteneva che il secondo perito aveva minimizzato gli effetti delle gravi carenze gestionali dell’Istituto di Pena di Spoleto, giacché aveva concluso per la necessità del rispetto scrupoloso di una regolare assunzione della terapia per HIV, al quale scopo era necessario prendere contatti con il centro specialistico di malattie infettive dell’Ospedale di Perugia, atteso che l’Istituto di Pena difettava di uno specialista infettivologo. Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva asserito che il detenuto era stato seguito adeguatamente, così ignorando le relazioni di consulenza tecnica depositate dalla Difesa, le quali concludevano per una incompatibilità della situazione complessiva del D. con la detenzione. Si affermava poi che del tutto mancante era la motivazione relativa al rigetto della richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Risulta in atti che il D. è detenuto in espiazione di una consistente pena anni venti, mesi undici e giorni ventitré di reclusione conseguente a condanne per gravi delitti. Nel corso di questa espiazione egli ha mostrato difficili condizioni di salute, essendo un soggetto HIV positivo in terapia antiretrovirale e HCV positivo, affetto da depressione maggiore, con diagnosticato disturbo dell’adattamento con umore depresso in soggetto portatore di un disturbo della personalità. Pertanto egli ha avanzato istanza di differimento dell’esecuzione o di detenzione domiciliare ma in data 08.01.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava le istanze. Avverso detta ordinanza il condannato proponeva ricorso, per doglianze che si prestano ad essere raggruppate in gruppi omogenei 1 inadeguata motivazione relativamente alle condizioni di compatibilità tra lo stato detentivo e le condizioni di salute 2 insufficiente motivazione relativamente alla possibilità concreta di apprestare idonea terapia per il condannato in costanza di detenzione 3 mancanza di motivazione in ordine alla istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P Ma si tratta di motivi che non possono trovare accoglimento. Secondo il consolidato insegnamento della Corte, per legittimare il rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica devono ricorrere due autonomi presupposti. Il primo di essi è costituito dalla gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose gravità da intendersi in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilità della pena sia del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessità di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte . Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. In altri termini, non è sufficiente che l’infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece che l’infermità sia di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Questo particolare rigore nella valutazione della gravità della infermità deriva dal combinato disposto dei referenti di rango costituzionale cui la norma si richiama essi sono l’esigenza di certezza dell’esecuzione della pena e l’eguaglianza di fronte alla legge art. 3 Cost. , il divieto di trattamenti disumani art. 27 Cost. , il principio di legalità della pena art. 25 Cost. e il diritto alla salute art. 32 Cost. . Ne consegue la necessità di un bilanciamento degli interessi da parte del Giudice. Nella fattispecie, ai fini della valutazione delle condizioni di infermità fisica del condannato rilevanti ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1, n. 2 , il Tribunale di sorveglianza ha disposto apposita perizia medico - legale dalla quale era emerso che, sia pure con la necessità di una allocazione in strutture detentive idonee al trattamento della patologia psichiatrica, il condannato necessitava soltanto di una corretta adesione al protocollo terapeutico in seguito, il Giudice, dopo l’iniziale istruttoria, ha disposto l’acquisizione di una relazione peritale della specialista infettivologa, dalla quale erano emersi l’eradicazione della patologia HCV, la possibilità concreta di effettuare controlli clinico-virologici presso luoghi esterni di cura ogni tre/sei mesi , l’adeguatezza della terapia impostata in costanza di detenzione, il drastico abbattimento dei valori di gravità del deficit immunitario. Il Tribunale di Sorveglianza, previa valutazione del concreto trattamento sanitario assicurato presso l’Istituto di Pena frequenti colloqui psicologici, periodiche visite dello specialista psichiatra, terapia farmacologica correttamente impostata e somministrata al detenuto alla presenza del personale addetto, allo scopo di evitare manovre che in passato avevano consentito all’interessato di alterare i valori dei CD4 , ha affrontato il tema delle conclusioni mediche di cui alle consulenze di parte, ponendo in evidenza che vi era una sostanziale coincidenza in ordine alla natura delle patologie che affliggono il ricorrente e che nemmeno dette relazioni indicavano né quali ulteriori accertamenti peritali potevano mai effettuarsi né quali specifici trattamenti terapeutici più efficaci avrebbero potuto praticarsi nello stato di libertà. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto l’insussistenza delle condizioni richieste dall’art. 147 cod.pen. n. 2 per il rinvio temporaneo e facoltativo della esecuzione della pena, considerato che il detenuto è affetto da patologia di natura stabilizzata, che gli ulteriori accorgimenti possono essere adottati dall’Amministrazione carceraria senza particolari sforzi economici e che le cure necessarie possono essere sicuramente prestate in ambito carcerario, anche attraverso i trasferimenti presso i luoghi esterni di cura a norma dell’art. 11 O.P Le argomentazioni svolte dal Tribunale di Sorveglianza sono dettagliate, prive di carenze di motivazione censurabili in queste sede e sono insindacabili quanto all’apprezzamento dei dati fattuali. Non ricorre poi il denunciato vizio di motivazione per il mancato autonomo esame della richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter, O.P Il giudizio espresso a monte dal Tribunale di Sorveglianza, circa l’insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p., comporta automaticamente l’inapplicabilità del succedaneo istituto della detenzione domiciliare per un periodo di tempo predeterminato di cui all’art. 47 ter, comma 1 ter, O.P., istituto privo di ambito applicativo autonomo essendo concedibile in via surrogatoria, ma sempre alla preliminare condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento obbligatorio o facoltativo della pena, come ben evidenziato dall’incipit della disposizione. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione di cui all’art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. ha la finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 cod.pen., s’imponeva un’alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli. L’innovazione obbedisce, da un lato, all’esigenza di effettività dell’espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi per altro verso, mira ad una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare e a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall’applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt. 146 e 147 cod.pen È pertanto da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione, che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dar luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena. Sez. 1, n. 6952 del 07/12/1999, Saraco, Rv 215203 Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri, Rv 215494 . Va fatto, infine, cenno alle argomentazioni difensive relative ai dati clinici rilevati dai medici autori di relazioni sanitarie di parte si indicano due distinte relazioni di consulenza tecnica che avrebbero contenuto asserite deficienze nelle perizie utilizzate dal Tribunale di Sorveglianza ma che non sarebbero state considerate dal Giudice. A fronte di ciò va detto che, in primo luogo, il Tribunale di Sorveglianza non ha ignorato tali deduzioni difensive, ma ha motivato sulla ragione per cui esse non venivano accolte, per come supra spiegato. In secondo luogo, dette argomentazioni non sono supportate da alcuna documentazione, giacché nulla è allegato al ricorso, con tutto quanto ne consegue infatti, per il principio generale di autosufficienza del ricorso, massimamente applicabile quando si denunzi, come nel caso di specie, il vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. e cod.proc.pen, è necessario che dalla esposizione del ricorrente emerga il fumus della illogicità del provvedimento impugnato, che sia ricollegabile ad un atto del processo specificamente indicato. Ne consegue che non può accogliersi un ricorso, che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, di guisa da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze Rv. 234115 conf. Rv. 241023 . A tali dettami il ricorrente non si è conformato essendosi limitato a invitare questo Giudice di legittimità alla lettura di atti di cui non ha minimamente indicato la specifica attitudine a sovvertire l’assunto accusatorio, mediante il richiamo al loro testuale contenuto. Il ricorso deve dunque essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.