Ai domiciliari perché accusata di spaccio: niente ‘permessi’ per la scuola serale

Respinta definitivamente la richiesta della donna. Impossibile parlare, secondo i Magistrati, di indispensabile esigenza di vita”, soprattutto perché ella ha da tempo abbandonato gli studi. Inutile il richiamo da parte sua all’obiettivo finale, cioè il diploma di scuola superiore. Ella dovrà esercitare il proprio diritto all’istruzione tra le mura domestiche.

Sotto accusa per spaccio di droga, e costretta agli arresti domiciliari, con annesso divieto di comunicazione con persone estranee. E ora alla donna – di neanche 30 anni di età – viene negata la possibilità di essere allieva di una scuola serale. Diritto all’istruzione in secondo piano, quindi, rispetto alle prioritarie esigenze cautelari. Ma la decisione è poggiata, secondo i Magistrati, anche sul percorso di vita della donna, che ha abbandonato da tempo gli studi Cassazione, sentenza n. 15498/16, sezione Quarta Penale, depositata il 14 aprile . Domiciliari. Inequivocabile la richiesta avanzata dalla donna, sotto accusa, come detto, per spaccio e agli arresti domiciliari vuole frequentare un corso serale , relativo al terzo anno di un istituto scolastico tecnico-commerciale . Messo ‘nero su bianco’ anche il programma delle lezioni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17 alle ore 22 e giovedì, dalle ore 17 alle 21 . Per i giudici del Tribunale, però, i previsti allontanamenti dalla abitazione sono troppi, troppo frequenti e destinati, almeno potenzialmente, a fornire alla donna libertà di muoversi e comunicare con un numero indiscriminato di persone . Autorizzazione negata, di conseguenza. Prioritaria la necessità di non rendere fragili la misura cautelare degli arresti domiciliari. Scuola. La donna protesta, come immaginabile, e rivendica il proprio diritto all’istruzione . Ella sostiene che anche la possibilità di frequentare un corso scolastico, finalizzato all’ottenimento del diploma va considerata indispensabile esigenza di vita . Ciò avrebbe dovuto spingere i giudici, a suo avviso, ad attenuare la misura degli arresti domiciliari , pur sempre nel rispetto di modalità non incompatibili con l’esercizio dei controlli di polizia . Allontanamenti da casa possibili, almeno teoricamente. Ma le valutazioni pratiche dei Giudici della Cassazione smentiscono le considerazioni proposte dalla donna. Per i Magistrati ella, anche in ragione della sua età , mostra di aver abbandonato da tempo gli studi . Di conseguenza, la frequentazione di un corso scolastico e il bisogno di arricchimento culturale, non correlato ad un percorso di vita non possono essere catalogate come indispensabili bisogni di vita , tali cioè da consentire una attenuazione delle esigenze cautelari . Peraltro, aggiungono i Magistrati in conclusione, la donna può tranquillamente soddisfare tra le mura domestiche il diritto ad arricchire la propria istruzione .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 febbraio – 14 aprile 2016, n. 15498 Presidente Blaiotta – Relatore Grasso Fatto e diritto 1. II Tribunale di Palermo, in funzione di giudice della impugnazione cautelare, con ordinanza del 13/11/2015, accolto l'appello proposto dal P.M. di Sciacca avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Sciacca, in data 22/10/2015, che aveva autorizzato C.G., sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con estranei, in quanto sottoposta ad indagine per violazione della normativa sul controllo degli stupefacenti, ad allontanarsi dalla propria abitazione per frequentare un corso serale di lezioni del terzo anno di un istituto scolastico tecnico commerciale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 22,00 ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00. 2. La C. propone ricorso per cassazione, corredato da unitaria censura con la quale denunzia vizio motivazionale. Assume la ricorrente che nelle indispensabili esigenze di vita , di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., andava ricompresa la possibilità di frequentare il corso scolastico, finalizzato all'ottenimento dei diploma, nel rispetto di modalità non incompatibili con l'esercizio dei controlli di polizia. Modalità, nel caso, assicurate dal provvedimento dei GIP. 2.1. II ricorso è infondato. Il Tribunale dell'impugnazione cautelare ha correttamente, in linea di principio, evidenziato che il tenore del comma 3 in discorso è tale da ammettere l'autorizzazione all'allontanamento del sottoposto agli arresti domiciliari solo in casi che siano qualificati dalla necessarietà esigenze lavorative volte a far fronte a situazioni di assoluta indigenza altre indispensabili esigenze della vita . Con l'ulteriore precisazione che gli allontanamenti non devono essere tali da pregiudicare l'esigenza di contenimento e controllo dell'indagato. La frequentazione di un corso scolastico da parte di soggetto che, in ragione dell'età, mostra di aver abbandonato da tempo gli studi e, più in generale, il manifestato bisogno di arricchimento culturale, non correlato ad un percorso di vita tale da farlo apparire vitalmente ineludibile, non può includersi fra le indispensabili esigenze della vita previste dalla disposizione. Questa Corte, nello escludere che il soddisfacimento di bisogni spirituali o religiosi integri la rigorosa ipotesi prevista dalla legge, ha già evidenziato come la salvaguardia dei diritti della persona art. 277, cod. proc. pen. debba restare subordinata alla compatibilità con le esigenze cautelari. Pertanto deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia finalizzata a garantire le esigenze cautelare Sez. 4, n. 32364 dei 27/4/2012, dep. il 10/8/2012, Rv. n. 253130 . Soppressione, peraltro, che qui non ricorre ben potendosi soddisfare fra le mura domestiche il diritto ad arricchire la propria istruzione. Nello specifico, inoltre, il Tribunale ha correttamente evidenziato, senza trovare sul punto apprezzabile smentita, che una sì larga libertà di muoversi e comunicare con un numero indiscriminato di persone non si concilia con l'esigenza cautelare posta alla base della misura alla quale era stato apposto il divieto di comunicazione con i terzi , tenuto conto della natura dei fatti contestati spaccio . 4. L'epilogo impone condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.