Sì all’udienza preliminare in Aula Digitale-Virtuale e gratuità delle copie digitali del fascicolo telematico

Il Tribunale di Cremona si è pronunciato in merito alla validità di un’udienza preliminare svoltasi con la partecipazione delle parti tramite sistemi audiovisivi e sulla sussistenza dell’obbligo per il difensore di corrispondere il diritto di copia anche in caso di estrazione di copia digitale dal fascicolo elettronico senza l’intervento della Cancelleria.

Questa la materia su cui si è pronunciato il Tribunale di Cremona con un provvedimento del 7 marzo 2016. Il caso. Il Tribunale di Cremona ha allestito tre Aule di Udienza in collegamento fra loro per lo svolgimento di un’udienza preliminare che vedeva coinvolti 114 imputati con relativi difensori e numerose persone offese. A tal scopo, sono stati adottati alcuni servizi digitali finalizzati a - rendere facilmente fruibili i documenti in formato PDF del processo - automatizzare le operazioni di verifica delle costituzioni delle parti e la redazione del relativo verbale di udienza - consentire lo svolgimento dell’udienza preliminare all’interno del Tribunale. In merito, sono state presentate due eccezioni - una di nullità dell’udienza preliminare, in riferimento all’adozione di un sistema di collegamento in video-presenza delle tre aule utilizzate, con relativa assegnazione dei difensori, al di fuori dei casi di cui all’art. 146- bis disp. att. c.p.p. - l’altra sulla libera fruibilità del fascicolo online quale diritto della difesa, senza l’onere del pagamento di qualsiasi diritto di copia. Partecipazione delle parti all’udienza effettiva, efficace ed efficiente se si prevedono idonei sistemi audio/video. Per quanto riguarda la prima eccezione, il giudice rileva, innanzitutto, che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 146- bis disp. att. c.p.p. e non esiste un espresso divieto normativo di celebrare l’udienza utilizzando collegamenti in videoconferenza/telepresenza. Secondo il Tribunale, si tratta principalmente di verificare se l’organizzazione dell’udienza preliminare con l’adozione di tecnologie che ne permettano la partecipazione a distanza violi norme di carattere generale presidiate dalla sanzione della nullità e, in particolare, l’art. 178, lett. b e c , c.p.p., il quale richiede che venga assicurata in ogni caso la partecipazione attiva dell’imputato e delle parti private, direttamente e anche tramite il proprio difensore. Il concetto di partecipazione nel procedimento penale si è, però, arricchito di nuovi contenuti e potenzialità grazie allo sviluppo di tecnologie di collaboration partecipazione a distanza e di sharing condivisione delle informazioni e, quindi, ciò che prima era possibile solo con la presenza fisica in Aula è oggi perfettamente replicabile attraverso sessioni di Telepresenza/Videopresenza in Alta Definizione, dove anche il concetto fisico -materiale di Aula d’Udienza viene a mutare a favore dell’Aula Digitale-Virtuale . La previsione di idonei sistemi audio/video oltre alla predisposizione di un sistema di gestione documentale online, con relativa connessione Wi-Fi, a disposizione di tutte le parti rende effettiva , efficace ed efficiente , addirittura incrementandone i contenuti, la partecipazione delle parti all’udienza preliminare . Queste ultime, infatti, possono intervenire, interloquire con il giudice e confrontarsi in modo dialettico fra loro sotto la direzione dello stesso. Possono, inoltre, disporre in tempo reale di tutti gli atti depositati e il deposito può avvenire in ogni Aula presidiata da un Cancelliere utilizzando il proprio dispositivo portatile. L’eccezione deve, quindi, essere rigettata non essendo ravvisabile alcun vulnus né limitazione al diritto di difesa o al diritto di partecipazione attiva al processo. Copia digitale di fascicolo digitale va corrisposto il diritto di copia se non c’è l’intervento della Cancelleria? Il secondo rilievo formulato dalla difesa riguarda la previsione di un contributo, sotto forma di pagamento di oneri di rilascio copia, al servizio di documentazione online offerto dal Tribunale di Cremona. Mentre l’accesso alla documentazione formatasi durante la fase dell’udienza preliminare è garantito da un sistema che, servendosi di piattaforme e applicativi specifici gratuiti, non prevede il pagamento di alcun diritto di copia la richiesta di service online gratuito in relazione all’intero fascicolo processuale pone una questione più articolata. Se si tratta di fascicolo cartaceo, congelato per il rispetto dei parametri di corrispondenza fra cartaceo e digitale, ogni difensore, qualora richieda una copia digitale, è tenuto a corrispondere il relativo diritto di copia giustificato dall’attività di duplicazione e rilascio effettuata dalla Cancelleria. Al contrario, se si tratta di fascicolo digitale tale attività viene meno poiché tale fascicolo si trova sulla piattaforma online e ogni difensore ha la possibilità di effettuarne direttamente una copia digitale o il download. Si pone, quindi, il problema di stabilire se vi siano ancora i presupposti per la tassazione associata al servizio rilascio copie senza che tale servizio venga materialmente fornito. La diversa disciplina del diritto di copia tra ambito civile e penale viola il diritto di uguaglianza delle parti. In merito alla questione, il Tribunale di Cremona ha presentato un quesito al Ministero della Giustizia in cui ha proposto di applicare anche al processo penale la stessa disciplina adottata per il processo civile tramite un’interpretazione estensiva dell’art. 40, comma 1- quater , TUSG. Nonostante il Ministero non abbia accolto tale interpretazione, il Tribunale ritiene che la diversa regolamentazione della medesima fattispecie tra ambito civile e penale violi un elementare diritto di uguaglianza delle parti di fronte alla legge, per di più andando a discriminare le parti interessate da un procedimento penale e quindi in relazione ad un potenziale pregiudizio alla sfera dei valori della persona ed in particolare sul diritto di libertà rispetto a quelle interessate a tutelare i diritti prevalentemente di natura economica/civile . Lo stesso art. 40 TUSG si pone quale norma di carattere generale posta a tutela del diritto di difesa, in relazione al principio di oralità e di economia processuale. Per garantire la partecipazione delle parti si deve assicurare la visione online del fascicolo e l’estrazione di duplicati digitali. Dover assicurare, a pena di nullità, la partecipazione delle parti comporta il diritto ad avere immediata conoscenza dei documenti prodotti in fase di udienza preliminare, conoscenza che non si limita alla visione online dei documenti digitali ma comporta la possibilità di gestione, anche offline, del fascicolo elettronico attraverso il download del documento. La possibilità di maneggiare tale fascicolo ad esempio apponendovi note, segnalibri o integrazioni rappresenta un importante aspetto del diritto di difesa in relazione ai principi di immediatezza, oralità ed economicità del processo. Nel caso di specie, il Tribunale di Cremona ha creato un sistema di gestione documentale che consente alle parti autorizzate anche l’estrazione diretta di duplicati digitali che, essendo del tutto identici a livello di hash a quelli contenuti nel gestore, non necessitano di alcuna attività di rilascio e/o attestazione da parte della Cancelleria, in conformità a quanto previsto dall’art. 40, comma 1- quater , TUSG. Non sono, quindi, dovuti i diritti di copia. Per questi motivi, il Tribunale di Cremona dispone l’applicabilità al procedimento in oggetto dell’art. 40, comma 1- quater , TUSG in riferimento al fascicolo elettronico contenuto nel gestore documentale online, nella parte in cui consente la visualizzazione online e l’estrazione diretta dei duplicati digitali senza attività da parte della Cancelleria, previa registrazione e autenticazione da parte degli aventi diritto. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Cremona ordinanza 7 marzo 2016 Giudice Beluzzi