L’autorità giudiziaria non convalida la misura precautelare del Questore: è possibile reiterarla?

La regola della preclusione processuale, in forza del principio del ne bis in idem, opera solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di un controllo nel merito e non quando la perenzione della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, con la conseguenza che, in presenza di vizi esclusivamente formali, vige la regola della possibile reiterazione del provvedimento e non il divieto di riproposizione della misura.

Ad affermarlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15097/16, depositata il 12 aprile. Il caso. Il gip presso il Tribunale di Novara convalidava il decreto del Questore con cui era stato disposto nei confronti di S.A. l’obbligo di presentazione presso la Questura di Torino quindici minuti prima di ogni incontro della squadra di volley ASD V.C. e quindici minuti prima di ogni incontro della squadra di calcio del T S.A. ricorreva per cassazione lamentando l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione delle legge penale. In particolare, argomenta il ricorrente, il provvedimento del Questore convalidato era stato illegittimamente reiterato e rimesso sugli stessi presupposti di altro e precedente provvedimento del Questore di Novara di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione presso la Questura di Torino, provvedimento che non era stato convalidato dal gip perché emesso tardivamente, osservando che, siccome la mancata convalida non ha inciso sull’efficacia del primo Daspo, il secondo provvedimento risulterebbe ultroneo e non necessario cosicché sarebbe illegittima la procedura che, attraverso una reiterazione del provvedimento non convalidato, consentirebbe all’autorità di polizia di applicare la prescrizione dell’obbligo di presentazione superando il vaglio dell’autorità giudiziaria atteso che la prescrizione dell’obbligo di presentazione è da considerarsi valida ed efficace ex nunc anche in attesa della convalida del gip. La mancata convalida per vizi meramente formali non osta alla reiterazione della misura. La questione circa la reiterazione del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione alla pg non convalidato dall’autorità giudiziaria per vizi formali, quali la ritardata trasmissione del provvedimento nei termini perentori per la convalida o la mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del relativo provvedimento, sono stati risolti dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il provvedimento precautelare può essere reiterato e successivamente convalidato, atteso che l’art. 6 della l. n. 401/1989 o altra disposizione di legge non ne impediscono la riproposizione, chiarendosi che la mancata convalida per vizi formali o la mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del provvedimento questorile non assumono portata demolitoria rispetto alla legittimità intrinseca dell’atto, ma incide soltanto sui relativi effetti, che restano presenti, dovendosi intendere lo stesso provvedimento come revocato con la conseguenza che nessuna preclusione sussiste a che l’autorità amministrativa reiteri il provvedimento, dando così vita ad una nuova ed autonoma sequenza procedimentale, del tutto scissa dalla precedente, ormai giuridicamente esaurita sequenza nell’ambito della quale il termine per la convalida non potrà quindi che decorrere dall’emissione del nuovo provvedimento, il quale può essere riemesso con identico contenuto dal Questore e successivamente inoltrato per la convalida. L’operatività del principio del ne bis in idem. La ratio sottesa a tale orientamento giurisprudenziale va individuata nel fatto che la regola della preclusione processuale, in forza del principio del ne bis in idem , opera solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di un controllo nel merito e non quando la perenzione della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, salvi i casi in cui la legge espressamente disponga in modo diverso stabilendo una preclusione assoluta o condizionata alla reiterazione del provvedimento annullato o perento, con la conseguenza che, in presenza di vizi esclusivamente formali, vige la regola della possibile reiterazione del provvedimento e non il divieto di riproposizione della misura. In altri termini, l’inconveniente lamentato dal ricorrente non incide sulla validità della regola processuale perché le eventuali ed odiose deviazioni della pubblica autorità nella materia della libertà personale attraverso l’adozione di strumentali reiterazioni di provvedimenti sottratti al controllo dell’autorità giudiziaria sono suscettibili di essere stroncate attraverso interventi disciplinari e penali di immediata efficacia e di livello superiore agli abusi non consentiti, né minimamente ipotizzabili in uno stato democratico la cui Costituzione annovera la libertà personale come il primo tra gli inviolabili diritti fondamentali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 febbraio – 12 aprile 2016, n. 15097 Presidente Fiale – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. A.S. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale il gip presso il tribunale di Novara ha convalidato il decreto dei questore con il quale è stato disposto nei confronti dei ricorrente l'obbligo di presentazione presso la questura di Torino quindici minuti prima di ogni incontro della squadra di Volley ai ASD Volley Chiari 76 e quindici minuti prima di ogni incontro della squadra di calcio dei Torino. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale articolo 606, comma 1, lettere b e c , codice di procedura penale . Assume che il provvedimento del questore convalidato era stato illegittimamente reiterato e riemesso sugli stessi presupposti di altro e precedente provvedimento dei questore di Novara di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione presso la questura di Torino, provvedimento che non era stato convalidato dal gip, perché trasmesso tardivamente, osservando che, siccome la mancata convalida non ha inciso sull'efficacia dei primo Daspo, il secondo provvedimento risulterebbe ultroneo e non necessario cosicché sarebbe illegittima la procedura che, attraverso la reiterazione del provvedimento non convalidato, consentirebbe all'autorità di polizia di applicare la prescrizione dell'obbligo di presentazione superando il vaglio dell'autorità giudiziaria atteso che la prescrizione dell'obbligo di presentazione è da considerarsi valida ed efficace ex nunc anche in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. La questione circa la reiterazione del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione alla P.G. non convalidato dall'autorità giudiziaria per vizi formali, quali la ritardata trasmissione del provvedimento nei termini perentori per la convalida o la mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del relativo provvedimento, sono stati risolti dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il provvedimento precautelare può essere reiterato e successivamente convalidato, atteso che l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 o altra disposizione di legge non ne impediscono la riproposizione Sez. 3, n. 27309 del 14/03/2012, Rodio, Rv. 252976 , chiarendosi che la mancata convalida per vizi formali o la mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del provvedimento questorile non assume portata demolitoria rispetto alla legittimità intrinseca dell'atto, ma incide soltanto sui relativi effetti, che restano perenti, dovendosi intendere lo stesso provvedimento come revocato, con la conseguenza che nessuna preclusione sussiste a che l'autorità amministrativa reiteri il provvedimento, dando così vita ad una nuova ed autonoma sequenza procedimentale, del tutto scissa dalla precedente, ormai giuridicamente esaurita sequenza nell'ambito della quale il termine per la convalida non potrà quindi che decorrere dall'emissione del nuovo provvedimento Sez. 1, n. 4080 del 01/06/2000, Salamone, Rv. 216257 il quale può essere riemesso con identico contenuto dal Questore e successivamente inoltrato per la convalida Sez. 3, n. 48156 del 15/10/2009, Corsi, Rv. 245604 . La ragione di tale granitico orientamento va individuata nel fatto che la regola della preclusione processuale, in forza del principio del ne bis in idem, opera solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di un controllo nel merito e non quando la perenzione della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, salvi i casi in cui la legge espressamente disponga in modo diverso stabilendo una preclusione assoluta o condizionata alla reiterazione del provvedimento annullato o perento, con la conseguenza che, in presenza di vizi esclusivamente formali, vige la regola della possibile reiterazione del provvedimento e non il divieto di riproposizione della misura. L'inconveniente lamentato dal ricorrente non incide sulla validità della regola processuale perché le eventuali ed odiose deviazioni della pubblica autorità nella materia della libertà personale attraverso l'adozione di strumentali reiterazioni di provvedimenti sottratti al controllo dell'autorità giudiziaria sono suscettibili di essere stroncate attraverso interventi disciplinari e penali di immediata efficacia e di livello superiore agli abusi non consentiti, né minimamente ipotizzabili in uno stato democratico la cui Costituzione annovera la libertà personale come il primo tra gli inviolabili diritti fondamentali. Nel caso di specie, infatti, ad un disguido formale, cui è conseguita l'immediata inefficacia del provvedimento, ha fatto seguito un'unica riproposizione della precautela, positivamente controllata dall'autorità giudiziaria e neppure contestata con il ricorso. 3. Al rigetto dei quale segue perciò la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.