Pianto a dirotto della figlia, il padre la scuote con violenza e ne causa la morte: omicidio volontario

Condanna definitiva per l’uomo dovrà scontare 16 anni di reclusione. Respinta la richiesta della difesa di riqualificare l’episodio come omicidio preterintenzionale. Irrilevante il fatto che il padre abbia agito preso dall’ira per il pianto continuo e snervante della bambina.

Piange a dirotto la bambina, di appena 2 anni. Reazione isterica del padre, che la prende in braccio e la scuote con violenza. Drammatiche le conseguenze per la bimba, deceduta a causa del trauma cranico encefalico riportato. Condanna dura per l’uomo, che dovrà scontare sedici anni di reclusione. Respinta la tesi difensiva, finalizzata a inquadrare l’episodio come omicidio preterintenzionale” frutto di un raptus Cassazione, sentenza n. 13970/2016, Sezione Prima Penale, depositata oggi . Violenza. Ricostruita nei dettagli la terribile vicenda. Fa tristezza leggere l’elenco delle lesioni riportate dalla bambina trauma cranico gravissimo, fratture costali, trauma toracico, lesioni polmonari, trauma addominale con rottura epatica ed ematoma perineale . Fatale, però, è stato il trauma alla testa. Provocato da uno schiaffo , sostiene l’uomo, e frutto, invece, secondo i medici, di una forte azione di scuotimento della bimba. E proprio la consulenza medica spinge il Gup prima e i giudici della Corte d’assise d’appello poi a ritenere il padre colpevole di omicidio volontario . Egli, non riuscendo più a tollerare il pianto continuo della figlia, ha scaricato la propria rabbia prendendola in braccio con violenza, scuotendola e colpendola a più riprese. La morte della bambina è stata, purtroppo, una logica, inevitabile conseguenza. Per i giudici di merito non vi è dubbio sulla volontarietà della assurda condotta dell’uomo. E tale visione viene ora condivisa dai magistrati della Cassazione, che respingono in modo netto l’ipotesi difensiva di un meno grave omicidio preterintenzionale . Ciò perché all’uomo erano chiarissime le possibili drammatiche ripercussioni del suo comportamento violento. E, aggiungono i giudici, anche il fatto di avere agito sulla spinta emotiva del momento non può certo far escludere a priori lucidità mentale e facoltà cognitive tali di consentire al padre di prevedere la morte della figlia come conseguenza della propria condotta , espressione peraltro di indole violenta e brutale . Non discutibile, quindi, la condanna dell’uomo a sedici anni di reclusione .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 novembre 2015 – 7 aprile 2016, n. 13970 Presidente Vecchio – Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 7.5.2013 il Gup dei Tribunale di Modena, all'esito dei giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione, esclusa la circostanza aggravante dei motivi futili e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla residua aggravante contestata, condannava M. I. T. alla pena di anni diciotto di reclusione per il reato di omicidio volontario e di maltrattamenti in danno della figlia di anni due che ripetutamente colpiva al capo, al torace e all'addome. La Corte di assise di appello di Bologna, in data 9.7.2014, riformava parzialmente la decisione di primo grado assolvendo l'imputato dal reato di maltrattamenti e rideterminava la pena in anni sedici di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensore di fiducia, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'omicidio volontario. Premesso che la Corte di appello ha ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti con riferimento a due soli episodi, rileva che contraddittoriamente i giudici di appello hanno escluso che la condotta dalla quale è derivata la morte della bambina possa essere qualificata come omicidio preterintenzionale ovvero maltrattamenti aggravati dall'evento morte. Contesta la compatibilità tra l'affermazione della sussistenza dei dolo alternativo o eventuale e quella del dolo d'impeto ritenuto dai giudici di merito, atteso che - come è stato affermato dalle Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn - un comportamento repentino ed impulsivo accredita l'ipotesi di un insufficiente ponderazione di certe conseguenze illecite. Le risultanze dell'intercettazione ambientale del 9.4.2012 tra il ricorrente e la moglie, così come quelle della consulenza medica dei pubblico ministero, danno conto che si è trattato esclusivamente di percosse. Infatti, è risultato che il trauma cranico encefalico, unica causa della morte, poteva essere ricondotto ad una dinamica coerente con la circostanza che la bambina, colpita con uno schiaffo o un pugno, avesse battuto la testa su una superficie liscia. Ne discende la illogicità della motivazione per essere stata apoditticamente esclusa l'argomentazione difensiva sulla sussistenza di atti diretti unicamente a percuotere e, quindi, la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale. Allo stesso modo, i giudici di merito hanno omesso di motivare in ordine alla prospettata sussumibilità dei fatto nel reato di cui all'art. 572 cod. pen. aggravato dalla morte. I ricorrente lamenta, altresì, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ritenuta, legittimato dalla costernazione e dal rammarico del ricorrente emerso dalle intercettazioni, uniti alla positiva personalità del ricorrente. Considerato in diritto 1. Le censure relative alla configurabilità dei reato di omicidio volontario sono infondate e si sostanziano nella riproposizione delle doglianze oggetto dell'appello che sono state compiutamente valutate dalla Corte di secondo grado con motivazione immune dai vizi dedotti ed ancorata alle circostanze di fatto acquisite nel processo, facendo, altresì, corretta applicazione dei principi di diritto. I giudici di merito, richiamati i consolidati arresti di questa Corte in tema di distinzione tra omicidio volontario e preterintenzionale, hanno ribadito come l'animus necandi sussista non soltanto nel caso in cui l'imputato abbia voluto l'evento letale, ma anche se abbia ritenuto indifferente tale evento nell'esecuzione dell'azione delittuosa. Hanno, quindi, escluso la configurabilità delle fattispecie prospettate dalla difesa morte seguita da maltrattamenti e omicidio preterintenzionale ritenendo la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reato contestato, valutando compiutamente il contenuto dei dialoghi intercettati e quello della consulenza medico legale del pubblico ministero. Hanno, infatti, valutato che la vittima presentava un trauma cranico gravissimo, fratture costali, trauma toracico, lesioni polmonari e trauma addominale con rottura epatica ed ematoma perineale ed hanno ritenuto che - come già valutato dal primo giudice che hanno richiamato alla p. 20 - il trauma cranico non poteva essere conseguenza di azione indiretta a seguito di uno schiaffo, ma piuttosto di un'azione di scuotimento della bambina che aveva poco più di due anni, quindi, di un'aggressione di incontrollata violenza commessa dall'imputato in preda all'ira, per il pianto persistente della vittima, come risulta dalle conversazioni intercettate. Da tale verifica della ricostruzione del fatto la Corte territoriale ha tratto ragionevolmente che doveva essere chiara all'agente la rappresentazione dell'evento morte dovendosi, quindi, configurare il dolo alternativo. Pertanto, il riferimento che pure è contenuto nella motivazione della sentenza impugnata al dolo eventuale non incide sulla correttezza giuridica della decisione congruente con il dolo il dolo alternativo. Nè è fondato il rilievo secondo il quale il dolo d'impeto è incompatibile con il dolo alternativo, posto che l'agire sulla spinta emotiva dei momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere e rappresentarsi l'evento come conseguenza della propria azione Sez. 1, n. 23517 del 07/03/2013, Corbo, rv. 256472 . A fronte di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto, in maniera del tutto logica e coerente, che le considerazioni difensive fossero inidonee ad escludere la volontà omicida. 2. La corretta valutazione degli elementi innanzi esaminati e della ricostruzione dei fatto alla luce degli stessi è stata posta a fondamento del percorso argomentativo con il quale è stato escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte di appello valorizzato, oltre l'estrema gravità della condotta, espressione di indole violenta e brutale, i condizionamenti esercitati dal ricorrente per indurre la moglie ad una falsa rappresentazione dei fatti, nonchè, i motivi della condotta, ancorchè non futili. 7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.