Il giudice ha l’obbligo di valutare il possibile risultato dell’istanza di condono

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione delle opere abusive è sottratto alla regola del giudicato, sicché ne è sempre possibile la revoca ovvero la sospensione. Ne consegue che non è sufficiente a neutralizzarlo la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare nondimeno, il giudice ha l’obbligo di valutare il possibile risultato dell’istanza di condono presentata.

Lo ha stabilito la Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13521, depositata il 5 aprile 2016. La sanatoria successiva all’ordine di demolizione In tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive art. 7, comma ultimo, della l. 28 febbraio 1985 n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare a ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento b nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. la natura dell’ordine di demolizione L'ordine giudiziale di demolizione dell'opera edilizia abusiva è un provvedimento giurisdizionale, e pertanto la relativa esecuzione è demandata al pm ed al giudice dell'esecuzione, sulla base delle rispettive competenze. In particolare, l'ordine di demolizione delle opere abusive impartito ex art. 7 l. n. 47/1985 dal giudice penale in sentenza di condanna per violazioni alla normativa urbanistico - edilizia non deve essere eseguito dalla pa ma, al contrario, la caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato conferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria riguardo alla pratica esecuzione dello stesso. Consegue che, non essendo neppure ipotizzabile che l'esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla pa salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso, gli atti relativi devono essere trasmessi dal giudicante al pm in sede affinché, in caso di omessa attuazione spontanea da parte del prevenuto, provveda all'esecuzione degli ordini medesimi a cura del proprio ufficio eventualmente avvalendosi della forza pubblica. L'organo promotore dell'esecuzione va dunque identificato nel pubblico ministero, con connessa parallela funzione del giudice dell'esecuzione per quanto di specifica competenza le spese della procedura sono a carico del condannato inadempiente ed a tale fine la cancelleria del giudice dell'esecuzione deve provvedere al recupero relativo previa eventuale garanzia reale a seguito di sequestro conservativo imposto su beni dell'esecutato. e la revoca o la sospensione del ripristino dello stato dei luoghi. La sentenza in commento richiama quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, dell'importo dell'oblazione dovuta non è idonea a determinare effetti, in sede di esecuzione sull'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che soltanto con il rilascio della concessione sorge, da parte del giudice dell'esecuzione, l'obbligo di verifica della legittimità della stessa e di compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici, al fine della eventuale non esecuzione dell'ordine di demolizione. Rimane naturalmente immutato il potere del giudice dell’esecuzione di controllare la legittimità dell’atto concessorio, sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Nel caso in cui sia stata presentata soltanto una domanda di condono o sanatoria, il giudice può disporre la sospensione dell’esecuzione laddove ritenga prevedibile che, in un breve lasso di tempo, l’autorità amministrativa adotti un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione. Ove tuttavia il giudice non riconosca, prima ancora della condanna di risarcimento per equivalente, la condanna dell’imputato alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi nell’interesse della parte civile costituita, mediante l’ordine di demolizione della costruzione abusiva, viene ad essere negato un ordine avente natura diversa e diverse possibili conseguenze rispetto a quello di demolizione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 marzo – 5 aprile 2016, n. 13521 Presidente Rosi – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 11/02/2015, depositata in pari data, il tribunale di NOCERA INFERIORE rigettava l'istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione delle opere eseguite da A.C., condannato con sentenza 10/12/1997 del Pretore di Nocera Inferiore, istanza presentata dagli aventi causa di quest'ultimo. 2. Hanno proposto personalmente congiunto ricorso D.C., A A., A.A., A.V., A.R., A.V., impugnando la ordinanza predetta con cui deducono un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. procomma pen. 2.1. Deducono con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b ed e , cod. procomma pen., sotto il profilo della violazione di legge e dalla mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto, sostengono i ricorrenti, il provvedimento avrebbe rigettato l'istanza sulla base di elementi logico - giuridici inidonei ed insufficienti, ed, in particolare a parte importante della consistenza dell'immobile di cui all'ingiunzione a demolire sarebbe oggetto di condono edilizio in forza di due istanze proposte ex lege n. 326 del 2003, la prima richiedente A.C. con cui si chiede di condonare il piano terreno e, la seconda, richiedente D. C. con cui si chiede di condonare il primo piano dette pratiche non risultano ancora essere state vagliate dal comune di Scafati, che avrebbe attestato in data 29/06/2011 la congruità dei versamenti effettuati e lo stato delle istanze il g.e. si sarebbe limitato a affermare che un'istanza di condono ancora in fase istruttoria non inficia l'ordine di demolizione né può costituire valido motivo per sospenderla tale affermazione sarebbe censurabile in quanto, sostiene il ricorrente, non terrebbe conto dell'inerzia del comune rispetto alle pratiche di condono peraltro, dovrebbe ritenersi senz'altro applicabile l'ipotesi del silenzio - assenso e, comunque, il comune avrebbe potuto chiedere un'apposita relazione all'Ufficio urbanistica ove vi fossero stati dubbi in proposito in ogni caso, è applicabile l'art. 43, legge n. 47 del 1985, che riguarda tutte le sanzioni, ivi compresa quella riguardante la demolizione delle opere abusive b altra parte dei fabbricato, quella adibita a capannone industriale, in data 19/11/2014 era oggetto di un'istanza di sanatoria ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, presentata da A. V. questi, comproprietario unitamente ai fratelli ed alla madre, evidenziava come il capannone fosse in atto adibito ad attività artigianale quale sede della omonima s.a.s. il g.e. non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale si tratterebbe di destinazione rientrante in quella prevista dallo strumento urbanistico, sicchè il buon esito dell'istanza, auspicabile e prevedibile, potrebbe condurre quantomeno a duna sensibile riduzione delle superficie demolibili, salvando l'attività produttiva, sicchè è prevedibile che l'autorità amministrativa adotti un provvedimento insanabilmente in contrasto con l'ingiunzione a demolire, donde ne sarebbe doverosa la sospensione c incompetente sarebbe il P.M. ad eseguire la demolizione, in quanto inerente a procedimento per abuso edilizio antecedente al 28/11/1997, essendo invece competente l'autorità amministrativa, anche se la demolizione è stata disposta dall'A.G. penale ciò sarebbe confortato dalla circolare del Ministero della Giustizia 28/03/1988 e da alcune decisioni in termini di questa Corte d infine, dovrebbe dichiararsi la nullità dell'ingiunzione a demolire per mancanza di un titolo efficace e in difetto dei requisiti previsti dalla normativa, in particolare difettando l'esatta indicazione delle opere da demolire e l'indicazione di termini e modalità per l'impugnativa davanti al g.e. 3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria dì questa Corte in data 13/05/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto rigettarsi i ricorsi, condividendo il percorso argomentativo del tribunale nel senso che a per costante giurisprudenza di questa Corte, di cui vengono richiamati gli estremi, i ricorsi non meritano accoglimento in quanto la presentazione di due istanze di sanatoria sarebbe intervenuta in data 10/12/2004 e non rileverebbe l'attestazione del comune circa la congruità degli importi versati a titolo di oblazione e alla pendenza del procedimento, risalendo ormai al 29/06/2011 b dette domande non riguarderebbero la totalità dell'immobile e, in quanto tali, sarebbero insuscettibili di portare al rilascio di un legittimo p.d.comma in sanatoria c non sarebbe invocabile l'istituto della sanatoria a seguito di silenzio - assenso della P.A. stante l'illegittimità del medesimo d la terza istanza di sanatoria risale al 19/11/2014 e concerne la porzione di immobile adibita a capannone industriale di superficie pari a mq. 567,76 e di volumetria pari a mcomma 2860,768 a prescindere da ogni considerazione circa il mancato rilascio della concessione in sanatoria a seguito delle istanze risalenti al 2004, la predetta volumetria sarebbe superiore ai limiti di cui all'art. 39, legge n. 724 del 1994 e, inoltre, la domanda sarebbe presente solo in copia nel fascicolo, non accompagnata dalla prova del versamento dell'oblazione ex art. 39 citato . Considerato in diritto 4. I ricorsi sono fondati nei limiti di quanto si dirà oltre. 5. Ed invero, sindacabile è l'affermazione dei g.e. secondo cui un'istanza di condono ancora in fase istruttoria non inficia l'ordine di demolizione né può costituire valido motivo per sospenderla. Ed invero, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, dei d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare a ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento b nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso v., tra le tante Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007 - dep. 23/10/2007, Di Somma, Rv. 237816 . Nella specie, le istanze di condono ex lege n. 326 del 2003 vennero presentate ambedue nel 2004 e, a distanza di oltre 10 dieci anni, le stesse non sono state definite né risultano adottati provvedimenti dell'Amministrazione incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, risultando solo un provvedimento risalente al 2011 in cui veniva attestata la congruità dei versamenti e la pendenza in fase istruttoria delle pratiche di condono. Nella specie, si osserva, è ben vero che, come più volte affermato da questa Corte, in tema di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, dell'importo dell'oblazione dovuta non è idonea a determinare effetti, in sede di esecuzione sull'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che soltanto con il rilascio della concessione sorge, da parte dei giudice dell'esecuzione, l'obbligo di verifica della legittimità della stessa e di compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici, al fine della eventuale non esecuzione dell'ordine di demolizione v., in termini Sez. 3, n. 5676 del 14/12/2001 - dep. 13/02/2002, P.M. in procomma Martino L., Rv. 221163 . E', tuttavia, altrettanto vero che il g.e. si è sottratto al compito, al medesimo incombente, di accertare il possibile risultato delle due istanze di condono presentate dall'A.C. e dalla D. C. e se esistono cause ostative al suo accoglimento. Le ultimo notizie sullo stato delle pratiche di condono in questione, infatti, sembrerebbe risalgano alla comunicazione del comune di Scafati del 29/06/2011 in cui il predetto comune attestava la congruità dell'oblazione versata e la pendenza in fase istruttoria delle istanze predette. II giudice, decidendo a distanza di quasi quattro anni dalle ultime notizie, risalenti al giugno 2011, avrebbe dovuto accertare alla data febbraio 2015 quale fosse lo stato delle predette pratiche e se sussistessero cause ostative al loro accoglimento. 6. Nel resto gli ulteriori profili di doglianza sono privi di pregio. 7. Quanto all'obiezione secondo cui il g.e. non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale - con riferimento alla sanatoria presentata in data 19/11/2014 - si tratterebbe di destinazione rientrante in quella prevista dallo strumento urbanistico, sicchè il buon esito dell'istanza, auspicabile e prevedibile, potrebbe condurre quantomeno ad una sensibile riduzione delle superficie demolibili, salvando l'attività produttiva, è sufficiente qui rilevare che in base all'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ne discende, quindi, che non essendo intervenuto il provvedimento nel termine indicato, l'istanza deve intendersi ex lege rigettata, sicchè - non risultando nemmeno proposta un'impugnazione contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la circostanza che il g.e. non abbia espressamente motivato in ordine a tale rilievo difensivo è priva di pregio, in quanto il relativo profilo di doglianza avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 8. Quanto alla dedotta incompetenza del P.M. ad eseguire la demolizione, in quanto inerente a procedimento per abuso edilizio antecedente al 28/11/1997, essendo invece competente l'autorità amministrativa, è sufficiente ricordare, al fine di rilevarne l'infondatezza, che sin dall'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite Monterisi la giurisprudenza di questa Corte è costante e consolidata nell'affermare che l'ordine di demolizione adottato dal giudice, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 655 cod. procomma pen., l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 181 disp. att. cod. procomma pen. per tutte Sez. U, n. 15 del 19/06/1996 - dep. 24/07/1996, P.M. in procomma Monterisi, Rv. 205336 . 9. Quanto, infine, alla dedotta nullità dell'ingiunzione a demolire per mancanza di un titolo efficace e in difetto dei requisiti previsti dalla normativa, in particolare difettando l'esatta indicazione delle opere da demolire e l'indicazione di termini e modalità per l'impugnativa davanti al g.e., trattasi di motivo infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia dì esecuzione, l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero deve contenere tutti e soltanto gli elementi necessari per individuare la sentenza di condanna, il titolo e l'epoca del commesso reato, nonché la pena da scontare in concreto mentre non è necessario precisare, e conseguentemente il condannato non può eccepire la nullità dell'ordine, le imputazioni dalle quali l'imputato è stato assolto e le statuizioni in materia civile e quanto altro non sia indispensabile alla individuazione degli estremi essenziali del reato oggetto della condanna definitiva Sez. 6, n. 554 del 30/01/1996 - dep. 04/04/1996, Gironi, Rv. 205050 . Nella specie le doglianze riguarderebbero l'esatta descrizione delle opere da demolire e l'indicazione dei termini per l'impugnazione davanti al g.e., elementi, come detto, che non inficiano l'ingiunzione a demolire, come statuito da questa Corte. 10. L'ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore perché si uniformi al principio di diritto affermato al § 5. P.Q.M. La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di NOCERA INFERIORE.