Madre di una bimba di 3 anni: estradizione ‘congelata’

La donna dovrebbe tornare in Moldavia per essere sottoposta a un procedimento penale. Il ‘via libera’ all’estradizione però è ora messo in discussione ella ha di una bambina di neanche 3 anni. Necessario un approfondimento sulle tutele previste per le detenute madri.

Fermata in Italia. E destinata al ritorno in Moldavia. Lì la donna deve essere sottoposta a un procedimento penale, in quanto sotto accusa per tratta di esseri umani”. Ma l’estradizione è ora messa in discussione ella, difatti, ha una bimba, di neanche 3 anni di età. E va fatta luce, quindi, sul trattamento penitenziario previsto, nel Paese d’origine, per le detenute con figli, prima di dare il ‘via libera’ al ritorno della donna in patria Cassazione, sentenza n. 13440/2016, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Estradizione. Per i giudici italiani non vi sono dubbi la cittadina moldava deve ritornare in patria per essere sottoposta al procedimento penale relativo al reato a lei contestato, ossia tratta di esseri umani . Consequenziale la decisione emessa dalla Corte d’Appello sì all’ estradizione della donna. Respinte le obiezioni mosse dal difensore, e centrate sulle presunte carenze del sistema carcerario moldavo . Nessuna possibilità, secondo i giudici, che la donna possa essere sottoposta a trattamenti disumani o degradanti . Madre. Ora, nel contesto della Cassazione, le valutazioni compiute in Appello appaiono inattaccabili, o quasi Resta, per i magistrati del ‘Palazzaccio’, ancora una lacuna da colmare, quella relativa al trattamento penitenziario riservato in Moldavia alle madri con prole convivente di età inferiore ai 3 anni . Su questo punto hanno riscontro positivo le obiezioni mosse dal difensore della donna. Ciò che è mancato, spiegano i giudici, è una verifica sulle tutele previste in Moldavia per le madri detenute con prole in età infantile . E tale ‘dimenticanza’ è ancora più grave se si pensa che primario è l’interesse del bambino , e che, in materia di mandato d’arresto europeo , è previsto il divieto della consegna per la madre con prole convivente di età inferiore ai 3 anni . Consequenziale la necessità che ora i giudici d’Appello riprendano in mano la vicenda e richiedano le necessarie informazioni alla Moldavia. Solo dopo sarà possibile decidere sulla richiesta di estradizione della donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 marzo – 4 aprile 2016, n. 13440 Presidente Citterio – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 dicembre 2015, la Corte di appello di Firenze dichiarava la sussistenza delle condizioni per la estradizione di N.P. alla Repubblica di Moldavia al fine di sottoporla a procedimento penale per il reato di tratta degli esseri umani. In particolare, la Corte di appello rilevava, sulla base della documentazione integrativa richiesta, che la domanda di estradizione era supportata dalla indicazione delle fonti di prova a carico della P. costituite dalle concordanti dichiarazioni delle parti offese e dalla ricognizione fotografica della estradanda dai quali era desumibile il quadro indiziario che aveva giustificato nello Stato richiedente l'emissione del titolo restrittivo. La Corte di appello respingeva le deduzioni difensive in ordine alle critiche condizioni del sistema carcerario moldavo, ritenendo la documentazione prodotta non dimostrativa del pericolo concreto che l'estradanda potesse essere sottoposta a trattamenti disumani o degradanti. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione N. P., per il tramite del suo difensore, affidandosi a tre motivi di annullamento - la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la circostanza decisiva, dedotta dalla difesa, che l'estradanda ha una figlia convivente dell'età di tre anni, la quale subirebbe un grave pregiudizio dall'allontanamento della madre, e non avrebbe accertato se in Moldavia vi siano garanzie a tutela delle condizioni delle madri detenute - la sentenza non avrebbe considerato la documentazione difensiva volta a dimostrare che non vi sia in Moldavia la possibilità nelle carceri di accoglimento della prole e il rispetto dei diritti fondamentali dei minori - la sentenza impugnata, oltre a non considerare che l'estradanda non avrebbe avuto alcun ruolo nel reato per il quale è richiesta l'estradizione, non avrebbe valutato che l'unico contatto con la vittima risulterebbe essere avvenuto in Italia. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Non possono essere accolte le censure in ordine alle condizioni delle strutture carcerarie in Moldc3,via, avendo il ricorrente prospettato soltanto la astratta possibilità di trattamenti non conformi agli standard stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 3. Anche l'ultimo motivo non ha fondamento. La commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione ex art. 7 , che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive dei Ministro della Giustizia v. Corte cost., n. 58 del 1997 in tal senso, Sez. 6, n. 9119 del 25/01/2012, Topi, Rv. 252040 . Quanto alle censure in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, va ribadito che, in base all'art. 705 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria italiana non deve valutare gli indizi di colpevolezza, qualora ciò non sia consentito dagli obblighi pattizi assunti dallo Stato italiano, bensì è tenuta soltanto ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. Nel caso in esame, tale esame è stato compiuto dalla Corte di appello e la conclusione raggiunta non appare censurabile, essendo state allegate le evidenze probatorie a sostegno dell'individuazione della P. come partecipe all'ipotesi criminosa per la quale è stata richiesta la sua estradizione. 4. Fondate sono invece le deduzioni relative al trattamento penitenziario riservato nello Stato richiedente alle madri con prole convivente di età inferiore ai tre anni. La ricorrente aveva infatti dedotto davanti alla Corte di appello la circostanza di convivere in Italia con la figlia minore, nata nell'agosto 2013. La veridicità di detta circostanza risulta confermata dagli atti cfr. verbale di arresto di p.g. . Era pertanto obbligo della Corte territoriale di accertare - anche chiedendo informazioni alle autorità del Paese istante - la disciplina dello Stato richiedente in ordine al trattamento penitenziario riservato alle madri detenute con prole infantile Sez. 6, n. 41642 del 03/10/2013, Witoszek, Rv. 256278 . Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è parte del nostro ordinamento il principio generale volto ad assicurare la tutela dell'interesse del bambino tra tante, Sez. 6, n. 20147 del 10/03/2010, Say, n.m. Sez. 6, n. 12498 del 04/12/2007, dep. 2008, Kochanska, Rv. 239145 , tanto che l'art. 18, lett. s , L. 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato di arresto europeo, che di quel principio costituisce significativa estrinsecazione, prevede il divieto della consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni. L'esigenza primaria di proteggere l'interesse del minore è stata affermata in vari testi sovrannazionali, tra cui la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176 in particolare, art. 9 , e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata il 7 dicembre 2000 art. 24 , e trova varie applicazioni nella normativa interna. Alla indicata omissione, rilevante ai fini della decisione sulla domanda di estradizione avanzata nei confronti della ricorrente, non può peraltro supplire la Corte di cassazione, in quanto, come più volte affermato, l'estensione al merito delle sue attribuzioni in tema di procedimento estradizionale non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che essa effettua solo l'esame cartolare, limitato alle informazioni allo stato acquisite tra tante, Sez. 2, n. 37023 del 29/09/2011, Colombo, Rv. 251141 . Pertanto si impone l'annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che dovrà provvedere a richiedere le necessarie informazioni integrative allo Stato richiedente sul punto sopra indicato. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.