Elemento soggettivo del reato: delitto punibile anche a titolo di dolo meramente eventuale?

L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, in quanto il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13117/2016, depositata il 1° aprile. Il caso. La Corte di Appello di Milano confermava la statuizione di prime cure sulla cui scorta D.R.S. era stato assolto dall’accusa di aver commesso il reato di cui all’art. 648 c.p In particolare l’imputato, arrestato per furto in flagrante, era stato trovato in possesso di un cellulare ma i giudici di merito, ritenendo che non risultava provata né la provenienza furtiva del telefono – avendone il legittimo proprietario denunciato non il furto ma il semplice smarrimento – né il dolo, ossia la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricettato, lo avevano assolto. Ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione. In primis , la ricettazione si configura in relazione a beni di provenienza genericamente delittuosa, non necessariamente furtiva, e la sua sussistenza non è esclusa dall’eventualità che difetti una condizione di procedibilità del reato presupposto, sicché il fatto contestato dall’imputato integrerebbe la fattispecie di cui all’art. 648 c.p. anche qualora il reato presupposto fosse una appropriazione di cose smarrite ex art. 647 c.p. piuttosto che furto ex art. 624 c.p. . Inoltre, lamenta ancora il Procuratore, i giudici di merito avrebbero escluso il dolo per il sol fatto che non vi è prova che l’imputato sia entrato in possesso del cellulare nelle vicinanze del mercato in cui è stato smarrito o sottratto, laddove l’altruità del bene era resa evidente dalla rubrica personale di numeri telefonici ancora presenti nella memoria dell’apparecchio al momento del ritrovamento. Il reato presupposto del delitto di ricettazione. È pacifico che la ricettazione può avere quale reato presupposto qualsiasi delitto e non soltanto il furto. Fra i reati presupposti poteva esservi – fino all’ abrogatio criminis di cui al d.lgs. n. 7/2016 – anche quello di cui all’art. 647 c.p., ovvero appropriazione di cose smarrite infatti il delitto di ricettazione, per giurisprudenza consolidata, sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela. Pertanto non assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione della sussistenza della fattispecie materiale del delitto di ricettazione, né la mancanza di prova in ordine alla provenienza furtiva dell’apparecchio telefonico, né la circostanza che dello stesso ne sia stato denunziato lo smarrimento anziché il furto. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in materia di delitto di ricettazione, per l’affermazione della penale responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche. Donde, essendo intervenuta la depenalizzazione del delitto di cui all’art. 647 c.p., la Corte Regolatrice ha recentemente risolto affermativamente il quesito se la ricettazione di cosa proveniente da appropriazione di cose smarrite conservi rilevanza penale pur dopo l’abrogazione del reato presupposto. Infatti, è stato osservato che la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice e, pertanto, l’eventuale abrogazione di quest’ultima non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa proveniente da delitto. Il dolo del delitto di ricettazione. L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza. Donde, la consapevolezza da parte dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, in base alle regole della comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita del bene. Ne consegue che la prova dell’elemento soggettivo del reo, anche sub specie di dolo eventuale, può ricavarsi, ad esempio, dalla circostanza del suo darsi alla fuga alla vista delle forze dell’ordine, oppure dalla semplice mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 marzo – 1 aprile 2016, n. 13117 Presidente Gallo – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25 giugno 2015, ha confermato l’assoluzione di R.S.D. , pronunciata dal Tribunale di Milano in data 3 giugno 2013, dal reato di ricettazione di un telefono cellulare di proprietà di M.M. e in uso alla suocera D.A. . La decisione della corte meneghina è stata censurata dal Procuratore generale per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione. A riguardo si osserva che il R. , arrestato per furto il flagrante, era stato trovato in possesso dell’anzidetto cellulare. I giudici di merito, però, lo hanno assolto dal delitto di ricettazione osservando che non risultava provata né la provenienza furtiva del telefono atteso che la D. ne aveva denunciato il semplice smarrimento né il dolo, ossia la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricettato. Tale ragionamento, a dire del Procuratore generale, si esporrebbe a censura in quanto a la ricettazione si configura in relazione a beni di provenienza genericamente delittuosa - e non necessariamente furtiva - e la sua sussistenza non è esclusa dall’eventualità che difetti una condizione di procedibilità del reato presupposto, sicché il fatto contestato dall’imputato integrerebbe la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. anche qualora il reato presupposto fosse un’appropriazione di cose smarrite art. 647 cod. pen. piuttosto che un furto art. 624 cod. pen. b i giudici di merito avrebbero escluso il dolo per il sol fatto che non vi è prova che il R. sia entrato in possesso del cellulare nelle vicinanze del mercato in cui è stato smarrito o sottratto, laddove l’altruità del bene era resa evidente dalla rubrica personale di numeri telefonici ancora presente nella memoria dell’apparecchio al momento del ritrovamento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio per erronea applicazione della legge penale in relazione ad entrambi i profili dedotti in ricorso. 2. Anzitutto occorre chiarire che, diversamente da quanto sembra emergere dalla lettura della sentenza di merito, è del tutto pacifico - in quanto corrispondente al tenore letterale della norma incriminatrice - che la ricettazione può avere quale reato presupposto qualsiasi delitto e non soltanto il furto. Fra i reati presupposti poteva esservi - fino all’ abrogatio crimins di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - anche quello di cui all’art. 647 cod. pen. appropriazione di cose smarrite . Infatti, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010 - dep. 10/09/2010, Carabelli, Rv. 248248 Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010 - dep. 11/06/2010, Valgimigli, Rv. 247527 . Consegue che non assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione della sussistenza della fattispecie materiale del delitto di ricettazione, né la mancanza di prova in ordine alla provenienza furtiva dell’apparecchio telefonico, né la circostanza che dello stesso ne sia stato denunziato lo smarrimento anziché il furto. Infatti, questa Corte ha già chiarito che in materia di delitto di ricettazione, per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009 - dep. 06/03/2009, Longo, Rv. 243305 . 3. Essendo intervenuta la depenalizzazione del delitto di cui all’art. 647 cod. pen. d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 , questa Corte, con ordinanza del 16 febbraio 2016, non ancora massimata, ha risolto affermativamente il quesito se la ricettazione di cosa proveniente da appropriazione di cose smarrite conservi rilevanza penale pur dopo l’abrogazione del reato presupposto. Infatti, è stato osservato che la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice e, pertanto, l’eventuale abrogazione di quest’ultima non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa proveniente da delitto. 4. Tanto premesso, occorre rilevare che l’arresto dell’imputato avvenne il 26 settembre 2012 e la denuncia di smarrimento fu formalizzata il giorno seguente. Ma la figlia della D. ha chiarito, nella sua deposizione, che lo smarrimento dell’apparecchio telefonico era avvenuto circa un mese prima della formalizzazione della relativa denuncia. Atteso il rilevante tempo trascorso fra le smarrimento del telefono cellulare in uso alla D. e il rinvenimento dello stesso nel possesso del R. , non vi è alcun elemento per sostenere che quest’ultimo si sia direttamente appropriato del bene appena smarrito o, addirittura, l’abbia sottratto con destrezza alla donna. Infatti, una volta escluso che lo smarrimento e il successivo impossessamento siano avvenuti in unità di contesto temporale, è del irrilevante il fatto che l’imputato sia stato fermato nei pressi del medesimo mercato in cui la D. smarrì il telefono. Quindi, le risultanze istruttore devono condurre alla conclusione che il telefono costituì oggetto di appropriazione da parte di soggetti rimasti sconosciuti e che il R. lo ricevette successivamente. Risulta quindi integrato l’elemento oggettivo del delitto di ricettazione. 5. Quanto all’elemento soggettivo, va richiamato l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 - dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246324 v. pure Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010 - dep. 15/07/2010, Screti, Rv. 247718 . In particolare, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza. Ciò posto, la consapevolezza da parte dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, in base alle regole della comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita del bene Sez. 2, n. 13502 del 13/03/2008 - dep. 31/03/2008, P.M. in proc. Di Giorgio, Rv. 239761 . Consegue che la prova dell’elemento soggettivo del reo, anche sub specie di dolo eventuale, può ricavarsi, ad esempio, dalla circostanza del suo darsi alla fuga alla vista delle forze dell’ordine oppure dalla semplice la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010 - dep. 23/11/2010, Ienne, Rv. 248718 . Nella specie, l’altruità della cosa era evidente dalla configurazione dell’apparecchio telefonico e, in particolare, dalla circostanza che sullo stesso si trovasse ancora - al tempo in cui è stato rinvenuto in possesso del R. - la rubrica telefonica con i contatti privati della D. . 6. Tali considerazioni evidenziano i vari errori logici e giuridici che affliggono la sentenza di merito, che pertanto deve essere annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.